Gli aiuti previsti dall’art. 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “decreto sostegni-bis”), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, c.d. decreto sostegni-bis, a favore delle imprese appaltatrici di opere pubbliche vanno riconosciuti, anche a lavori terminati, se la stazione appaltante non ha ancora approvato l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. Lo chiarisce l’ANAC nella Delibera n. 63 dell’8 febbraio 2022 esprimendosi su una richiesta di parere di un Istituto di valenza nazionale.
L’Istituto ha riferito che, nell’ambito di un appalto per la riqualificazione degli impianti elettrici, l’appaltatore ha avanzato una richiesta di compensazione in base al decreto sostegni bis, convertito in legge nel luglio 2021, concepito proprio per mitigare gli effetti dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione. La richiesta è stata respinta dalla stazione appaltante perché, alla data di entrata in vigore della legge, i lavori risultavano terminati, era stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo. L’appaltatore ha contestato la decisione, rinnovando la richiesta di aiuto e spiegando che il certificato di regolare esecuzione aveva carattere provvisorio perché non ancora approvato. Quindi il contratto doveva ritenersi ancora in corso. L’Anac ha dato ragione all’appaltatore spiegando che con l’emissione del certificato di collaudo da parte del collaudatore non si esaurisce il contratto tra le parti perché il committente deve approvarlo: il collaudo diventa definitivo o per approvazione espressa o per approvazione tacita decorsi due anni e due mesi dal certificato di collaudo provvisorio. Il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, quindi, è rappresentato proprio dall’approvazione degli atti di collaudo. Queste considerazioni, rileva l’Anac, possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione che in determinati casi sostituisce il collaudo.
L’interpretazione “ampia” della norma, scrive l’Anac, “sembra coerente” con la ratio del decreto volto proprio a garantire alle imprese appaltatrici un meccanismo di sostegno straordinario e temporaneo per fare fronte all’aumento dei prezzi. Non solo. È anche supportata anche dalla legge di bilancio 2022 che, per aiutare ulteriormente le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici, ha previsto l’estensione a tutto il 2021 dei meccanismi di compensazione previsti dal Sostegni bis.
Nuovo CCNL Funzioni Locali, prosegue il negoziato per il rinnovo
Prosegue il confronto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Il nuovo sistema di classificazione proposto dall’ARAN vede, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’articolazione in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
• Area degli Operatori;
• Area degli Operatori esperti;
• Area degli Istruttori;
• Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
Nelle aree è previsto un unico accesso corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna area. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. Tutti i profili precedentemente ascritti alla previgente categoria A non sono oggetto di inquadramento nelle nuove aree de sono da considerarsi ad esaurimento.
Per quanto riguarda le progressioni all’interno delle aree, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie della categoria, agli stessi potranno essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area del sistema di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali” avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:
a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica;
b) il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa;
c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;
d) i “differenziali stipendiali” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media delle ultime tre valutazioni annuali individuali conseguite;
e) per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo;
f) in sede di contrattazione integrativa è possibile definire criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati nel rispetto del principio di non discriminazione.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Avviso Borghi storici, Nota di CDP sulla presentazione telematica delle domande di finanziamento
In relazione all’Avviso Pubblico del Mic riguardante la Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici, in scadenza il 15 marzo, Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato una nota sulle modalità di presentazione delle domande di finanziamento.
Nella nota è specificato che ogni domanda di finanziamento deve essere completata con il caricamento nell’applicazione informatica dei seguenti allegati, tutti obbligatoriamente firmati digitalmente dal sindaco del Comune proponente:
- Documento di riconoscimento del Sindaco;
- Accordi di partenariato e/o, se del caso, accordo di aggregazione;
- Relazione sull’intervento, conforme al format di cui all’Allegato A all’Avviso MIC (non saranno prese in considerazione domande di finanziamento che non siano corredate di tale schema, debitamente compilato in ogni sua parte);
- Provvedimento di approvazione della proposta di finanziamento del progetto di rigenerazione culturale e sociale.
Ogni domanda di finanziamento deve essere corredata dal relativo CUP, che va preventivamente richiesto al servizio CUPWeb e seguendo le istruzioni contenute nello specifico documento per l’inserimento del Codice Template 2202002 creato per l’Avviso MIC in questione.
Le attività di compilazione e di presentazione telematica delle domande di finanziamento dovranno essere completate entro le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022. I soggetti interessati dovranno procedere per tempo alla trasmissione della domanda, per evitare possibili problemi di intasamento dei sistemi.
Entro i termini di presentazione delle domande, è facoltà del soggetto proponente di ripresentare integralmente, anche più volte, la propria proposta, qualora abbia rilevato errori e/o omissioni. Verrà presa in considerazione solo l’ultima pervenuta in ordine di tempo.
Per la compilazione delle domande di finanziamento deve essere utilizzata esclusivamente l’applicazione informatica il cui link è presente sulla pagina dedicata del Ministero della Cultura, previa autenticazione. Per il perfezionamento della procedura di autenticazione si invitano i soggetti interessati a procedere immediatamente, in modo da consentire l’eventuale assistenza su problemi tecnici.