Concessione in locazione ad Amministrazione dello Stato di un immobile arredato con fondi dell’ente locale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 33/2022 ha evidenziato che rientra nella autonoma determinazione del comune, in coerenza con le finalità dell’ente e con gli equilibri di bilancio la decisione di concedere in locazione all’Amministrazione dello Stato, a canone agevolato e per finalità istituzionali, un immobile di sua proprietà adibito a caserma da allestire con alcuni rinnovati elementi di arredo, questi ultimi previamente da acquistare da parte dell’Ente locale.

La Sezione ricorda che le diposizioni contenute all’art. 3, comma 2-bis e comma 4-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, introdotto dalla legge 208/2015 (comma 500), riconoscono ai comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall’agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell’ordine, nonché la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, “per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà.

Quanto al canone di locazione agevolato osserva la Sezione che lo stesso rappresenta un onere corrente (nel senso della minore entrata) per il comune (e, nello stesso modo, a maggior ragione, andrebbe considerato il comodato gratuito). Alla base della spesa ci deve quindi essere una valida motivazione che, nel caso all’esame, è rappresentata dalla tutela del bene pubblico sicurezza dei cittadini. L’intervento sussidiario, per essere coerente con le finalità istituzionali proprie degli enti locali, deve essere motivato dalla necessità di assicurare il mantenimento di un presidio di pubblica sicurezza. E questo compito spetta all’ente nell’esercizio della propria
autonomia istituzionale, nell’ambito del sistema multilivello, sulla base degli strumenti normativi esistenti.

Rientra nella autonoma determinazione del comune anche la decisione di dotare l’immobile di “alcuni rinnovati elementi di arredo, questi ultimi previamente da acquistare da parte dell’Ente Locale”. Nella richiesta di parere si afferma che “la locazione è in scadenza e deve essere stipulato un nuovo contratto” e che “nell’ottica di migliorare la funzionalità degli arredi e l’accessibilità della cittadinanza”, il comune ne vorrebbe sostenere l’onere. La questione attiene alla competenza dell’ente e la Sezione non può esprimersi in merito. Sotto il profilo contabile si tratta di una spesa discrezionale non ricorrente la cui natura (corrente o capitale) dipende dalla tipologia degli arredi. Spetta pertanto al comune la decisione, in coerenza con gli equilibri di bilancio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: parere favorevole condizionato sullo schema di Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole condizionato sullo schema di Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”.

La Sezione, nel riconoscere la rilevanza della scelta espressa con l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, esprime un parere favorevole sullo schema di Regolamento recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, sia pure condizionato a correttivi e a integrazioni che consentano di superare le criticità insite nelle modalità in cui ci si propone di creare le condizioni normative perché il Piao operi come strumento di effettiva semplificazione dell’azione e dell’organizzazione amministrativa.

In particolare, dal punto di vista sistematico e giuridico, l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, quale norma di delegificazione, assegna al Regolamento il solo compito di individuare e abrogare “gli adempimenti” relativi ai piani che saranno assorbiti nel nuovo Piao, senza indicare le disposizioni legislative che andranno ad essere abrogate con l’entrata in vigore del Regolamento né ponendo le norme generali di disciplina della materia.

Al Regolamento si affida perciò la sola pars destruens del disegno di delegificazione per la semplificazione, mentre la pars costruens, ovvero la concreta definizione di quello che sarà il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, viene demandata allo schema di decreto ministeriale cui lo stesso art. 6, d.l. n. 80 affida l’adozione di un Piano Tipo, pensato come strumento di supporto delle amministrazioni, ma in realtà provvisto di un valore normativo, in quanto deputato, come rende palese la lettura del testo trasmesso a questo Consiglio per conoscenza, a integrare, anzi sostanzialmente a comporre, le scarne indicazioni offerte dall’art. 6, d.l. n. 80 del 2021.

Quanto allo schema di Regolamento, gli interventi abrogativi o comunque le modifiche soppressive o sostitutive appaiono poi piuttosto conservativi, distanti dalla logica di conservare solo ciò che è strettamente indispensabile e, comunque, configurati in termini tali che le loro ricadute non sono uniformi per tutti i piani dei quali si prevede l’assorbimento nel Piao, né per tutti i contesti legislativi di rispettivo riferimento, né per tutte le amministrazioni pubbliche.

Guardando poi agli aspetti sostanziali e operativi del disegno, del quale è parte lo schema di Regolamento, la Sezione ritiene che il nuovo strumento immaginato non debba configurarsi come un semplice layer of bureacracy entro il quale i diversi piani precedenti vadano semplicemente a giustapporsi ma debba esserne occasione di riconfigurazione e integrazione, dandosi come obiettivo di migliorare verso l’esterno, ossia verso i cittadini e le imprese, l’azione della pubblica amministrazione.

È questa la principale sfida alla quale è chiamato il Piao, nella sua intrinseca, attuale, eterogeneità. Sfida che peraltro possiede una valenza anche interna alle stesse pubbliche amministrazioni ad esso assoggettate, chiamate a un compito che, ove non si risolva nella mera addizione dei piani preesistenti, suppone la disponibilità di un capitale umano di competenze e di ambienti anche organizzativi che la stessa l. n. 131 del 2021 prevede debbano essere attrezzati all’interno e in esito ad altri processi di riforma i cui tempi non coincidono con quelli previsti per l’adozione del Piao. Il nuovo piano, in questa tempistica, subisce quindi anche una sorta di torsione per effetto della quale sembra chiamato a farsi punto di avvio delle innovazioni per il miglioramento dell’azione e dell’organizzazione amministrativa anziché proporsi quale loro punto di caduta.

La Sezione ritiene perciò di suggerire sin da subito un monitoraggio ad hoc che consenta di verificare e assicurare la fattibilità del disegno da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso interventi sul decreto ministeriale di adozione del Piano tipo, la cui natura sostanzialmente normativa, per come risulta sia dai contenuti, sia dalla (necessaria) funzione integrativa dell’ordinamento cui è destinato dagli elementi di contesto che sono stati esaminati, induce questo Consiglio di Stato a riservarsi di esprimere su di esso un apposito parere, una volta acquisito dall’Amministrazione, con la qualificazione di regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988.

Caro bollette, Pubblicato in G.U. il DL Energia

Pubblicato in G.U.  il decreto legge 1 marzo 2022,  recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, c.d. decreto energia. Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Tra le misure di interesse per gli enti locali segnaliamo:

  • l’art. 25 (Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici): per compensare l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione che potrebbe verificarsi nel primo semestre 2022 ed evitare ripercussioni negative sui lavori pubblici in corso d’opera, il decreto prevede il rifinanziamento di 150 milioni di euro dell’apposito fondo, già finanziato nel 2021 con una dotazione di 200 milioni di euro. Il fondo può essere utilizzato dalle stazioni appaltanti una volta esaurite le risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico di ciascun lavoro. La compensazione, in aumento o in diminuzione, avviene per le variazioni di prezzo superiori all’8% che saranno determinate entro il 30 settembre 2022 con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat, e non più sulla base della rilevazione effettuata a cura del Ministero;
  • l‘art. 27 (Contributi straordinari agli enti locali): si incrementa di 50 milioni di euro  il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, di cui all’art. 25, comma 1 del DL n. 41/2021, Legge. n. 69/2021, portandolo complessivamente a 400 milioni di euro. È previsto l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a favore di città metropolitane e delle province, per garantire la continuità dei servizi erogati. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvederà con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici. Inoltre, ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del TUEL, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all’art.243-quinquies del TUEL che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro.
  • l’art. 28 (Rigenerazione urbana): al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), vengono stanziati 905 milioni di euro (40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026) per finanziare i 541 progetti di rigenerazione urbana ammessi e non finanziati, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie, di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, saranno assegnate le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021.
  • l’art. 35 (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione): si prevede l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici, un censimento permanente che si avvale della base dati del personale della Pa istituita presso il ministero dell’Economia e che sarà fondamentale per completare la digitalizzazione del settore pubblico. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
    il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici.
  • l’art. 41 (Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016): si prevede il differimento del pagamento, per gli locali dei territori colpiti dal sisma del 2016, delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION