Capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane, in G.U. il decreto attuativo

Pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto del 11 gennaio 2022, concernente l’individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane. Il decreto dispone il superamento della regola del turn-over (capacità assunzionale determinata esclusivamente sulla base delle risorse finanziarie che si liberano a causa delle cessazioni di personale) e l’introduzione della regola della sostenibilità finanziaria (capacità assunzionale determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti).

Sino ad oggi le città metropolitane potevano utilizzare per nuove assunzioni a tempo indeterminato il 100% della spesa del personale cessato nell’anno precedente (regola del turn-over: art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014). Inoltre, in attuazione della previsione contenuta nell’art. 3, comma 5-sexies, del DL n. 90/2014 ,
per il triennio 2019-2021 le città metropolitane hanno potuto cumulare anche le cessazioni programmate nella medesima annualità, fermo restando che in tal caso le assunzioni andavano concretamente effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che ne avrebbero prodotto il relativo turn-over. Dal 2022 le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi, che, rapportata alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, non determini il superamento del valore soglia (percentuale) definito per ciascuna fascia demografica. Gli enti che si trovano al di sotto del valore soglia possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024. Gli enti che dovessero trovarsi al di sopra di tale valore soglia, dovranno invece adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.

Il nuovo decreto non si applicherà alle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, a causa della differente legislazione regionale sul ridimensionamento degli organici, che quindi continueranno ad applicare la regola del turn-over.

Al riguardo, l’Anci ha pubblicato una nota  inerente la determinazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato delle città metropolitane.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INAIL, Obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Con la Circolare n. 1/2022, il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, dirigenti e preposti, nonché sugli obblighi di addestramento. Il documento, condiviso con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, è stato pubblicato a seguito delle novità introdotte dall’art. 13 del dl n. 146/2021 (c.d. decreto fiscale), convertito dalla legge n. 215/2021, che ha apportato modifiche all’art. 37 del decreto legislativo 81/2008.

La nuova disposizione normativa individua il datore di lavoro quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi. La verifica di questo adempimento avverrà a seguito dell’adozione, entro il 30 giugno prossimo, di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente Stato – Regioni e Province Autonome. L’accordo definirà durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, oltre alle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle verifiche di efficacia della formazione da effettuarsi durante lo svolgimento della prestazione. Il nuovo accordo provvederà inoltre all’accorpamento, rivisitazione e modifica degli accordi attuativi del decreto 81/2008 in vigore su formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda l’individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, vengono inoltre forniti chiarimenti riguardo la formazione in corso, in attesa dell’approvazione dell’accordo sopracitato che dovrà ridefinirne alcuni aspetti. I contenuti della formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Con specifico riferimento alla figura del preposto è previsto che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Tassa di concessione governativa sugli abbonamenti telefonici dei Comuni

In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dall’art. 13 bis, comma 1, del d.P.R. n. 641 del 1972, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa. Ancora, risulta irrilevante l’abrogazione dell’art. 318 del d.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell’art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e la disciplina nazionale non è contraria alla disciplina comunitaria. Tale abrogazione non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell’art. 160 del d.lgs. n. 259 cit. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l’art. 2, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2014, n. 4, conv. con modif. in legge 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al d.lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicché il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 del medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Né, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di Giustizia. La tassa è quindi dovuta e legittimati passivi sono i Comuni. È quanto stabilito dalla CTR  per le Marche, con la sentenza del 20/01/2022, n. 56/4.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC, Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Anac comunica il lancio del Portale dei dati aperti dell’Anac dove è possibile accedere liberamente ai dati in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza presenti nelle banche dati gestite dall’Autorità nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Nella Banca dai Analytics del Portale dei dati aperti dell’ANAC sono disponibili i cruscotti per l’analisi self service dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con possibilità di applicare filtri su tutti gli oggetti grafici.

È possibile condurre la ricerca sugli appalti per anno, oggetto dell’appalto, stazione appaltante e operatore economico aggiudicatario oppure direttamente tramite il Codice Identificativo Gara – CIG. Il cruscotto è soggetto ad evoluzione continua sulla base dei feedback degli utenti che sempre più numerosi stanno utilizzando i dati.

Nella Banca dati Analytics possono essere consultati i dati su:

  • il numero di procedure per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • il valore a base d’asta per oggetto principale del contratto e procedura di scelta del contraente;
  • la localizzazione geografica delle stazioni appaltanti;
  • le stazioni appaltanti per numero o valore economico delle procedure; gli operatori economici per numero e valore economico delle procedure di cui sono risultati aggiudicatari.

E’ possibile inoltre consultare altri dati della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici disponibili in formato open data sul Portale dei dati aperti dell’Anac. Tra le altre sezioni si può consultare l’elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie società in house, l’elenco dei dataset Open Data pubblicati dall’Autorità.