ANAC, Indicazione sugli obblighi di pubblicazione per i pagamenti informatici

L’ANAC, con delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, fornisce un orientamento alle amministrazioni in merito alle modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. Ciò alla luce del rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica cd. pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.

A) I soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al § 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
In tale categoria di soggetti rientrano:
– le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
– gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici;
– gli enti pubblici economici previsti nell’elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.

B) le società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto, non avendo l’obbligo di uso esclusivo del sistema pagoPA pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

C) se gestori di servizi pubblici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non tenuti all’uso esclusivo dei servizi di pagamento pagoPA, pubblicano sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”
b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A;

D) gli enti pubblici economici di cui all’art. 2 bis, co, 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell’elenco ISTAT nonché, se non gestori di servizi pubblici, sia le società a partecipazione pubblica, sia gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013, in quanto non rientranti fra i destinatari delle disposizioni del CAD, pubblicano quanto già indicato da ANAC nell’Allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia:
a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria oppure
b) i codici identificativi del conto corrente postale;
c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.

L’Autorità ricorda che anche i soggetti non destinatari delle disposizioni del CAD sono comunque tenuti al rispetto dell’obbligo di trasparenza di cui all’art 36, secondo quanto già indicato nell’Allegato 1 alla delibera ANAC 1134/2017.

Indennità dei Presidenti di Province: i chiarimenti del MEF

La legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022-2024) ha introdotto, come noto, ai commi 583-587, una nuova disciplina in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori locali.
Sulla base delle sollecitazioni che sono giunte dalle Province e delle possibili diverse interpretazioni della normativa, lo scorso 24 gennaio il Presidente UPI ha inviato una lettera al Ragioniere Generale dello Stato, nella quale è stata richiesta una chiara indicazione in merito alle indennità da applicare per i Presidenti di Provincia negli anni 2022 – 2023 – 2024, al fine di fornire una cornice di riferimento unitaria per l’applicazione della nuova disciplina.
Il Ragioniere Generale dello Stato ha risposto con la nota del 21 febbraio 2022, nella quale si forniscono le indicazioni richieste “al fine di garantire massima certezza nell’applicazione della norma concernente l’indennità dei presidenti di provincia” e si chiarisce nella conclusione che “l’onere finanziario da porre a carico del bilancio provinciale risulta pari al differenziale tra l’indennità percepita dal presidente della provincia nel comune in cui riveste la carica di sindaco e l’indennità optata dal comune capoluogo della provincia medesima.”
Sulla base delle indicazioni contenute nel parere della Ragioneria Generale dello Stato, le Province possono quantificare gli oneri e l’ammontare delle indennità per i Presidenti di Provincia, corrispondendo il differenziale tra l’indennità percepita nei loro Comuni di appartenenza e l’indennità percepite dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia, come certificate dai rispettivi enti.

IFEL, l’accantonamento al FGDC. Le novità 2022

L’IFEL ha fornito alcune precisazioni in merito agli adempimenti relativi al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC).
L’obbligo di accantonamento al FGDC ha l’obiettivo di garantire il tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la riduzione del debito pregresso, nonché di assicurare la corretta alimentazione della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).
I Comuni inadempienti al rispetto degli indicatori di ritardo di pagamento e di riduzione dello stock di debito calcolati per il 2021, sono tenuti ad accantonare nella parte corrente del proprio bilancio una quota delle risorse stanziate per l’acquisto di beni e servizi, variabile dall’1 al 5%, a seconda dell’entità della violazione.
Il decreto legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha recentemente modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell’obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l’accantonamento.
Sul primo aspetto (art. 9, co.2, lett. a) la novità è che dal 2022 non è più consentito il calcolo del ritardo medio a partire dai dati contabili locali, ma tale opzione è riservata al solo indicatore di riduzione del debito pregresso e vale per gli esercizi 2022 e 2023 (modifiche al comma 862 della legge n. 145/2018, per dettagli vedi la NOTA IFEL del 7 dicembre 2021).
Quanto al secondo punto (art. 9, co.2, lett. b), la novità è che l’obbligo di accantonamento e di costituzione del FGDC sussiste anche per gli enti in gestione provvisoria o esercizio provvisorio (modifica al comma 862 della legge n. 145/2018).
In particolare, tali enti, che nel 2021 si limitavano ad attuare una gestione che garantisse la possibilità di approvare il bilancio di previsione comprensivo del fondo di garanzia, da quest’anno possono (e devono) variare il bilancio anche in fase di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria al fine di accantonare il FGDC. Variazione che va effettuata con delibera di giunta, analogamente alle variazioni effettuate nel corso dell’esercizio provvisorio che non sono di competenza del responsabile finanziario o dei dirigenti.
Le due nuove previsioni rispondono all’obiettivo di favorire l’applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali nell’ottica di assicurare la tempestiva attuazione dell’omonima Riforma 1.11, inclusa tra le riforme abilitanti del PNRR e alla quale è subordinata l’assegnazione delle risorse.