Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana – legge di bilancio 2022

Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che con decreto del 21 febbraio 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata definita la modalità per la presentazione delle richieste di contributi, per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’articolo 1, commi 534, e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).

Possono richiedere i predetti contributi:
– i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;
– i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del DPCM del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto Decreto Interministeriale.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011, dal23 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 31 marzo 2022 a pena di decadenza.

Allegati:

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CDP, Fondo Rotativo per la Progettualità: Riavvio delle istruttorie

La Cassa Depositi e Prestiti, con comunicato del 14 febbraio scorso, informa con riferimento al Fondo Rotativo per la Progettualità di cui all’articolo 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (FRP)  che, per effetto della rotatività dello strumento, è possibile riavviare la fase di istruttoria delle domande di anticipazione, nei limiti della dotazione stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ai sensi del predetto comma 54.
Pertanto, gli enti potranno presentare nuovamente le domande a valere sul FRP, avvalendosi del nuovo portale, denominato “Portale Fondo Rotativo Progettualità – Portale FRP”, accessibile dal “Portale Finanziamenti” dell’Area Riservata Enti Locali e PA, nella sezione “Anticipazioni”.
Attraverso il Portale FRP, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni potranno presentare le domande di anticipazione e interagire con CDP in maniera totalmente digitale, dalla fase di istruttoria della domanda a quella di stipula contrattuale. CDP accetterà nuove domande trasmesse utilizzando esclusivamente il Portale FRP.
CDP procederà, altresì, all’istruttoria delle domande già pervenute nel corso del 2022, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle stesse e si riserva di comunicare successivamente l’eventuale esaurimento della dotazione stabilita da CDP ai sensi del suddetto comma 54
della legge 549/1995.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, i finanziamenti alle Città Metropolitane

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha pubblicato i finanziamenti alle Città metropolitane a valere sulle risorse del PNRR, del Piano Nazione Complementare e delle risorse nazionali. Le risorse di competenza del Mims ammontano complessivamente a 61,4 miliardi di euro, di cui 40,4 miliardi a valere sul PNRR e 21 miliardi da PNC. Circa il 50 per cento delle risorse è destinato al Sud. Le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio 2022 ammontano, invece, a 36,08 miliardi mentre quelle derivanti dalla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono previste in 6,276 miliardi di euro.

Finanziamenti alle Città Metropolitane:

Bari
Bologna
Cagliari
Catania
Firenze
Genova
Messina
Milano
Napoli
Palermo
Reggio Calabria
Roma
Torino
Venezia

In G.U. la legge di conversione del DL 221/2021 sulla proroga dello stato di emergenza

Pubblicata in G.U. n. 41 la legge 18 febbraio 2022, n. 11 recante: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, nonché il testo del decreto-legge n. 221/2021 coordinato con la legge di conversione.

Tra le disposizioni di interesse per gli Enti Locali, si segnalano le seguenti previsioni:

  • il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022 (art. 16, comma 1, Allegato A, D.L. n. 221/2021);
  • i lavoratori fragili (di cui all’art. 26, comma 2 bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), fino al 31 marzo 2022, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17, comma 1, D.L. n. 221/2021);
  • per i lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati (di cui all’art. 26, comma 2,del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) e per i lavoratori con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), fino al 31 marzo 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 17, comma 3 bis, D.L. n. 221/2021);
  • i congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, si applicano fino al 31 marzo 2022 (art. 17, comma 3, D.L. n. 221/2021);
  • l’estensione al 2022 dell’esclusione dal computo (art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010) ai fini delle limitazioni di spesa per Comuni, unioni di Comuni, Città metropolitana, delle maggiori spese di personale sostenute per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale;
  • si prevedono, da ultimo, anche disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi (c.d. Green pass) nei luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (articoli 5 quinquies e 5 septies, D.L. n. 221/2021).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Digitalizzazione PA, in arrivo l’anagrafe dei dipendenti pubblici

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, al termine del Consiglio dei ministri del 18 febbraio, che ha approvato, tra l’altro, il c,d, “decreto Energia o Caro bollette ha dichiarato l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti pubblici, un censimento permanente che si avvale della base dati del personale della Pa istituita presso il ministero dell’Economia e che sarà fondamentale per completare la digitalizzazione del settore pubblico. L’Anagrafe sarà propedeutica alla realizzazione del fascicolo elettronico del dipendente, altro obiettivo del PNRR, che conterrà lo ‘storico’ di ogni lavoratore pubblico, dalla formazione alla mobilità. A rilanciarlo un articolo del decreto, di seguito riportato:

“Per il completo raggiungimento dei traguardi e obiettivi relativi alla missione M1C1: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA, istituita presso il Ministero dell’economia e finanze ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION