Riforma tassazione Irpef: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di ridurre la pressione fiscale, ha modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale.
Obiettivo della riforma è quello di garantire che sia rispettato il principio di progressività, attraverso la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, e modificare la dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando alcune discontinuità.

La lettera a) del comma 2 dell’art. 1 ha modificato il sistema di determinazione dell’Irpef contenuto nell’articolo 11 del TUIR, riducendo da cinque a quattro le aliquote applicabili e rimodulandole in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2022, l’articolo 11, comma 1, del TUIR, nell’attuale formulazione, prevede che l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
d) oltre 50.000 euro, 43 per cento

A seguito delle modifiche introdotte si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%; la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%; la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro); i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).
La lettera b) del comma 2, al n. 1 rimodula la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, come di seguito evidenziato:
1) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, precisando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;
2) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
3) fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La circolare precisa che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-1910; ciò in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente: in tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

Con riferimento alle esclusioni dall’IRAP, la circolare ricorda che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 fuoriescono dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IRAP:
• le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir residenti nel territorio dello Stato; in particolare, sono escluse dall’Irap l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria
• le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir residenti nel territorio dello Stato.
Restano, invece, assoggettati a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

La legge di bilancio 2022, al fine di consentire agli enti territoriali di adeguare la disciplina delle addizionali, regionale e comunale, al nuovo sistema di tassazione delle persone fisiche, prevede che:
• le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale. L’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23 per cento. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23 per cento35, possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali.
• i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro il 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative di informazione e sensibilizzazione

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione della violenza maschile contro le donne e per la promozione di buone pratiche nelle azioni di presa in carico integrata da parte delle reti operative territoriali antiviolenza delle donne vittime di violenza maschile. L’obiettivo è quello di potenziare le azioni in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione di Istanbul e delle priorità del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023”

Gli Enti Locali potranno presentare iniziative progettuali afferenti alle due linee di intervento previste dal Bando.

– Linea A. Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della volenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali;
– Linea B. Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l’adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.

Alla realizzazione delle Linee di intervento è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a valere sulle risorse del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità. Le risorse finanziarie saranno assegnate ai progetti che saranno giudicati idonei sulla base della graduatoria risultante dal punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione. La richiesta di finanziamento per ciascun progetto dovrà essere compresa tra il limite minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed il limite massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti riferiti alle Linee di intervento sono così ripartite:
A. Progetti per la programmazione e realizzazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della volenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere con particolare riferimento ai modelli sociali: euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
B. Progetti per potenziare le reti operative territoriali antiviolenza nelle attività di presa in carico integrata delle donne vittime di violenza maschile e dei loro figli minori, al fine di promuovere l’adozione di procedure standardizzate, tali da essere prese come riferimento e riprodotte come buone pratiche a livello nazionale, al fine di colmare i divari territoriali dei servizi specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza: euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anci, nota su modifiche Commissioni Affari costituzionali e Bilancio al DL milleproroghe 2022

Anci ha pubblicato una prima nota con gli emendamenti, di principale interesse per i Comuni, approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera al Dl Milleproroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi).

Tra le principali modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare in materia di enti locali si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2022 il termine a partire dal quale la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni diviene obbligatoria (il testo originario del decreto-legge dispone la proroga al 30 giugno 2022) (articolo 2, comma 1);
  • la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 maggio 2022. È autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio fino alla predetta data (articolo 3, commi 5-septiesdecies e comma 5-duodevicies);
  • la proroga, a decorrere dal 2022, del termine per l’approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti (articolo 3, comma 5-quinquies);
  • l’introduzione di nuove misure organizzative per la riduzione dell’onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 3, comma 5-duodevicies);
  • la previsione di un nuovo termine di 5 anni, decorrente dal 1° gennaio 2023, entro il quale le province in dissesto finanziario, che presentano l’ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, possono raggiungere l’equilibrio finanziario modificando il termine di riferimento per lo smaltimento dei debiti commerciali a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro; si prevede che i debiti commerciali oggetto della definizione transattiva siano quelli certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga di trenta giorni il termine entro il quale i comuni in predissesto, che abbiano approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, possano comunicare la facoltà di rimodulare o di riformulare il piano (articolo 3, comma 5-bis, lett.b) e c);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni in predissesto che presentano criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, debbano trasmettere il piano di riequilibrio finanziario alla Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, al fine di accedere alla ripartizione di un fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 (articolo 3, comma 5-bis, lett.a);
  • la proroga al 28 febbraio 2022 del termine entro il quale i comuni che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possano deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 3, comma 5-bis, lett.b));
  • estensione fino al 31 dicembre 2026 ai comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.0000 abitanti che abbiamo deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la possibilità, già prevista a regime per i comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, di assumere collaboratori con contratto a tempo determinato nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici, con oneri a carico dei propri bilanci e nel rispetto di alcuni limiti di spesa (art. 1, comma 12-bis);
  • nuova disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società in house qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l’accelerazione degli investimenti pubblici (articolo 1, comma 13-bis);
  • estensione al 2022 della possibilità per le regioni e le province autonome di anticipare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (articolo 3, comma 6-bis), con proroga dal 30 marzo al 31 maggio 2022 del termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione dell’avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell’anno 2021, ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015 (articolo 3, comma 6-bis).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni

L’INPS, con la Circolare n. 27 del 18 febbraio 2022, comunica gli importi aggiornati per il 2022 relativamente alle prestazioni assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Gli importi sono stati aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
A decorrere dal 1° marzo 2022, con l’abrogazione dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 l’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio

Assegno per il nucleo familiare
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro. Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.

Assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION