PNRR, Al via la consultazione per la semplificazione promossa dalla Funzione Pubblica

Semplificare e sburocratizzare. E’ questo l’obiettivo principale della consultazione pubblica “Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una PA amica”, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR), rivolta a chi affronta ogni giorno la burocrazia: cittadini, imprese e professionisti, ma anche i dipendenti pubblici e le amministrazioni che devono fornire i servizi e gestire le pratiche.
Entro il 2026 è prevista la semplificazione di 600 procedure per favorire il rilancio e la modernizzazione del Paese, con una tappa fissata al 2024 per le prime 200 procedure (Investimento 2.2 Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance – Sub-investimento 2.2.2 della missione M1, componente C1).
L’obiettivo è raccogliere le segnalazioni sugli ostacoli più frequenti nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nei diversi ambiti, dall’edilizia all’ambiente, dal lavoro al sociale, identificando così i problemi più ricorrenti, come tempi d’attesa eccessivi, costi ripetuti, richieste inutili di documenti cartacei per aprire un’attività, certificazioni superflue o complicate da ottenere. La consultazione vuole anche valorizzare le proposte di utenti e operatori della pubblica amministrazione, raccogliendo i loro suggerimenti per semplificare e migliorare le procedure.
Le istruzioni per partecipare e i questionari per segnalazioni e suggerimenti sono disponibili sulla piattaforma ParteciPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI, potere impositivo del Comune nel perimetro dell’Autorità portuale

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 21/2022, in risposta ad un quesito di un Comune, ha ribadito che l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale non comporta ex se la perdita del potere impositivo dell’amministrazione comunale in tema di TARI. Nel caso di specie, il Comune istante ha formulato due quesiti, ovvero:
a) se l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale comporti ex se la perdita del potere impositivo dell’amministrazione comunale in tema di TARI in favore dell’Autorità portuale per le fattispecie i cui presupposti di imposta trovino fondamento all’interno del perimetro di competenza della medesima Autorità;
b) in caso di risposta positiva al quesito sub lett. a) se la perdita del potere impositivo consegua direttamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2016 (e sulla base della perimetrazione offerta dal Piano regolatore del porto anteriore a tale disciplina), ovvero se tale circostanza si verifichi solo a seguito dell’adozione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema di cui all’art. 1 D.lg.s n. 232 del 2017.
La Sezione rileva come in materia di gestione dei rifiuti assuma rilievo l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “i comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del TUEL”, mentre per quanto concerne i profili impositivi si rinvia alle disposizioni che regolano la tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella legge n. 147/2013.
La disciplina speciale, che coinvolge le competenze delle Autorità di Sistema portuale, è prevista dall’art. 208, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente…”.
Il quadro normativo offerto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi si presenta in sé compiuto con riferimento alle competenze attribuite agli enti territoriali, dal momento che l’art. 177, comma 3, del medesimo decreto legislativo consente deroghe solo in forza di “disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”. Tali “disposizioni specifiche” sono ravvisabili, per la particolare categoria dei rifiuti prodotti sulle navi, nella disciplina di cui al già citato d.lgs. n. 197/2021, attuativo della direttiva (UE) n. 2019/883.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Covid, pubblicati i dati provvisori di IMU, Add.le Irpef, IPT e RC Auto

Nelle more della messa in linea, sull’applicativo pareggio di bilancio, dei modelli relativi alla certificazione 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che avverrà alla fine del mese di marzo 2022, al fine di facilitare le simulazioni di compilazione dei modelli excel, la RGS ha pubblicato i dati relativi alle voci di entrata che nel predetto modello COVID-19/2021 sono rappresentate con fonte F24 e fonte ACI.
Nelle predette Tabelle sono riportati, per singolo ente, i dati riferiti sia all’anno 2021 sia all’anno 2019.
Con riferimento al 2019, i dati pubblicati sono gli stessi che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2019 (b)” della Sezione 1-Entrate del Modello COVID-19/2021 e sono, quindi, da intendersi come dati definitivi. Nello specifico, i dati in parola corrispondono a quelli presenti nella medesima colonna “Accertamenti 2019 (b)” del Modello COVID-19 relativo alla certificazione 2020, fatta eccezione per la voce Addizionale comunale IRPEF per la quale, invece, sono stati presi in considerazione i dati di cui alla colonna “Accertamenti 2020 (a)” del Modello COVID-19 relativo alla certificazione del 2020 (Cfr. paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021).

Con riferimento al 2021, invece, i dati pubblicati sono dati provvisori, comunicati dal Dipartimento delle Finanze ed aggiornati al 7 febbraio 2022. In particolare, per i versamenti F24, si tratta di dati di gettito, al lordo di ogni trattenuta, risultanti dalle deleghe di versamento IMU riferite all’anno 2021 effettuate entro il 28 gennaio 2022, e, di quelli risultanti dalle deleghe di versamento relative alle altre entrate tributarie effettuate entro il 31 dicembre 2021. Gli importi dei versamenti F24 fanno riferimento ai codici comune indicati nelle deleghe e possono, quindi, risentire di eventuali errori commessi dai contribuenti.

Con riferimento ai dati di gettito relativi all’Addizionale comunale IRPEF, la RGS precisa quanto segue:

  • il Foglio 1, denominato “Dati prospettati”, contiene i dati definitivi di gettito 2020 e i dati provvisori di gettito 2021 dei comuni per i quali il Modello COVID-19/2021 avrà valorizzate le colonne “Accertamenti 2019 (b)” e “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 1 – Entrate;
  • il Foglio 2, denominato “Dati non prospettati”, contiene l’elenco dei comuni per i quali le suddette colonne della Sezione 1 – Entrate del Modello COVID-19/2021 non saranno, invece, valorizzate. Pertanto, i dati definitivi di gettito 2020 e i dati provvisori di gettito 2021, riportati in tale Foglio, hanno valenza solo informativa. Gli enti presenti in tale elenco, in sede di compilazione del Modello COVID-19/2021, avrebbero dovuto, infatti, compilare le apposite colonne dedicate alle politiche autonome in aumento o in diminuzione, producendo sul saldo complessivo della certificazione il medesimo effetto neutro derivante dalla mancata prospettazione dei dati. Pertanto, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di semplificare l’attività di certificazione di tali enti, ritiene, di non esporre nei modelli il relativo gettito. Al riguardo, per maggiori chiarimenti, si rimanda al dettaglio delle motivazioni esposte nell’apposita colonna denominata “Motivazione”.

I dati definitivi, che saranno prospettati pre-compilati nella colonna “Accertamenti 2021 (a)” della Sezione 1 – Entrate del modello COVID-19/2021, saranno resi disponibili a partire dai primi giorni del mese di marzo 2022, in quanto, come indicato nel paragrafo B.1 dell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 273932 del 28 ottobre 2021, i dati di gettito per l’anno d’imputazione 2021 relativi a Imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), IMI, IMIS si riferiscono alle deleghe di versamento, al lordo di ogni trattenuta o compensazione, presentate entro il 28 febbraio 2022.

Simulatore addizionale comunale all’IRPEF

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 17.02.2022, ricorda che i Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF dal comma 2 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1.

A tal riguardo, sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l’addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.