Conferenza Unificata, Via libera al Fondo integrativo Comuni montani

Via libera dalla Conferenza Unificata odierna allo schema di decreto interministeriale per l’erogazione del fondo integrativo per i Comuni montani per le annualità 2018-2021 e residui 2014-2017. Dopo i successivi passaggi previsti per i pareri delle Commissioni parlamentari delle Camere, il decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e quindi si procederà alla liquidazione della somma di 33.883.120 euro, con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie, a favore di 80 interventi presentati da altrettanti Comuni totalmente montani, scorrendo le graduatorie già definite a livello regionale. Gli interventi oggetto del finanziamento riguarderanno i territori danneggiati dagli eventi metereologici dell’ottobre e novembre 2018 e indicati nella Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile OCDPC n.558/2018, la prevenzione dissesto idrogeologico e la promozione dell’artigianato, del turismo, del settore primario e del commercio di prima necessità (fonte Anci).

Per l’affidamento della farmacia comunale non serve la relazione ex art. 34, D.L. n. 179/2012

L’indizione della gara per l’affidamento della gestione di una farmacia comunale, non è subordinata alla previa redazione della relazione prevista dall’art. 34 c. 20 del D.L. n. 179/2012. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, con sentenza n. 99 del 4/02/2022, respingendo il ricorso presentato dalla Società, seconda classificata, deducendo l’illegittimità dell’intera procedura di gara sul rilievo che la determina a contrarre relativa alla procedura de qua non sarebbe stata preceduta dalla relazione prevista dall’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179/2012 (convertito in L. 221/12), finalizzata a dare evidenza, in tutti i casi di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, “delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”, e quindi, nel caso di specie, delle ragioni per cui sia stata preferita l’indizione di una procedura aperta in luogo di un affidamento diretto (mediante ricorso al mercato, o partenariato pubblico privato tramite società mista, ovvero mediante un affidamento in house).

I giudici hanno evidenziato che l’art. 34 comma 20 del D.L. n. 179 del 18.10.2021 (convertito nella L. n. 221/2012) dispone che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”. Peraltro, il comma 25 dello stesso articolo precisa che “I commi da 20 a 22 non si applicano (…) alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. (…)”. Ciò comporta che nel caso di specie l’indizione della gara in esame, concernendo l’affidamento della gestione di una farmacia comunale, non era subordinata alla previa redazione della relazione in questione.

A ciò, la Sezione ha aggiunto che l’amministrazione comunale, nella motivazione della deliberazione consiliare di indirizzo n. 4 del 10 marzo 2021, ha diffusamente esposto le ragioni sottese alla forma di gestione prescelta tra le diverse opzioni astrattamente perseguibili ai sensi dell’art. 9 della L. n. 475/68 e s.m.i., anche mediante richiamo ai principi espressi nella deliberazione ANAC del 23 aprile 2014 e nel parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo n. 489 del 26 settembre 2011.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità

Pubblicato, nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 2022, il Decreto 29 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità – relativo al riparto delle risorse afferenti il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità, di cui all’art. 34, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41. Il Fondo presenta una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il decreto ripartisce 60 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi diretti a favorire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture, anche per le attività ludico-sportive, la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, l’organizzazione di servizi di sostegno nonché di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva. Le risorse sono destinate alle regioni per finanziare interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata.  Ciascuna regione provvede al riparto ai comuni, anche in forma associata, della quota di risorse assegnata, per finanziare interventi per l’inclusione delle persone con disabilità nei suddetti ambiti di intervento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION