PNRR: I bandi del Ministero dell’Istruzione in scadenza nel mese di febbraio

Sono tre i bandi del Ministero dell’Istruzione finanziati dal Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) in scadenza nel mese di febbraio:

1) Piano asili nido e infanzia: Investimento 1.1Potenziamento servizi di istruzione asili nido e università della Missione 4Istruzione e ricerca, Componente 1–Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. (M4C1)

Il Piano prevede lo stanziamento di 2,4 miliardi di euro per gli asili nido e 600 milioni per le scuole dell’infanzia, al fine di far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. L’avviso è rivolto ai Comuni che possono presentare le candidature entro il 28 febbraio 2022.

2) Piano mense: l’Investimento 1.2 – Piano di estensione del tempo pieno e mense (M4C1).

L’avviso stanzia 400 milioni di euro al fine di aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolto esclusivamente ai Comuni per le scuole di primo ciclo e alle Città metropolitane e alle province per i convitti. Le candidature vanno presentate entro il 28 febbraio 2022.

3) Piano palestre: Investimento 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport (M4C1)

L’iniziativa prevede 300 milioni di euro in favore degli enti locali destinati al Piano Palestre per aumentare l’offerta di attività sportive a scuola, mediante la nuova realizzazione o la messa in sicurezza di strutture già esistenti. I comuni possono presentare domanda entro il 28 febbraio 2022.

Allegati:

– Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template
– sezione Template CUP 
– Sistema CUP per l’acquisizione del Codice

 

ANAC, illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale

È illegittimo utilizzare il project financing per la gestione del trasporto pubblico locale. È quanto precisa ANAC con atto del Presidente del 12 gennaio 2022, intervenendo in seguito a un esposto firmato da alcuni consiglieri comunali che hanno segnalato presunte irregolarità sulla finanza di progetto per la realizzazione e gestione di infrastrutture complementari all’esercizio della mobilità urbana e gestione del trasporto pubblico locale decisa dalla Centrale Unica di Committenza.
Nel caso in questione, il project financing comprendeva la concessione per vent’anni del trasporto pubblico locale, e la realizzazione di lavori pubblici per l’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, che per la maggior parte erano riconducibili ad interventi che non avevano relazioni immediate con il servizio di TPL, né in via più generale con la mobilità urbana, ma destinati alla riqualificazione del parco urbano.
Il fulcro della gara, rimarca Anac, è l’acquisizione della gestione del trasporto locale per vent’anni, e non la realizzazione di opere infrastrutturali. A conferma di tale argomento non c’è solo la prevalenza economica del servizio di Trasporto pubblico rispetto ai lavori da farsi, ma la vera e propria assenza di un autentico nesso tra le opere previste e il servizio di trasporto autobus.
Sotto questo profilo, Anac ritiene non convincente l’argomento proposto nella memoria di controdeduzioni dalla stazione appaltante, secondo cui il nesso funzionale deriverebbe dal fatto che, in termini di pianificazione urbanistica, la localizzazione di infrastrutture quali parco, piscina, parcheggi etc. influenza l’organizzazione dei trasporti e sia influenzata da essa. La pur evidente necessità di coordinamento tra differenti opere e servizi pubblici in sede di pianificazione, e in particolare tra la realizzazione di strutture per il tempo libero e la gestione dei trasporti, non comporta affatto che dalla loro conduzione unitaria da parte di un unico concessionario possa derivare efficienza gestionale o un qualsiasi vantaggio alla collettività.
Considerata la composizione dell’oggetto contrattuale, Anac ritiene che l’operazione esaminata, consistente nell’aggregazione in un’unica concessione di diverse prestazioni di realizzazione di opere e gestione di servizi non in rapporto funzionale con le prime, non possa legittimamente configurare un project financing ex art. 183 e segg. del Codice dei contratti, istituto che è finalisticamente diretto alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità. Diversamente declinata con l’attivazione di una procedura ad iniziativa pubblica, essa potrebbe invece costituire un contratto misto di concessione ex art. 169 del D.lgs. 50/2016, con prevalenza della componente servizi; salvo verificare, tuttavia, che l’accorpamento nella stessa concessione di prestazioni eterogenee – ove le stesse non sviluppino particolari sinergie gestionali – non abbia comunque un effetto distorsivo sulla concorrenza, concorrendo a ridurre la partecipazione alla gara così da favorire il gestore uscente.

ANCI, Le istruzioni operative del ministero del Lavoro per l’accesso ai contributo per i servizi sociali

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali con Nota 938 del 4 febbraio 2022 ha fornito le istruzioni operative e gli strumenti di supporto ai fini dell’accesso al contributo economico finalizzato al potenziamento dei servizi sociali ai sensi dell’art.1 c.797 della L. 30 dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio per il 2021) a valere sul Fondo Povertà. Le disposizioni, com’è noto, sono finalizzate a incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale sociale (ATS) del territorio nazionale.

Il contributo è così determinato:
a) 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Per definire il contributo spettante a ciascun Comune/Ambito, il comma 798 della legge di Bilancio sopra citata, stabilisce che ciascun Ambito territoriale, entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà
inviare anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, un prospetto riassuntivo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In ordine alla compilazione del prospetto si specifica che:

  • i Comuni, avvalendosi della scheda allegata alle istruzioni, dovranno inviare all’Ambito di appartenenza i dati relativi al numero di assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in servizio nel precedente anno (2021) e la previsione relativa all’anno corrente (2022). Tale numero dovrà essere espresso in termini di equivalenti a tempo pieno. Al fine di agevolare tale calcolo possono avvalersi dei file excel riferiti alle annualità 2021 e 2022 allegati alle istruzioni;
  • gli Ambiti, una volta raccolti i dati complessivi, li inseriranno nella piattaforma SIOSS (Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali).

Allegati:

 

 

Pnrr: Mite su avviso “Economia circolare”, Iva rimborsabile se sostenuta e non recuperabile

Con apposito comunicato il Ministero della Transizione Ecologica, a seguito di interlocuzioni con il ministero dell’Economia e delle Finanze e per andare incontro alle ripetute segnalazioni pervenute dagli enti pubblici per i quali le spese relative all’Iva non sono recuperabili, il Mite chiarisce che, per quanto riguarda gli avvisi relativi alla misura “M2C1.1 – Investimento 1.1” (“Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti”), l’Iva è rimborsabile, se realmente sostenuta e non recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Pertanto, al fine di consentire le opportune verifiche, qualora un Soggetto Proponente non sia nella condizione di poter recuperare l’IVA e intenda farne concorrere l’importo alla determinazione del contributo massimo erogabile dovrà presentare specifica dichiarazione sostitutiva (“DSAN4_IVA”), attestante la propria posizione rispetto alla detraibilità dell’IVA.
In tale dichiarazione dovrà essere dettagliato, rispetto alle singole voci di spesa ammissibile e in coerenza con quanto riportato nel Cronoprogramma di spesa e nel Quadro Economico, il valore dell’IVA non altrimenti recuperabile, secondo quanto indicato nel format allegato. La dichiarazione dovrà essere parte integrante dell’Allegato contenente il Quadro Economico della Proposta, da caricare nell’apposita sezione prevista in Piattaforma. In tutti i casi, sarà cura della Commissione di valutazione esaminare le dichiarazioni e tenerne debita considerazione nel computo del contributo massimo da erogare per ciascuna Proposta.

Ulteriori dettagli su:
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-l-economia-circolare

ANCI, La polizia locale non può utilizzare gli incassi ex art. 208 CdS per le spese degli atti giudiziari

“Sarebbe un grossissimo errore pensare che l’art. 208 possa essere l’unica fonte di autogestione della Polizia Locale, pertanto è da ritenere che le spese di spedizione degli atti giudiziari debbano essere defalcate, sia dagli incassi che dalle uscite art. 208; tutt’al più finanziati con il surplus relativo agli incassi dei ruoli afferenti ai proventi in questione in quanto comprensivo delle quote incassate inerenti alle maggiorazioni”. Lo affermano gli esperti di Anci Risponde considerando la richiesta di un Comune che, sulla base dell’aumento dei controlli di polizia locale e della connessa maggiore attività contravvenzionale, con un maggior costo di spese di notifica, intendeva accertarsi se fosse corretto l’utilizzo di parte delle somme ex art. 208 per le spese di redazione e di notifica degli atti giudiziari scaturiti proprio dall’attività di Polizia Stradale. Nel motivare la propria posizione, inoltre, gli esperti di Anci Risponde richiamano l’esempio più emblematico e “pioniere” in materia costituito dalla delibera della Sez. contabile della Toscana n. 104 del 2010, con la quale si ribadisce l’esatto sistema di previsione della somma, nonché l’oggettiva separazione dei finanziamenti, e si riafferma che, nel corso degli anni, l’intento principale dell’art. 208 del Codice della strada è stato sottoposto a un’interpretazione un po’ troppo estensiva da parte degli uffici finanziari degli Enti. In sintesi – concludono gli esperti – non bisogna dimenticare che l’assunto preponderante dell’art. 208 è incrementare la sicurezza stradale, quindi ben venga finanziare accessori per la divisa mirati ad incrementare la sicurezza, le attrezzature, la segnaletica, la formazione, il potenziamento dei servizi ecc.. E’ ovvio, però, che tali interventi dedicati non possono includere provvedimenti e azioni finanziarie previste per la gestione ordinaria degli uffici della struttura di polizia.

Niente IMU per i Consorzi di bonifica

Le costruzioni destinate esclusivamente alla bonifica, allo scolo ed alla difesa idraulica del territorio sono esenti da IMU in quanto immobili da inserire nella categoria catastale “E”. È quanto deciso dalla CTR per il Veneto, con Sentenza del 04/11/2021 n. 1337, che l’inserimento degli immobili nella Categoria catastale “E”, seppure sia avvenuta nel 2020, per effetto della Circolare n. 109407 del 5 marzo 2020, porta a ritenere che l’Agenzia delle Entrate abbia rilevato la necessità di un preciso inquadramento degli immobili che in alcuni casi risultavano inquadrati in Categorie diverse da quella che sembra invece fosse quella tipica degli immobili costituenti gli impianti utilizzati dai Consorzi e, in sostanza, la Categoria “E9”, per i quali sarebbe prevista l’esenzione ex lege (V d. art.7, comma l , D. L.gs n.504/92).
L’inserimento nella suddetta Categoria catastale, è operazione che l’Agenzia ha compiuto dopo aver rilevato la permanenza degli immobili in questione in una situazione tipica di quei beni dello Stato che sono al servizio del pubblico e che valgono a soddisfare solo ed esclusivamente un interesse pubblico e, nei confronti di tali beni, sono previsti divieti totali di qualsiasi loro utilizzo per fini diversi da quello pubblico. Una volta rilevata la sussistenza ab origine di una tale situazione, l’Agenzia delle Entrate – D.C. Catasto, ha quindi deliberato l’inserimento degli immobili dei Consorzi di bonifica nei gruppi della corretta Categoria “E”. Tale inserimento, tuttavia, deve considerarsi dotato di efficacia dichiarativa e non costitutiva, nel senso che l’Autorità che ha deciso l’inserimento nella citata Categoria catastale non ha fatto altro che accertare la sussistenza di una determinata situazione, quale già esistente, per cui si è limitata a considerare che tale situazione doveva necessariamente comportare l’inserimento degli immobili in questione nella giusta Categoria catastale, nella quale avrebbero dovuto trovarsi fin da quando i Consorzi sono sorti, ovvero da quando i beni immobili sono stati inseriti nelle varie categorie. Conseguenza di quanto detto sopra è che i beni immobili posseduti dal Consorzio, ente pubblico che svolge funzioni di pubblica utilità, sono inquadrati nella Categoria Catastale “E” e, in quanto tali, sono esenti dal pagamento dell’IMU, al pari degli altri beni che sono inseriti nella stessa Categoria Catastale e che, in virtù del dettato dell’art. 7, comma l ,lett. B) del D. L.gs n.504/1992, sono esentati dal pagamento dell’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION