Con la circolare n. 3 del 4 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle disposizioni relative all’IVA, alle imposte di registro, ipotecarie e catastali e al bollo, contenute nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Il documento di prassi analizza le disposizioni normative in vigore dal 1° gennaio 2022, suddivise in tre aree tematiche: Novità normative in materia di imposte indirette; Disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette e proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette.
Con riferimento alle proroghe di disposizioni concernenti le imposte indirette, al fine di semplificare le comunicazioni digitali tra pubbliche amministrazioni e cittadini, il comma 24 della legge di Bilancio 2022, interviene sull’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8212, estendendo a tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021. Trattasi dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’Interno, con le modalità indicate dal predetto articolo 62, e la cui certificazione dei dati in modalità telematica è assicurata mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
In teme di agevolazione “prima casa under 36”, il comma 151 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di favorire ulteriormente l’autonomia abitativa giovanile, ha prorogato il termine ultimo previsto dal decreto Sostegni-bis (articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) per accedere alle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa”, estendendolo dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. La normativa in esame non ha modificato né i requisiti soggettivi per accedere al beneficio, che è rivolto ai giovani che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui, né il regime di esenzione da applicare.
Inoltre, il comma 506 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022, al fine di contenere gli aumenti dei prezzi del gas metano, ha prorogato la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022. La riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento si applica alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, così come definiti dall’articolo 26, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Non beneficiano dell’agevolazione in commento, in quanto destinate a usi non espressamente richiamati dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 130 del 2021, le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Autore: La redazione PERK SOLUTION