Orientamenti ANAC per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022

Anac ha adottato gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, che forniscono a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quale sezione del Piao, alcuni criteri guida per una corretta nomina del Responsabile Rpct e per la pianificazione da approvarsi entro il 30 aprile 2022.

Per il quadro normativo, occorre riferirsi alla legge 190/2012 e, in particolare, all’art. 1, co. 7, ove si prevede che l’organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. È quindi importante che le amministrazioni scelgano il soggetto cui affidare l’incarico di RPCT in coerenza con il dettato normativo e nel rispetto dei seguenti criteri:

  • mantenere l’incarico di RPCT, per quanto possibile, in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati;
  • selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate;
  • scegliere un dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti, in coerenza con il dettato normativo che dispone che l’incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio;
  • considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno;
  • evitare la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario;
  • escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione;
  • individuare una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell’amministrazione, facendo ricadere la scelta su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo;
  • considerare l’opportunità di introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell’individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati nella normativa e negli orientamenti dell’ANAC.

Il documento fornisce anche alcune indicazioni operative per la predisposizione del Piano (o della sezione di Piano) anticorruzione e trasparenza, elaborate a seguito di una significativa analisi della attività di pianificazione finora svolta dalle amministrazioni, che ha consentito all’ANAC, quale osservatore privilegiato, di cogliere i maggiori margini di ottimizzazione e semplificazione da evidenziare agli operatori coinvolti per stilare un documento più performante.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

AreaRGS – Comunicazione dello stock del debito – ruolo incaricato

Con comunicato del 2 febbraio 2022, il MEF rende noto che il ruolo di incaricato può comunicare e/o allineare lo stock del debito su AreaRGS solo se abilitato dal proprio responsabile alla comunicazione. Per i nuovi incaricati o per quelli già abilitati, rispettivamente attraverso la funzione di “Aggiungi incaricato” o “Modifica dati dell’incaricato” (disponibile dalla colonna azioni in corrispondenza dell’incaricato già nominato), il responsabile sul sistema PCC alla voce di menu “Gestione Amministrazione/Enti > Organigramma” inserisce o modifica l’abilitazione accedendo al dettaglio dell’unità organizzativa su cui deve essere attribuita la visibilità delle fatture.
Per gli incaricati non abilitati alla comunicazione, l’accesso al servizio di AreaRGS sullo stock del debito è previsto ma per la sola visualizzazione dei dati calcolati dal sistema PCC.

Esenti da ritenuta i contributi Covid erogati dal Comune a sostegno delle attività economiche

Non sono da assoggettare alla ritenuta del 4 per cento e non rilevano ai fini delle imposte sui redditi i contributi erogati dal Comune, in via eccezionale e strettamente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a sostegno delle attività economiche del territorio, a  copertura delle spese connesse all’erogazione di prestiti volti a garantire maggiore liquidità necessaria ad affrontare le difficoltà finanziarie, a condizione che siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi e che siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 58 del 31.01.2022.

L’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/1973 individua solo i soggetti su cui grava l’obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle Regioni, Province, Comuni ed altri enti pubblici e privati – delimitando il proprio ambito di applicazione al rispetto di due condizioni, soggettiva e oggettiva: ovvero che: a) il destinatario del contributo sia un’impresa; b) i contributi non siano destinati all’acquisto di beni strumentali.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, la norma non individua esattamente i contributi assoggettati a ritenuta, ma si limita ad indicare quelli esclusi, dettando sostanzialmente un principio di carattere generale in forza del quale tutti i contributi corrisposti alle imprese dalle regioni, province e comuni, dagli enti pubblici e privati subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, con la sola esclusione dei contributi per l’acquisto dei beni strumentali.

Per quanto riguarda il regime fiscale applicabile allo specifico caso dei contributi erogati in seguito all’emergenza COVID-19, l’Agenzia ricorda che l’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 riconosce ai contributi di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza» erogati, in via eccezionale, «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici. Pertanto, condizioni necessarie ai fini della non concorrenza al reddito dei contributi in esame sono che questi ultimi siano destinati a soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19 e che siano «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il fondo contenzioso va accantonato solo in presenza di effettiva pendenza di controversie

Con riferimento alla costituzione di un fondo contenzioso in assenza di vertenze, ove l’amministrazione non abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei propri confronti, l’accantonamento, per quanto di modesto importo, rischia di eccedere le finalità prudenziali e di intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture contabili. È quanto affermato dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 19/2022/PRSE, in seguito all’esame della relazione redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione dei conti di un Comune in riferimento al Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019.

Il Comune è stato invitato a relazionare in merito all’accantonamento della somma di euro 2.000,00 nel risultato di amministrazione a titolo di “fondo per il contenzioso”, dal momento che nel questionario, alla apposita domanda sulla congruità della posta, risultava la seguente risposta: “non ricorre la fattispecie”. Con la nota di riscontro l’amministrazione ha invece precisato che non vi sono contenziosi in atto e che “l’accantonamento è stato fatto a titolo prudenziale”.

Nel merito, la Corte ha evidenziato che il rendiconto è finalizzato a dare rappresentazione contabile degli eventi effettivamente esistenti ed apprezzati nel corso dell’intera gestione annuale riepilogata a consuntivo; ne deriva che gli accantonamenti, accomunati da una ratio prudenziale, devono però trovare effettivo spunto in fatti avvenuti ed apprezzati durante la gestione ormai conclusa e che sono ritenuti dall’amministrazione suscettibili di riverberare i propri effetti negli esercizi a venire. L’accantonamento di un fondo per il contenzioso postula quindi l’esistenza di fatti (ad esempio sinistri avvenuti, oppure provvedimenti assunti incisivi di diritti o interessi legittimi dei privati) che rendano ragionevole provvedere ad accantonare risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell’immediato futuro. A tale fine è certo ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell’ente, pendano solo a livello stragiudiziale. Ove però l’amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l’accantonamento di un “fondo contenzioso” rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare le equiordinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture. Quando invece l’amministrazione intenda destinare somme per prepararsi a eventuali controversie, che dovessero manifestarsi solo nel futuro, la sede appropriata non è il rendiconto bensì il bilancio di previsione, giacché il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione non è finalizzato a retribuire i professionisti legali incaricati dell’assistenza legale dell’ente.
In disparte la sostanziale “penalizzazione” che l’ente pare essersi autoinflitto, la Sezione rileva che la normativa pone requisiti stringenti per l’utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione, essenzialmente riconducibili al fatto che il rischio alla cui copertura erano preordinate non sussista più con certezza; è però ovvio che quando la ragione stessa dell’accantonamento non abbia solide basi di fatto, l’amministrazione si espone al rischio di una probatio diabolica al fine di legittimare successivamente lo svincolo di tali risorse, potendo risultare arduo dimostrare la sopravvenuta inesistenza di una condizione generica e puramente ipotetica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Rinnovo flotte bus: entro il 22 febbraio la trasmissione della manifestazione di interesse

Sono stati trasmessi dal MIMS mercoledì 2 febbraio 2022 a mezzo PEC ai beneficiari delle risorse i format (il modulo prestampato per richiesta finanziamento e la relativa tabella excel) per presentare le manifestazioni di interesse sulla misura del PNRR – misura M2 C2 –4.4 “Rinnovo flotte bus e treni verdi” sub-investimento 4.4.1 “ Bus”.  La data di scadenza per l’invio di tutta la documentazione word e excel è il 22 febbraio 2022.

Nell’istanza deve essere indicato l’importo del finanziamento richiesto fermo restando il limite massimo dell’assegnazione per ciascun Comune di cui all’Allegato 1 del DM 530/2021 ed i CUP delle forniture. Nella stessa potrà anche essere indicato l’ulteriore fabbisogno del comune cui far fronte con l’eventuale riprogrammazione delle risorse di cui all’articolo 3, comma 8 del DM 530/2021. Dovrà essere altresì allegato un apposito programma che dia evidenza della complessiva strategia di investimento del comune nell’ambito delle iniziative finalizzate al rinnovo delle flotte dei mezzi con alimentazione alternativa, richiamando esplicitamente gli impatti in termini di sostituzione dei mezzi più vetusti per effetto dei finanziamenti. Nel caso di comuni già beneficiari di finanziamenti destinati al rinnovo delle flotte di materiale
rotabile su gomma destinato al trasporto pubblico locale, il programma dovrà evidenziare la coerenza con le altre misure finanziate, in particolare, per gli enti interessati, dei finanziamenti previsti dal PSNMS indicando i mezzi acquistati e quelli relativi alle forniture in corso o di prossima attivazione, distinti per tipologia ed alimentazione.

La mancata presentazione della manifestazione di interesse entro il termine suddetto  o priva dei contenuti in essa richiesti comporta la decadenza dal finanziamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION