Contributo 2022 per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva: Presentazione domande entro il 15 marzo 2022

Con comunicato del 1° febbraio 2022, la Direzione Centrale della Finanza locale rende noto che con Decreto del Ministero dell’interno in data 1° febbraio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato approvato il modello di certificazione per la presentazione della richiesta per l’attribuzione di un contributo, annualità 2022, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, nel limite di 320 milioni di euro, previsto dall’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, e successive modifiche ed integrazioni (vedi anche l’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234).

La richiesta da parte degli enti locali deve essere comunicata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, a partire dal 2 febbraio 2022 ed entro le ore 23:59 del 15 marzo 2022, a pena di decadenza, come previsto comma 53-bis del citato articolo 1 della legge n.160 del 2019, introdotto dall’articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

Responsabilità della PA: il mero superamento del termine procedimentale non basta ad ottenere il risarcimento del danno

Ai fini del riconoscimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), non è sufficiente il mero superamento del termine procedimentale, ma occorre verificare che il ritardo sia imputabile ad una condotta colposa dell’Amministrazione.

Secondo il Consiglio di Stato, sentenza del 21 gennaio 2022, n. 386, l’art. 2-bis, comma 1 prevede la possibilità di risarcimento del danno da ritardo/inerzia dell’Amministrazione nella conclusione del procedimento amministrativo non già come effetto del ritardo in sé e per sé, bensì per il fatto che la condotta inerte o tardiva dell’Amministrazione sia stata causa di un danno prodottosi nella sfera giuridica del privato; tale danno, del quale quest’ultimo deve fornire la prova sia sull’an che sul quantum, deve essere riconducibile, secondo la verifica del nesso di causalità, al comportamento inerte ovvero all’adozione tardiva del provvedimento conclusivo del procedimento, da parte dell’Amministrazione (cfr. C.d.S., Sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8123; 12 aprile 2021, n. 2960; Sez. IV, 1° dicembre 2020, n. 7622).

Il riferimento all’ingiustizia del danno induce a ritenere che anche la fattispecie di responsabilità per la violazione del termine fissato per la conclusione del procedimento sia inquadrabile nel modello aquiliano di cui all’art. 2043 c.c. che, secondo l’indirizzo dominante in giurisprudenza, rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la responsabilità civile dell’Amministrazione in tema di danni cagionati dall’illegittima attività amministrativa, siano essi derivanti da illegittimità provvedimentale ovvero dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento (come di recente ribadito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 23 aprile 2021, n. 7).

Lo schema della responsabilità extracontrattuale comporta ricadute anche sulla distribuzione dell’onere della prova, con la conseguenza che – ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno extracontrattuale – incombe sul ricorrente l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità, tra cui il nesso di causalità tra illegittimità della condotta e danno, l’elemento soggettivo, nel senso che l’attività illegittima deve essere imputabile all’Amministrazione (all’apparato amministrativo, come viene spesso precisato) a titolo di dolo o colpa, come testualmente confermato nella specie dall’art. 2-bis (il quale postula che il danno derivi dalla “inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”). Accanto agli elementi descritti, la giurisprudenza richiede anche la verifica della spettanza del bene della vita che il privato intende acquisire alla propria sfera giuridica attraverso l’esercizio del potere e l’emanazione del provvedimento amministrativo richiesto, in quanto il bene “tempo”, leso dal ritardo, ha dignità di interesse risarcibile se e nella misura in cui si sia prodotto, per effetto della lesione, un danno ingiusto (Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, che ha chiarito le conclusioni espresse sul punto da Ad. plen., 4 maggio 2018, n. 5).

Anche nell’ipotesi di inerzia dell’Amministrazione, la risarcibilità del danno derivante dalla violazione del termine per provvedere postula la sussistenza dei presupposti di carattere oggettivo e soggettivo; con l’ulteriore precisazione che la valutazione di questi ultimi (dolo o colpa della P.A.) non può essere fondata soltanto sul dato oggettivo del superamento del termine di conclusione del procedimento amministrativo (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 20), ma occorre quantomeno verificare se il comportamento dell’apparato amministrativo abbia travalicato i canoni della correttezza e della buona Amministrazione, ovvero sia trasmodato in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto contributi anno 2020 a favore dei Comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare

È stata pubblicata in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2022 la delibera 22 dicembre 2021 del CIPESS (Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), con la quale sono ripartiti i contributi previsti per l’anno 2020 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare (articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modifiche e integrazioni), per complessivi 13.759.392,93 euro.

Le risorse destinate come misura compensativa ai comuni e alle province che ospitano gli impianti, di cui all’art. 4 del decreto-legge n. 314 del 2003, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
a) la radioattività presente nelle strutture stesse dell’impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potrà essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell’impianto stesso;
b) i rifiuti radioattivi presenti, prodotti dal pregresso esercizio dell’impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
c) il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.

Le risorse sono suddivise tra gli enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nell’allegata tabella che costituisce parte integrante della delibera.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Programma “PINQuA”, parte la ricognizione delle informazioni per avviare le gare per gli interventi

Entra nel vivo la collaborazione tra Invitalia e Anci a supporto dei comuni e delle città metropolitane per accelerare la realizzazione degli interventi PINQuA, il Programma innovativo per la qualità dell’abitare gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS).
Nell’incontro tecnico del 18 gennaio 2022, promosso da Anci in collaborazione con la Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del MIMS e con la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stati illustrati ai soggetti beneficiari del Programma gli strumenti operativi e gestionali a supporto dell’attuazione degli interventi.
Anci e Invitalia hanno quindi trasmesso ai Comuni e alle Città metropolitane le schede di rilevazione per acquisire le informazioni utili a predisporre le procedure d’appalto.
Invitalia, infatti, in qualità di Centrale di Committenza, può supportare i comuni e le città metropolitane interessate nelle attività di impostazione, pubblicazione e gestione di procedure aperte per l’aggiudicazione di accordi quadro aventi a oggetto tutte le fasi prestazionali necessarie alla realizzazione di lavori pubblici, dalla progettazione al collaudo.
I Comuni e le Città metropolitane beneficiari del PINQuA sono adesso chiamati a compilare le schede di rilevazione per manifestare il proprio interesse ad attivare l’accordo quadro e per fornire tutte le informazioni sugli interventi necessarie per l’impostazione delle procedure d’appalto da parte di Invitalia.
All’esito della valutazione delle informazioni e delle pre-adesioni ricevute, Invitalia verificherà la sussistenza delle condizioni utili per indire rapidamente le procedure per l’aggiudicazione degli Accordi Quadro.

Slide PINQuA PNRR_ANCI-INVITALIA

Esenzione IMU e casa coniugale

In tema di IMU, non sussiste il diritto all’agevolazione prevista sull’abitazione principale quando il contribuente risiede in un altro Comune rispetto al coniuge. L’agevolazione richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 17/01/2022, n. 1199, riprendendo, tra l’altro, diverse motivazioni contenute in alcune recenti pronunce della Corte medesima (Ord. nn. 17408 del 2021, 21873 del 09/10/2020). Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che ove i due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare resta unico, ed unica, di conseguenza, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, perché non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi. I giudici di legittimità hanno anche affermato che la circolare ministeriale 3/DF del 2012 – secondo cui “Il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative” – in materia tributaria non costituisce fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da essa alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, cit.; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION