PNRR, Assunzioni a tempo determinato nei Comuni strutturalmente deficitari

Con la Circolare n. 11/2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni in merito al piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, per l’attuazione del PNRR.
Il D.L. n. 152/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto, come noto, alcune importanti previsioni, volte al rafforzamento degli organici dei Comuni interessati dall’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, i commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e il comma 18-bis dell’articolo 9, introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR. Ai sensi dell’art. 31-bis, comma 3, le assunzioni straordinarie a tempo determinato sono consentite anche ai Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale e dissesto, previa verifica della COSFEL (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali), che è tenuta ad esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione.

A tal fine, per garantire uniformità procedimentale e la necessaria celerità nella adozione dei conseguenti provvedimenti, alla circolare è allegata una bozza di istanza, che dovrà essere trasmessa al Dipartimento dagli enti locali interessati. Le richieste di assunzioni di personale con contratto a tempo determinato – ad esclusione di quelle interamente etero-finanziate o di applicazione del regime di “scavalco condiviso”, che non dovranno essere sottoposte alla predetta Commissione (COSFEL) –  dovranno contenere la seguente documentazione, da allegare alla predetta istanza:

  • Estremi del provvedimento di approvazione del progetto per il quale il Comune provvede alla attuazione degli interventi ivi previsti;
  • Prospetto relativo al calcolo della spesa aggiuntiva prevista per le assunzioni in argomento, che non potrà essere superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerata al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella l allegata al DL n. 152/2021;
  • Asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Quantificazione incentivi IMU e TARI al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 3/2022, in riscontro ad un’istanza di parere formulata da un Sindaco, ha evidenziato che gli accantonamenti per la copertura e il pagamento degli incentivi derivanti dal maggior gettito accertato e riscosso relativo all’IMU e alla TARI ex art. 1, c. 1091, della legge n.145/2018 e degli incentivi di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 da destinare al personale interessato allo svolgimento delle funzioni tecniche debbano essere determinati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi comprese le somme che gravano sull’ente a titolo di Irap.
Nel merito il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza della Corte dei conti, Sezioni Riunite (deliberazione n. 33/2010), confermata della Corte di Cassazione, n. 27315 del 2021. L’incremento della retribuzione accessoria spettante, a qualsiasi titolo, determina anche l’espansione dell’imposta che deve, comunque, trovare copertura nell’ambito delle risorse quantificate e disponibili, in linea con l’obiettivo del contenimento di ogni effetto di incremento degli oneri di personale gravanti sui bilanci degli enti pubblici”. “Se l’amministrazione è tenuta ad erogare il compenso senza trattenere la quota dell’IRAP è nondimeno obbligata al rispetto della disciplina sulla copertura dei fondi imposta dall’articolo 81, comma 4 cost, con la conseguenza che è tenuta a quantificare le somme che gravano sull’ente a titolo di IRAP rendendole indisponibili e successivamente e ripartire l’incentivo corrispondendo ai dipendenti lo stesso al netto degli oneri”.

Con riferimento gli incentivi di cui all’articolo 113, c. 3, del d.lgs. n. 50/2016, la Sezione ribadisce che anche in tali fattispecie la copertura degli oneri riflessi e degli oneri fiscali gravanti sull’ente locale (tra cui l’Irap) non può non riflettersi sulle disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, riducendo “a monte” la quota da attribuire a costoro, la quale andrà calcolata al netto di tali somme.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, il programma dei controlli 2022 della Sezione delle Autonomie

La Corte Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 1/2022 ha approvato il programma che delinea i monitoraggi e i controlli da esercitare nel corso del 2022 sulle autonomie territoriali, ponendo come elemento cardine la verifica dell’attuazione del PNRR, condotta attraverso la verifica degli esiti della gestione “anche in corso di svolgimento”. La magistratura contabile, nelle sue articolazioni sul territorio, può, quindi, offrire il proprio contributo con valutazioni sulla tempestività e sui risultati, anche intermedi, della gestione.
La disciplina attuativa del PNRR prevede cogenti adempimenti di verifica e di monitoraggio verso i soggetti titolari degli interventi e quelli preposti alla sua attuazione e affida alla Corte dei conti il controllo sull’acquisizione e il corretto impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR e dalle altre fonti di finanziamento (FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, PNC – Piano nazionale per gli investimenti complementari e risorse di bilancio), nel rispetto di tutte le condizionalità stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale.
Il programma approvato si inserisce nel contesto prodotto dalla pandemia – i cui effetti sul sistema economico non sono limitati all’esercizio 2020 ma hanno potenziali rilevanti ricadute nei successivi periodi amministrativi – e pone, soprattutto, attenzione all’obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese con un percorso di graduale ritorno alla normalità degli andamenti delle entrate e delle spese.
Sotto il profilo del coordinamento delle attività delle Sezioni regionali di controllo, si prevede una razionalizzazione della funzione consultiva, per ricondurre a coerenza pareri discordanti resi nel territorio.

La Circolare ARAN sul rinnovo delle RSU

L’ARAN ha pubblicato la Circolare n. 1/2022 diretta a tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, con la quale fornisce chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022.
La Circolare precisa che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e suc. mod. ed integrazioni).

I verbali elettorali dovranno essere trasmessi all’ARAN esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell’Agenzia, è presente un’Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all’Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell’Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo, ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione
RSU, individuata nelle mappature di cui all’art. 2 del Protocollo del 7 dicembre 2021, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile dal sito www.aranagenzia.it. All’interno dell’Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato “VERBALI RSU”. Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L’RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all’RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l’utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all’invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Nella circolare è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito dell’Agenzia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION