Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nuovi pareri resi in materia di pubblico impiego. Si riporta di seguito un estratto:
Parere in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l’assunzione (Vedi)
In relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, la previsione dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare come sopra illustrato, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici. Seguendo i principi generali, quindi, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Infatti, su questo ultimo aspetto, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell’amministrazione che prolungherà, alle condizioni suesposte, il rapporto di lavoro.
Parere in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità (Vedi)
Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo.
Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.
Le reiterate condotte del dipendente volte a evitare il conteggio delle giornate non lavorative o festive fra quelle di congedo possono però giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa.
Parere in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (Vedi)
L’amministrazione, prima di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, deve adottare criteri generali calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tra i criteri previsti può rientrare anche l’esigenza di riorganizzazione funzionale o la razionalizzazione degli assetti organizzativi.
Il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito contributivo utile per l’accesso alla pensione anticipata si configura come requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.
Il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all’ordinamento di appartenenza (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) e, se consegue il diritto all’accesso alla pensione anticipata ad un’età inferiore, può optare se esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro o permanere in servizio fino all’età di 65 anni, momento in cui l’amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio per raggiunti limiti di età.