Inquadramento retributivo e contributivo del Presidente del collegio dei revisori

In materia di inquadramento retributivo e contributivo del Presidente del collegio dei revisori, sull’ente locale non possono gravare oneri superiori a quelli stabiliti con il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, a prescindere dallo status dichiarato. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno, in riscontro ad una richiesta di parere di un Presidente del collegio dei revisori, dipendente pubblico, di godere dell’inquadramento retributivo e del versamento retributivo in analogia alla status di Presidente della provincia. Nella richiesta il Presidente ha sostenuto che nella fattispecie che lo riguarda, “non essendo possibile cumulare i due impieghi di docente e di presidente del collegio dei revisori, l’istituto scolastico di appartenenza ha dovuto porre il docente in “aspettativa non retribuita per mandato amministrativo” e, di conseguenza l’amministrazione provinciale deve provvedere, ai fini del mantenimento del ruolo di docente e dell’anzianità contributiva, al versamento dei contributi previdenziali nella gestione Inps, oltre alla corresponsione del compenso con il prospetto retributivo comprensivo delle trattenute fiscali, previdenziali ed assistenziali”.

Il Ministero ha evidenziato che lo svolgimento dell’incarico di revisore è un incarico lavorativo che un soggetto autonomamente decide di accettare nei limiti del proprio ruolo istituzionale eventualmente ricoperto e delle norme contrattuali e regolamentari che disciplinano la propria attività. In ogni caso, in funzione dello status dichiarato dal revisore, sull’ente locale non possono comunque gravare oneri superiori a quelli stabiliti con il decreto interministeriale del 21 dicembre 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Calcolo Fondo Garanzia Debiti Commerciali al netto delle spese vincolate in termini di cassa

La percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri divisati dal comma 862 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, si applicata sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” (macroaggregato 03), al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, sia in termini di competenza sia in termini di cassa. La sussistenza di un vincolo anche in termini di cassa rende, infatti, ragionevole l’esclusione dal monte degli stanziamenti di spesa per acquisizione di beni e sevizi di
quelle spese “che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, in quanto l’esigenza di un accantonamento a garanzia del pagamento dei debiti commerciali, in tale caso, è attenuata dalla sussistenza di un regime vincolistico operante anche in termini di cassa. Diversamente, ammettere che dall’accantonamento in esame debbano essere escluse anche le entrate vincolate in termini di competenza ma liberamente disponibili in termini di cassa comporterebbe un ingiustificato alleggerimento dell’incidenza di questo accantonamento sul bilancio dell’ente, non coerente con la ratio dell’istituto de .quo

È questa la precisazione fornita dalla Corte dei Conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 4/2022. Prendendo le mosse dalla normativa comunitaria (direttiva 2011/7/UE) e dalla legge n. 145/2018, il Collegio, sottolinea come le norme istitutive del FGDC, nella pronuncia della Corte cost., sentenza n. 78/2020, abbiano superato “il test di proporzionalità. Esse, infatti, si presentano congrue rispetto allo scopo legittimamente perseguito dal legislatore e approntano strumenti adeguati in relazione alla finalità di indurre l’ente a conseguire giacenze di cassa proprio per estinguere le obbligazioni che esso ha assunto.

La cassa vincolata è alimentata dalle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento) e solo in tali limiti si può formare il vincolo, in osservanza del principio generale di unità del bilancio, che rimane prevalente in tutte le fasi di programmazione, gestione e rendicontazione del settore pubblico. Per tale ragione, “il regime vincolistico della gestione di cassa (…) è caratterizzato dall’eccezionalità delle ipotesi, che devono essere circoscritte a quelle indicate dall’art. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 185, comma 2, lett. i)” del TUEL. La irreversibilità della destinazione sottrae definitivamente all’Ente la disponibilità delle risorse anche sotto il profilo della gestione di cassa (salvo potervi fare ricorso, per momentanea carenza di liquidità, con i limiti e le procedure sopra richiamate) e giustifica l’esclusione degli stanziamenti per l’acquisizione di beni e servizi che attingono a tali entrate con specifico vincolo di destinazione dall’importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al FGDC.

Funzione Pubblica, nuovi pareri in materia di pubblico impiego

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale nuovi pareri resi in materia di pubblico impiego. Si riporta di seguito un estratto:

Parere in tema di limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e per l’assunzione (Vedi)
In relazione alla possibilità di candidarsi ad un concorso pubblico, la previsione dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che rimuove il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, non può incidere sulla vigenza del limite età per la permanenza in servizio previsto dai singoli ordinamenti, il quale, continuando ad operare come sopra illustrato, non può consentire l’assunzione di nuovo personale con rapporto di lavoro subordinato che abbia, appunto, superato tale età. Infatti, la confermata vigenza dei limiti di età determina implicitamente la loro rilevanza anche ai fini della possibilità della partecipazione ai concorsi pubblici. Seguendo i principi generali, quindi, se il soggetto ha superato il limite anagrafico relativo all’ordinamento per il quale intenda concorrere non potrà partecipare al concorso, né essere oggetto di una nuova assunzione, a prescindere dalla circostanza che si recluti personale a tempo indeterminato o a tempo determinato, e indipendentemente dal fatto che egli abbia raggiunto o meno i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico. Infatti, su questo ultimo aspetto, la possibilità di superare il limite di età per la permanenza in servizio al fine di raggiungere il primo requisito utile a pensione può configurarsi solo se è già instaurato un rapporto di lavoro e quindi se il soggetto, al momento del compimento del limite di età, è già dipendente dell’amministrazione che prolungherà, alle condizioni suesposte, il rapporto di lavoro.

Parere in materia di fruizione del congedo biennale per l’assistenza alle persone con disabilità (Vedi)
Se il congedo straordinario viene fruito in modalità continuativa o frazionata, i giorni festivi o non lavorativi, ricadenti nel periodo di fruizione, vengono computati come giorni di congedo straordinario. Se, invece, al congedo fa seguito la ripresa del servizio, gli stessi giorni vanno esclusi dal computo.
Lo stesso effetto si verifica nel caso in cui il dipendente non rientri in ufficio per motivi di malattia propria o del figlio. Pertanto, se nel giorno programmato di ripresa dell’attività lavorativa viene certificata un’assenza per malattia, il sabato e la domenica precedenti all’assenza non dovranno essere conteggiati nel computo dei giorni fruiti per congedo straordinario.
Le reiterate condotte del dipendente volte a evitare il conteggio delle giornate non lavorative o festive fra quelle di congedo possono però giustificare l’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, di ogni possibile strumento nell’esercizio dei propri poteri datoriali, come, ad esempio, la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, ai fini di tutelare le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione stessa.

Parere in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata (Vedi)
L’amministrazione, prima di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto per raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alla pensione anticipata, deve adottare criteri generali calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una linea di condotta coerente ed evitare comportamenti che conducano a scelte contraddittorie. Tra i criteri previsti può rientrare anche l’esigenza di riorganizzazione funzionale o la razionalizzazione degli assetti organizzativi.
Il conseguimento da parte dei dipendenti del requisito contributivo utile per l’accesso alla pensione anticipata si configura come requisito necessario alla maturazione del diritto stesso.
Il dipendente resta soggetto al solo limite di età anagrafica per la permanenza in servizio, relativo all’ordinamento di appartenenza (65 anni per la generalità dei dipendenti pubblici) e, se consegue il diritto all’accesso alla pensione anticipata ad un’età inferiore, può optare se esercitare tale diritto chiedendo la cessazione del rapporto di lavoro o permanere in servizio fino all’età di 65 anni, momento in cui l’amministrazione dovrà far cessare il rapporto di lavoro d’ufficio per raggiunti limiti di età.

PNRR, indicazioni per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure

Con la Circolare n. 9 del 24 gennaio 2022, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce indicazioni alle Prefetture sul rispetto degli obblighi euro unitari e di ogni altra disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure.
Gli Enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse nonché attuatori dei relativi progetti sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. Gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento dell’esplicita dichiarazione ”finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” all’interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea;
2. l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del supera mento dei divari territoriali;
3. gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
4. l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei mi/estone associati agli interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
5. l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, disposto dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (Cfr. Circolare del MEF del 30 dicembre 2021, n. 32).
6. rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs. n. 50/2016.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Servizio di Tesoreria, Riapertura termini per la compilazione del questionario

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al prossimo 11 febbraio 2022, è nuovamente possibile compilare il questionario appositamente predisposto nell’area TBEL del sito istituzionale di questa Direzione

Il questionario, predisposto d’intesa con le Associazioni degli enti locali e con gli altri soggetti istituzionali interessati alla problematica, si prefigge lo scopo di acquisire dati certi e quanto più possibile completi circa l’attuale situazione dell’affidamento del servizio di tesoreria negli enti locali e ciò al fine di individuare misure in grado di agevolarne lo svolgimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION