Contributo ai Comuni con meno di 1000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che, in applicazione dell’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, è stato perfezionato il 18 gennaio 2022 il decreto del Ministro dell’interno che attribuisce ai 1.996 comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti (vedi elenco), il contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, per l’anno 2022, per un importo complessivo pari a 168 milioni di euro.

Il contributo viene attribuito a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti nello stesso importo, pari a 84.168,33 euro.

Gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022, a pena di decadenza e, nei casi di mancato rispetto dello stesso termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.

I contributi saranno erogati ai comuni beneficiari:
– per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2022, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2, del presente decreto, come previsto dal comma 112 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
– per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Per il riconoscimento della pertinenzialità è necessaria la prossimità tra box auto e prima casa

Non sono integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non può essere riconosciuta l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005, quando non sussiste il requisito della “prossimità” tra box auto e prima casa. Lo ha chiarito l’Agenzia dell’Entrate, con la risposta n. 33/2022. L’istante, proprietario di un immobile per la quota di un sesto e promissario acquirente di un box distante 1.300 metri dall’abitazione, chiede se può destinare tale box a pertinenza della casa (in cui è domiciliato per 10 mesi all’anno) e se può avvalersi dell’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005 che calcola la base imponibile secondo i principi di favore indicati nell’articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr n. 131/1986.
La disciplina di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deroga testualmente all’articolo 43 del d.P.R. n. 131 del 1986 (TUR), ancorando la base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale al valore venale del bene o del diritto trasferito, e individuando detta base imponibile nel valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. La disposizione in esame riguarda, oltre agli immobili ad uso abitativo, anche le relative pertinenze, che possono essere acquistate anche separatamente sempreché risulti nell’atto di acquisto la destinazione pertinenziale dell’immobile.
L’Agenzia ricorda che, anche in campo fiscale, per il concetto di pertinenza vale quanto stabilito dagli articoli 817 e seguenti del codice civile, secondo cui “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Affinché il meccanismo del ” prezzo-valore” risulti applicabile alle pertinenze di un immobile abitativo, nell’atto di cessione deve essere evidenziato il vincolo che rende il bene servente una proiezione del bene principale (cfr. circolare 1° marzo 2007, n. 12/E) e l’immobile pertinenziale deve essere suscettibile di valutazione automatica, dotato quindi di una propria rendita catastale. Anche la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale la destinazione del bene accessorio a servizio di quello principale deve essere durevole, attuale ed effettiva e l’utilità deve essere oggettivamente arrecata al bene principale e non al proprietario di questa.
Con riferimento al trattamento fiscale previsto per l’acquisto della “prima casa”, con circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, è stato chiarito che, di regola, il bene servente non può ritenersi oggettivamente destinato in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale qualora sia ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un Comune diverso da quello dove è situata la “prima casa”. Tale precisazione è volta a chiarire che, affinché si possa concretizzare un effettivo rapporto di pertinenzialità e il bene accessorio possa accrescere durevolmente ed oggettivamente l’utilità dell’abitazione principale è, comunque necessario, che i due beni siano ubicati in luoghi “prossimi” tra loro, non rilevando la sola volontà manifestata dalla parte. Anche la circolare n. 18/2013 ha precisato che il requisito della “destinazione a servizio” è un elemento essenziale che può essere soddisfatto solo se la pertinenza è posta in prossimità dell’abitazione principale acquistata con i benefici “prima casa”.
Conclusivamente, tenuto conto anche dell’insufficienza degli elementi di prova forniti per la valutazione della sussistenza del requisito oggettivo per il riconoscimento della pertinenzialità, l’Agenzia non ritiene che siano integrati i requisiti per il riconoscimento della pertinenzialità e, pertanto, non possa essere riconosciuta l’applicazione per la permuta del box auto in oggetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge n. 266 del 2005.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche, le indicazioni del MIMS sull’efficacia temporale delle disposizioni normative

Per le procedure di gara bandite dopo l’entrata in vigore del codice (D.Lgs. n. 50/2016), ma le cui attività oggetto di incentivazione ai sensi dell’art. 113 abbiano avuto inizio prima dell’entrata in vigore del codice stesso, non può essere applicata la disciplina in parola e quindi non possono essere riconosciuti gli incentivi. È questo il chiarimento fornito dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, in riscontro ad una richiesta di parere volta ad appurare se l’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016, trovi applicazione a un affidamento effettuato nella vigenza della disposizione richiamata, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione del bando (marzo 2016), ovvero se in questa ipotesi debba ritenersi derogato il principio secondo il quale l’applicabilità di una disposizione normativa è valutata in base all’entrata in vigore della stessa al momento della pubblicazione del bando.
Per gli incentivi inerenti le funzioni tecniche ciò che rileva ai fini dell’individuazione della disciplina normativa applicabile è il compimento delle attività oggetto di incentivazione. Ne consegue che le disposizioni di cui all’art. 113 del nuovo codice dei contratti si applicano alle attività incentivate, svolte successivamente all’entrata in vigore del Codice.
Diversa è, invece, l’ipotesi prevista dall’art. 5, comma 10 del D.L. n. 121/2021, convertito in legge n. 156/2021, laddove si disciplina il pagamento delle funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici con riguardo ad un periodo temporale rispetto al quale il Consiglio di Stato ha evidenziato l’esistenza di un “vuoto normativo”. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici sono stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016 e ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato a regolamentare il periodo transitorio tra l’abrogazione del vecchio regolamento e l’entrata in vigore di quello previsto dall’articolo 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. La disposizione, pertanto, prevede che il regolamento di cui all’art. 113, comma 3, si applichi agli appalti di lavori, servizi e forniture, le cui procedure siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 50, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento.
Per quanto riguarda la ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 63 del Codice, il ministero chiarisce che, poiché “l’importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell’appalto”, tale fattispecie debba essere prevista in programmazione una sola volta, dovendo la stessa già essere inclusa nell’appalto principale (come le altre opzioni).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Poteri al Commissario in caso di sospensione del sindaco e di mancata nomina del vicesindaco

La mancata designazione del vicesindaco in costanza della sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 del sindaco dell’ente comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con parere del 17 gennaio 2021, in riscontro ad una richiesta da parte di un Segretario comunale che ha chiesto se sia ipotizzabile, in ordine alla mancata designazione del vicesindaco, dopo le dimissioni rassegnate dal precedente incaricato, in costanza di sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 disposta nei confronti del sindaco dell’ente, fare ricorso al vigente statuto comunale che contempla l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, disponendo che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età.

Il parere precisa che la sospensione del sindaco ex art. 11, comma 1, d.lgs. n. 235/2012 non è assimilabile ad un mero e occasionale impedimento di fatto, ma costituisce una interdizione giuridica (sia pure a titolo di sospensione) ad esercitare le relative funzioni  le quali per tutto il periodo di ostatività sono rimesse alla competenza del vicesindaco come prevede espressamente l’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. Tale norma presuppone dunque la permanenza in carica del vicesindaco, essendo rimessa esclusivamente a tale figura l’espletamento delle funzioni vicarie in caso di sospensione del primo cittadino.

La sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare mentre nel caso di sospensione ex art. 11, comma 1, d.lgs. 235/2012, la sostituzione assume il carattere della reggenza, la cui durata si protrae per un ampio arco temporale.
Pertanto, attesa la mancanza della figura del vicesindaco cui affidare le funzioni del sindaco in vigenza del periodo di sospensione – e non trovando applicazione l’ipotesi prevista dallo statuto comunale, in quanto riferito al caso di assenze o impedimento del sindaco o del vicesindaco a carattere del tutto occasionale e temporaneo – si dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino.

Esclusione dagli appalti, le nuove linee guida di ANAC

L’ANAC ha approvato le nuove Linee Guida n° 6: “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”, sottoposte dal 18 gennaio al 28 febbraio alla consultazione pubblica online.

L’atto è destinato alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dal codice dei contratti pubblici e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare. Il documento si prefigge di agevolare tutte queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di best-practice anche per diminuire il contenzioso sulle esclusioni dalle gare da sempre molto elevato.

Le linee guida stabiliscono che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. Si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione come ad esempio l’abusivo esercizio di una professione, i reati fallimentari, i reati tributari, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio, i reati urbanistici, i reati di corruzione fermo restando che le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara. La stazione appaltante valuta, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente, anche le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi, le sanzioni comminate dall’Anac, le false informazioni rese dai concorrenti alle gare e le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.

L’esclusione dalla gara di appalto non è automatica ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la durata dell’interdizione dalle gare pubbliche è di tre anni. Gli illeciti vengono inseriti nel Casellario informatico da Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti: nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300 che rappresenta il 33 per cento del totale delle comunicazioni. Le nuove linee guida suggeriscono agli operatori economici misure di self-cleaning da mettere in atto per evitare l’esclusione dalle gare.

Certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l’anno 2020

Con decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2021 (G.U. n. 285 del 30.11.2021) sono approvati i modelli di certificazione per comuni nonché per province, città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell’esercizio finanziario 2020, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio di acquedotto.

I certificati, anche se parzialmente o totalmente negativi, dovevano essere trasmessi con modalità telematica, muniti della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario, del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione economico-finanziaria entro il termine del 23 dicembre 2021 per la certificazione relativa alle risultanze contabili all’esercizio finanziario 2020. La procedura telematica di acquisizione dei certificati relativi all’anno 2020 rimane, comunque, aperta fino al 30 aprile 2022.

Con la Circolare DAIT n. 7/2022, il Ministero dell’Interno fornisce alcune indicazioni in merito alle modalità di compilazione e trasmissione dei certificati in materia di copertura del costo dì alcuni servizi per gli enti locali che risultano per l’anno 2020 in condizioni di deficitarietà strutturale sulla base della apposita tabella allegata al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. La circolare evidenzia che il decreto dirigenziale ha, in parte, modificato la nomenclatura della modulistica, prevedendo alla lettera D di tutte le tabelle inerenti i costi di gestione la nuova dicitura “Trasferimenti, Ammortamenti e Interessi passivi.
Nelle tabelle COSTI DI GESTIONE, alla voce “Acquisto di beni e servizi”, confluiscono le spese relative ad acquisto di beni di consumo e/o
di materie prime, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi ed oneri straordinari della gestione corrente, mentre nella voce “Trasferimenti, ammortamenti e interessi passivi” confluiscono le spese relative a trasferimenti, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse, ammortamenti di esercizio.

Si rimanda alla precedente Circolare n. 20 del 29 ottobre 2020 per le indicazioni riguardanti la compilazione ed il successivo inoltro della documentazione sul sito istituzionale web del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Area tematica Finanza Locale, Sezione Area certificati, accessibile con le modalità e le credenziali già in uso a ciascun ente.

La Circolare ricorda, inoltre, che l’art. 243, comma 5, TUEL, prevede una sanzione alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che non abbiano rispettato i livelli minimi di copertura dei costi di gestione o che non abbiano dato dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione. La sanzione è pari “all’ 1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 TUOEL del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi di copertura.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION