In G.U. la Legge europea 2019-2020: diverse le novità in materia di appalti

È stata pubblicata in G.U. n. 12 del 17 gennaio 2022 la Legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”. La legge europea è – assieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea. Sono inserite nel provvedimento, in linea generale, norme volte a prevenire l’apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l’archiviazione dei casi di precontenzioso EU Pilot.
L’articolato presenta disposizioni di natura eterogenea che intervengono in diversi settori, quali: libera circolazione di persone, beni e servizi; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari, etc.
Di particolare interesse è l’art. 10 che novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea n. 2018/2273.
La lettera a) del comma 1, introdotta al Senato, modifica l’articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il ruolo e le funzioni del responsabile del procedimento (RUP) negli appalti e nelle concessioni. È previsto che il progettista possa affidare a terzi le seguenti ulteriori attività: attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri settori non attinenti la disciplina dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. È previsto che nell’ammissione degli operatori economici dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria si deve rispettare il principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta.
Si modificano i commi 1 e 5 dell’art. 80 del Codice, che disciplinano i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, rispettivamente, in caso di giudizio definitivo per determinati reati, ovvero in caso di presenza di determinate situazioni. La modifica limita la verifica dei motivi di esclusione al solo operatore economico e non anche con riferimento al suo subappaltatore, nel caso di obbligo di indicazione della terna di subappaltatori proposti in sede di offerta, per i contratti di valore pari o superiore alle soglie UE, di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice o, indipendentemente dall’importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. In altre parole, le modifiche fanno venir meno la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara, quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore proposto obbligatoriamente in sede di offerta.
Viene innovata la normativa vigente, relativa ai casi di esclusione dell’operatore economico in caso di mancato pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, specificando che, in materia fiscale, costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate quelle che saranno stabilite in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e previo parere del Dipartimento delle politiche europee, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, deve essere correlata al valore dell’appalto, e comunque per un importo non inferiore a 35.000 euro.
Sono, inoltre, previste misure aggiuntive alla disciplina dell’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici riguardante l’emissione e il pagamento degli acconti e dei saldi relativi alla esecuzione dell’appalto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Milleproroghe 2022, le proposte emendative di ANCI

Anci ha pubblicato le proposte emendative inviate alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio della Camera dei deputati al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” cd milleproroghe.
Tra le proposte segnaliamo la proroga, per gli anni 2022 e 2023, delle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità che dovrebbero consentire l’accantonamento al 95 per cento per tutti gli enti e al 90 per cento per quelli in regola con i tempi di pagamento dei debiti commerciali. Di particolare interesse la proposta di sganciare i termini, a decorrere dal 2022, di approvazione del PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettivo, fissandoli al 30 aprile, da quelli di approvazione del bilancio di previsione.
Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, al fine di agevolare in particolare gli enti di minori dimensioni in crisi finanziaria, è proposta l’ampliamento ulteriore dei termini, già opportunamente prorogati dalla legge di bilancio 2022, per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della procedura nel secondo semestre 2021. Viene proposta anche l’introduzione di norme sull’utilizzo più flessibile degli avanzi per gli enti in disavanzo complessivo, che oggi sono colpiti da limiti troppo stringenti. Oltre a questo viene richiesto l’inserimento di norme per la migliore applicabilità delle riformulazioni, e non solo delle rimodulazioni, dei piani di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio per il 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

TARI, spetta al contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione

La Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza n. 533 del 11-01-2022, n. 533 ha ribadito che grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l’esenzione, costituendo questa, un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
La tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai Comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria. L’imposta è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti. Ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. Ben può trovare applicazione alla fattispecie in tema di TARSU, con riguardo alla D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, secondo la quale la tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, salva l’applicazione sulla stessa di un “coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi” e chiaramente presuppone l’assoggettamento all’imposta dei soli rifiuti urbani e salvo il diritto ad una riduzione della tassa in caso di produzione di rifiuti assimilati “smaltiti in proprio”. Ne consegue che è obbligo del contribuente, in sede di dichiarazione, informare il Comune della particolare destinazione dei locali documentando la produzione in essi di rifiuti speciali e il loro smaltimento.

 

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Disponibili i dati sul Fondo di Solidarietà comunale 2022

La Direzione Centrale della Finanza Locale informa che sono disponibili i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022. Nel corso della seduta straordinaria della Conferenza Stato città del 22 dicembre 2021, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e l’Unione delle Province d’Italia hanno espresso parere favorevole ai criteri di riparto del Fondo, che ammonta a 6.855.513.365 euro.

 

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INPS, ISEE precompilato online

Con il servizio online ISEE precompilato è possibile inviare telematicamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( DSU ) e ottenere l’attestazione ISEE precompilata.
Una novità che viene incontro alle esigenze dei cittadini, evitando code e sprechi di tempo. Il servizio online, infatti, agevola e semplifica la compilazione della DSU con dati precompilati grazie alla condivisione delle informazioni fornite da Agenzia delle Entrate e INPS.
All’interno del servizio, nella sezione “Come fare?”, sono disponibili alcuni tutorial utili a comprendere le varie fasi del processo di acquisizione della dichiarazione precompilata.
La guida in allegato presenta il servizio, illustrandone i vantaggi.

 

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Corte dei conti, Vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni

Con la deliberazione n. 5/2021, la Corte dei conti Sez. Veneto fornisce chiarimenti in merito ai vincoli assunzionali applicabili alle Unioni di Comuni ed al limite del trattamento accessorio spettante al personale, alla luce delle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto crescita” e nelle successive norme attuative. Il Collegio ricorda che l’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG.
L’Unione di Comuni ha, ad oggi, a disposizione due strumenti per procedere alle assunzioni di personale:
– da una parte può assumere autonomamente, utilizzando direttamente spazi assunzionali propri ed applicando la consueta regola del turnover al 100%, ex comma 229 della legge 208/2015, senza alcun adeguamento del limite del trattamento accessorio;
– dall’altra può avvalersi, seppur assumendo direttamente, di spazi assunzionali ulteriori, ceduti (ex art. 32, comma 5, Tuel) dai Comuni “virtuosi” (così come definiti in base alla “nuova” normativa in materia, ovvero capaci di assumere a tempo indeterminato aumentando la propria spesa di personale nel rispetto dei valori soglia), concretamente aumentando la propria dotazione organica. In questo caso, in cui il beneficio (o, per così dire, il “bonus assunzionale”) transita dal Comune all’Unione, verranno assunte dall’Unione anche le due conseguenze (o corollari) degli spazi assunzionali aggiuntivi, ovvero: la deroga ai commi 557 e 562 (ex art. 7 co. 1 del D.M. del 17 marzo 2020) e la possibilità di adeguamento del limite del trattamento accessorio (ex art. 33, comma 2 ultimo periodo, del D.L. 34/2019).
Per la Corte, tale ultima interpretazione risulta infatti coerente con il senso sotteso all’art. 5, comma 3, dello stesso D.M. 17 marzo 2020, che concede addirittura spazi in più ai piccoli comuni (ovvero con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti), affinché siano utilizzati per l’Unione alla quale aderiscono (ma attraverso l’istituto del “comando”).
Diversamente opinando, ci si troverebbe di fronte a due paradossi: la possibilità, per l’Unione, di utilizzare ulteriori spazi assunzionali ceduti, per poi dover “comprimere” la spesa entro il limite previsto dal comma 562 della L. 296/2006; e lo svantaggio, per i Comuni, di aderire all’Unione, se le uniche assunzioni possibili per questa fossero nella misura del 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente, senza poter utilizzare gli spazi dell’aderente comune virtuoso.
Ovviamente, anche le assunzioni attraverso cessione di spazi assunzionali potranno avvenire soltanto a condizione che i comuni ne tengano conto come se si trattasse di maggiore spesa propria ai fini dell’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, oltre che delle disposizioni generali sul contenimento della spesa di personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION