PNRR, la RGS chiarisce i criteri e le modalità di imputazione dei costi del personale nel quadro economico

La Ragioneria Generale dello Stato, con Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, in adempimento a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità.
Si precisa che non possono essere imputate alle risorse del PNRR e, quindi, formare oggetto di rendicontazione all’UE, i costi sostenuti per attività di assistenza tecnica e di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti (attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni). Inoltre, non possono essere imputati alle risorse del PNRR i costi relativi all’espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.
Sono invece da considerarsi ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. L’attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti se ciò è essenziale per l’attuazione della riforma o dell’investimento proposto. Rientrano in questa categoria le spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, quali ad esempio: incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo; incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica; incarichi in commissioni giudicatrici; altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR. I costi delle suddette attività possono essere posti a carico del PNRR nei limiti degli importi specifici previsti dalle corrispondenti voci del quadro economico.
Ai fini dell’imputazione al PNRR delle spese per il personale impiegato nella realizzazione del progetto, ciascun soggetto titolare di progetto (Amministrazione centrale, Regione, Comune, Città metropolitana, etc..), individua il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza e facendo riferimento a quanto disposto dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 50 del 2016), dai dispositivi attuativi pertinenti in relazione alla tipologia e alla natura degli interventi da realizzare.
La Circolare ribadisce, inoltre, che il reclutamento di personale con specifico riferimento al PNRR sia effettuato in deroga ai limiti di spesa a tempo determinato, di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 ed a quelli relativi alla dotazione organica delle Amministrazioni interessate. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi e sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni dovrà, comunque, essere effettuata la previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001. Si potrà fare ricorso agli strumenti e agli albi di esperti già disponibili, a partire dalla piattaforma “InPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Approvato il nuovo modello di cartella di pagamento

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 17 gennaio 2022, è stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022, in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 prevista dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

In particolare, l’art. 1, comma 15 prevede che la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione venga assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, è stata abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge. Allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo.

A carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione. Il nuovo modello di cartella di pagamento non recherà, quindi, più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo, per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fattura elettronica, esente da imposta di bollo solo se l’operazione è interamente assoggettata ad IVA

Le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni interamente assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 7/2022. Nello specifico, il soggetto istante (incaricato per la progettazione di un sistema informatico per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi relativi al pagamento degli indennizzi erogati in seguito alla violazione del termine ragionevole di durata del processo) chiede di conoscere in quali casi vada applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall’importo totale da fatturare e se per i pagamenti eseguiti in favore del professionista, che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, sia sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che abbia effettuato la liquidazione.

L’imposta di bollo si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all’art. 13 dell’Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972. Detto articolo prevede l’assolvimento dell’imposta di bollo in misura fissa di 2,00
euro, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria” quando la somma indicata supera 77,47 euro. L’art. 6 dell’Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l’elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo “le fatture ed altri documenti (…) della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”. Di conseguenza, l’imposta di bollo di 2 euro va applicata solo se la fattura, oltre a indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate a Iva, attestano anche pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro. L’Agenzia ricorda, anche, che le fatture emesse, per qualsiasi motivo, nei confronti di una Pubblica amministrazione, anche se riferite a importi non soggetti a Iva, devono essere in formato elettronico e devono viaggiare attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Aiuti di Stato, il nuovo decreto del MEF sulle modalità di monitoraggio e controllo

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha anticipato (in attesa della pubblicazione in G.U.) il decreto che definisce le modalità applicative finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, nonché al monitoraggio e al controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette Sezioni, tenuto anche conto delle richieste che la Commissione europea ha avanzato nel corso dell’iter di notifica delle citate disposizioni ai fini dell’adozione di una decisione positiva di autorizzazione.

Il decreto indica le soglie degli aiuti ammessi. In particolare, si stabilisce che:
a) agli aiuti richiamati fruiti nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, si applicano i seguenti massimali:
• 800.000 euro per impresa unica, ovvero 120.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
• 1.800.000 euro per impresa unica, ovvero 270.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021.
Agli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, e, in particolare, di quelle previste al paragrafo 87 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, si applicano i seguenti massimali:
• 3.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021;
• 10.000.000 di euro per impresa unica, per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, i soggetti beneficiari degli aiuti devono presentare all’Agenzia delle entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni, nella quale attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non superi i massimali previsti, tenuto conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica” utilizzata in materia di aiuti di Stato.
Gli operatori economici sono tenuti altresì ad attestare che, nel periodo di riferimento individuato come rilevante per la spettanza della singola misura (periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021), l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019 e che l’importo dell’aiuto richiesto non superi il 70 per cento (90 per cento per le micro e piccole imprese) dei costi fissi non coperti sostenuti nel predetto periodo di riferimento. Con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION