Contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva 2022, domande entro il 15 marzo 2022

Con comunicato del 17 gennaio 2022, la Direzione centrale della Finanza Locale ricorda che il termine per la richiesta per l’assegnazione del contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, previsto dall’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, da ultimo modificato dal comma 415 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), è stabilito al 15 marzo 2022. Riguardo la presentazione delle richieste di contributo riferite all’anno 2022, a breve, con apposito comunicato pubblicato sul sito della Direzione Centrale, verranno fornite indicazioni sulle modalità che gli enti locali interessati dovranno seguire.

Il comma 415 della legge n. 234/2021, come noto, ha modificato ed integrato la disciplina recata dai commi 51-58 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, elevando il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023, restando fissato a 200 milioni l’importo per gli anni dal 2024 al 2031). Per il biennio 2022-2023 viene modificato l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi, che risulta essere il seguente:

  1. opere pubbliche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
  2. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  3. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  4. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Viene, infine, disposta la proroga dei termini per le richieste di contributo (al 15 marzo 2022) e per la determinazione del contributo per l’anno 2022 (al 15 aprile 2022).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera al Fondo disabilità 2021, riparto di 100 mln di euro tra Province e Città metropolitane

ANCI dà notizia della registrazione presso la Corte dei conti del DPCM 23 novembre 2021  sul riparto del contributo dei 100 milioni per l’anno 2021, erogato a favore delle regioni che provvedono ad attribuirlo a favore delle Città metropolitane e Province che esercitano effettivamente le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita fisiche o sensoriali di cui all’art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, è da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane.

Qualora le funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle città metropolitane, la quota del contributo è attribuita alla Regione, che stabilirà le modalità di riparto tra gli enti interessati.

Si ricorda che la legge di bilancio 2022 prevede diverse misure a sostegno delle persone disabili, degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie, con una riorganizzazione strutturale e ingenti finanziamenti, che si affiancano a quelli previsti dal PNRR. In particolare, il fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni di euro per l’anno 2023, a 250 milioni di euro per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.

Viene istituito un Fondo per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica. Dotazione del Fondo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il Fondo per la disabilità e non autosufficienza ha una nuova denominazione: “Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità”. Il Fondo servirà a dare attuazione agli interventi legislativi che riordineranno le politiche di sostegno alla disabilità. Il  Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui a partire dal 2022 fino al 2026.
Viene istituito il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado. Il fondo è ripartito fra gli enti territoriali (70 per cento) e comuni (30 per cento).
Il Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2022 e il 2023.
Il Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2022 e 2023. Inoltre vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PNRR: Avviato confronto tra il Mims, Anci e le Città Metropolitane

Al via i tavoli per valutare investimenti già programmati o programmabili in infrastrutture, mobilità e rigenerazione urbana, anche alla luce dei fondi Pnrr e della recente Legge di Bilancio.
L’obiettivo del confronto avviato tra Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Anci e Città Metropolitane è quello di identificare le priorità a livello di Città Metropolitane in tema di infrastrutture, mobilità e rigenerazione urbana per far sì che le risorse del Pnrr, del Fondo Complementare e dei fondi ordinari di bilancio si traducano in investimenti in linea con le sfide delle grandi aree urbane nel processo di transizione digitale ed ecologica.
Gli incontri che verranno programmati nei prossimi giorni con i sindaci delle 14 Città Metropolitane serviranno per discutere i diversi aspetti delle politiche urbane di competenza del Mims, che vanno dalle infrastrutture alla mobilità sostenibile, dall’edilizia pubblica e popolare alla, rigenerazione urbana, anche al fine della predisposizione dei prossimi contratti di programma Anas e Rfi (Fonte Mims).

Certificazione contributo per il rimborso IVA sul trasporto pubblico locale anno 2022

Con decreto del 14 gennaio 2022 del Ministero dell’Interno sono state approvate le modalità di certificazione relativa all’attribuzione, per l’anno 2022, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito dell’ Area riservata del sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’interno (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati). Eventuali richieste trasmesse con modalità difformi da quella su indicata (a mezzo PEC, per posta ordinaria, ecc.) non saranno ritenute valide ai fini dell’ammissione al contributo statale.

Per la validità della comunicazione, gli enti locali interessati devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 2, richiesta di contributo tenendo presente, per le
due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:
– modello “B” (preventivo 2022) a partire dal 31 gennaio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2022;
– modello “B1” (consuntivo 2021) a decorrere dal 31 marzo 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2022.

La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile del servizio di gestione del trasporto pubblico locale, mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici

Con la Circolare n° 7 del 14-01-2022, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nonché le indicazioni per definire le istanze di rimborso della contribuzione versata alle Casse e ai Fondi pensionistici. Sono altresì riepilogate le disposizioni che disciplinano la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti, sia nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione europea che negli ordinamenti nazionali.

I dipendenti pubblici collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea godono di un particolare regime previdenziale. L’Amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta ad adempiere agli obblighi di denuncia e di versamento della contribuzione per l’intera aliquota contributiva (cfr. l’art. 2115 c.c.), alle Casse e ai Fondi ai quali risulta iscritto lo stesso al momento del collocamento fuori ruolo, per tutto il periodo in cui il dipendente permane in tale collocamento, fermo restando l’obbligo del lavoratore al versamento della ritenuta a proprio carico al datore di lavoro. La contribuzione da versare è commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro. Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono, tuttavia, nei termini sopra chiariti con riferimento alla legge n. 1114 del 1962, gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea.

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento. A tal fine, l’Amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell’Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.

L’Istituto procederà al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION