Slitta al 30 aprile 2022 il Piano di prevenzione della corruzione

Il Consiglio dell’Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del PIAO, slitta al 30 aprile 2022. Tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del PIAO.

Questo al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria. Per adempiere alla predisposizione dei piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano Anticorruzione 2019-2021. Al fine di agevolare la stesura, in un’ottica di semplificazione e efficacia, Anac ha predisposto un apposito Vademecum di esemplificazione e orientamento valido sia per la predisposizione dei Piano Anticorruzione, sia della sezione del Piao dedicata alle misure di prevenzione della corruzione. L’Autorità illustrerà il vademecum il prossimo 3 febbraio 2022 tramite un evento pubblico online.

Il presidio di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative rilevati nel monitoraggio svolto sull’attuazione della precedente pianificazione, continuerà ad essere garantito dalle misure già adottate. In ogni caso, ciascuna amministrazione potrà anticipare l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di legalità. Le amministrazioni che saranno pronte all’adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, potranno provvedere all’adozione immediata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Assegnazione ai Comuni di contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano

È stato firmato il Decreto 14 gennaio 2022 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno recante: “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”.

Il provvedimento è previsto dall’articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Il contributo per l’anno 2022 è stato assegnato nelle seguenti misure:
– ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno;
– ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno.

Il contributo per l’anno 2023 è stato assegnato ai comuni in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022.
Si ricorda che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, a pena di decadenza, e che, nei casi di mancato rispetto degli stessi termini o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivi decreti ministeriali.

I contributi saranno erogati ai comuni beneficiari:
– per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro i previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 412 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
– per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione centri estivi 2021, le nuove FAQ del Dipartimento per le politiche della famiglia

Sono state pubblicate sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia le FAQ relative alla rendicontazione delle risorse per il finanziamento dei centri estivi 2021, ripartite ai 7.146 comuni, con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021. Sono stati esclusi dal finanziamento i comuni che abbiano espressamente manifestato di non voler avvalersi del finanziamento. Il Dipartimento chiarisce che per la rendicontazione degli interventi realizzati nel 2021 si è scelto di realizzare una piattaforma digitale dedicata che permetta ai comuni beneficiari di inserire i dati digitalmente, invece che trasmettere la documentazione tramite posta elettronica certificata.  La scadenza per l’invio della rendicontazione è giovedì 31 marzo 2022.
Ciascun comune dovrà trasmettere: a) copia degli atti con i quali sono state impegnate le somme; b) i dati relativi agli interventi finanziati, comprensivi di informazioni sulle attività e sulle spese sostenute per realizzare i progetti.
È comunque facoltà del comune decidere di caricare anche le relative delibere e gli atti di liquidazione. È inoltre possibile allegare la documentazione relativa alle attività quali fotografie e opuscoli, a testimonianza di quanto realizzato. Le foto più significative verranno successivamente selezionate per la realizzazione del rapporto di monitoraggio 2021.
Il monitoraggio va effettuato anche nel caso in cui il finanziamento non sia stato utilizzato (totalmente o parzialmente) entro il termine del 31 dicembre 2021. In tal caso, ai sensi dell’articolo 3 del decreto, la somma non impegnata dovrà essere restituita entro il 31 marzo 2022, comunicando al Dipofam l’avvenuto versamento, tramite la piattaforma digitale. Il versamento delle somme non utilizzate relativo al finanziamento dell’anno 2021, diversamente da quanto previsto per il finanziamento 2020, è da effettuarsi sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, utilizzando i seguenti dati:
Causale: Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021;
IBAN: IT49J0100003245350200022330;
Codice SWIFT: BITA IT RR XXX.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION