Dissesto, sono di competenza dell’OSL i debiti precedenti al riequilibrio del bilancio, anche se accertati successivamente

Sotto il profilo finanziario, se gli atti e fatti cui è correlato il provvedimento giurisdizionale o amministrativo sono cronologicamente ricollegabili all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo, che determina l’insorgere del titolo di spesa (nella specie, il decreto ingiuntivo esecutivo e non opposto), deve essere imputato alla Gestione liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell’approvazione del rendiconto della gestione di cui all’art. 256, comma 11 del TUEL. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), con sentenza n. 1 del 12 gennaio 2022.
È evidente, per la Sezione, che la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzionali dell’ente locale, possa produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al riequilibrio del bilancio dell’ente siano attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento giurisdizionale o amministrativo sia successivo. Con l’unico limite rappresentato, come detto, dall’approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della Gestione Liquidatoria; dopo tale data, infatti, è evidente che non sarà più possibile imputare alcunché a tale organo, in quanto, dal punto di vista giuridico, esso ha cessato la sua esistenza.
Altrimenti, se i debiti accertati in via giurisdizionale posteriormente, ma riferibili a fatti antecedenti, potessero essere portati ad esecuzione direttamente nei confronti dell’Ente comunale, non solo verrebbe frustrata la stessa ratio e lo scopo della gestione liquidatoria, ma sarebbe pregiudicata la gestione delle funzioni ordinarie del Comune, prima che esso torni ad uno stato di riequilibrio finanziario, mettendo a rischio l’esercizio delle stesse funzioni e dei servizi fondamentali svolti dal Comune, che non potrebbe sostenere sul piano finanziario i costi di tali funzioni e servizi, essendo di fatto in uno stato di insolvenza.
Infatti, se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell’ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

IFEL, sistema di rendicontazione assistita delle risorse aggiuntive assegnate nell’ambito del FSC 2021 per i servizi sociali

Per facilitare la rendicontazione, come disposto dal DPCM 1° luglio 2021, delle risorse aggiuntive assegnate nell’ambito del Fondo di Solidarietà comunale 2021 per il potenziamento dei servizi sociali comunali, l’IFEL ha realizzato il servizio Obiettivi per il sociale, un sistema di compilazione assistita online che aiuta a descrivere il livello dei servizi offerti ai cittadini, nonché l’utilizzo delle risorse effettive aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali.

Nello specifico il sistema permette di effettuare:
– l’autodiagnosi del numero di utenti serviti e della spesa del sociale
– la rendicontazione delle risorse aggiuntive effettive assegnate per il potenziamento dei servizi sociali
– la predisposizione della relazione consuntiva.

Il sito mette a disposizione anche i principali riferimenti normativi sul tema e un’agile sezione che raccoglie le domande più frequenti poste agli esperti IFEL sulle modalità di calcolo dei principali indicatori richiesti (es. spesa storica) e sulle modalità di compilazione della rendicontazione per le varie forme di gestione associata dei servizi sociali. Nell’area ad accesso riservato, oltre allo strumento di calcolo vero e proprio, sono a disposizione dei Comuni i manuali tecnici per il supporto alla compilazione.

Per gli approfondimenti sull’argomento (quali consultazione normativa, istruzioni di compilazione della rendicontazione …) e per l’accesso al servizio, è possibile consultare il sito al link:https://obiettiviperilsociale.fondazioneifel.it/obs/Home

Piano straordinario assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del Pnrr

Anci ha pubblicato una nota  sul piano straordinario di assunzioni a tempo determinato di personale per l’attuazione del Pnrr. Il piano di assunzioni, contenuto nel D.L. n. 152/2021 recentemente convertito in legge dalla L. n. 233/2021, ha introdotto alcune importanti previsioni. Di particolare interesse i commi 1, 3, 4 e 5 dell’art. 31-bis e il comma 18-bis dell’articolo 9, che introducono misure agevolative per le assunzioni a tempo determinato nei Comuni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, al fine di consentire l’attuazione dei progetti PNRR. L’art. 9, comma 18-bis, del D.L. n. 152/2021 innova in modo significativo l’art. 1 del D.L. n. 80/2021, che ha previsto la possibilità per le amministrazioni titolari dei singoli
interventi previsti nel PNRR di imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale assunto a tempo determinato e specificamente destinato a realizzare i progetti di cui le medesime amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione.
L’art. 31-bis introduce importanti deroghe agli ordinari vincoli sia di carattere ordinamentale che di carattere finanziario in materia di assunzioni di personale, per i Comuni che provvedono alla realizzazione di tali interventi. La norma prevede che tali deroghe si applichino solo alle assunzioni a tempo determinato di personale non dirigenziale dotato di specifiche professionalità. Rispetto alle deroghe ai vincoli finanziari, si introduce un duplice vantaggio: da un lato individuando un budget assunzionale a tempo determinato aggiuntivo, e dall’altro neutralizzando la spesa di queste nuove assunzioni a tempo determinato rispetto alla ordinaria capacità assunzionale a tempo indeterminato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondi Pnrr ai piccoli Comuni, sostegno di Anac per i bandi

Per sostenere i piccoli Comuni nell’accesso ai fondi del Pnrr, in particolare al “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, Anac ha elaborato un bando tipo, affiancando gli enti locali nella progettazione su scala territoriale degli investimenti. Gli enti beneficiari, secondo l’indicazione dei decreti legge governativi, sono localizzati nel Mezzogiorno e nelle isole, nelle regioni Umbria e Marche, e nei comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne.

Gli schemi di bando tipo per i concorsi di progettazione e idee sono disponibili sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale. Si tratta di un contributo tecnico pensato da Anac per gli uffici dei piccoli Comuni, in vista della ripartizione delle risorse. Al Fondo accedono comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ma anche le città metropolitane e le Province comprese nelle aree indicate dal Fondo.

Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare uno di questi obiettivi: transizione verde dell’economia locale; trasformazione digitale dei servizi; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale, sviluppo turistico, ricerca e innovazione sociale, cura della salute, miglioramento dei servizi per l’infanzia. I progetti devono privilegiare la vocazione dei territori, ed essere agevolmente e celermente realizzabili.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riparto incremento Fondo di solidarietà 2021 ai piccoli comuni totalmente o parzialmente montani

È stato firmato il decreto 10 gennaio 2022 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il riparto dell’incremento di 2 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2021, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, classificati totalmente o parzialmente montani, previsto dall’art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L’incremento è ripartito tra gli enti assegnatari attribuendo a ciascun comune totalmente o parzialmente montano un contributo calcolato, entro i limiti dello stanziamento annuale, in misura proporzionale, rispettivamente, al 100% ed al 50% della somma che gli stessi hanno l’obbligo di versare per alimentare il citato Fondo, secondo gli importi indicati nell’allegato A che forma parte integrante del provvedimento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION