Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio. I chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, con la circolare DAIT n. 2 del 13 gennaio 2022, fornisce chiarimenti in merito alla linea di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), confluita all’interno della Missione 2, Investimento 2.2 del PNRR.

Con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022 sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finaziamento (GLF) integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al Decreto Legislativo n. 229 entro le ore 23:59 del15 febbraio 2022, a pena di decadenza.

Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti. Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. l comuni che hanno ricevuto per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, posso presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesta in precedenza.

Il contributo erariale può essere chiesto solo per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità:
a. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con
precedenza per gli edifici scolastici e di altre strutture di proprietà dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tasso d’interesse per la rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità fissato all’1,673%

l Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che il tasso di interesse da applicare alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità di Regioni ed Enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, corrispondente al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, rilevato il 10 gennaio 2022 sul mercato regolamentato dei titoli di Stato – MTS, è pari all’1,673%.

Il comma 597 della Legge di Bilancio 2022 consente alle Regioni e agli Enti locali che hanno contratto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3% per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di richiedere la rinegoziazione dei relativi piani di ammortamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PagoPa, Entro il 31 gennaio 2022 l’invio della richiesta di contributo dell’80% per le attività realizzate al 31 dicembre 2021

Entro il 31 gennaio 2022 i Comuni ammessi all’Avviso Pubblico (promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, PagoPA S.p.A., in convenzione con il Dipartimento per la Trasformazione digitale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) per portare a completamento il processo di migrazione dei propri servizi di incasso verso la piattaforma pagoPA, rendere fruibili ai cittadini i propri servizi digitali tramite l’App IO, nonché rendere accessibili i propri servizi attraverso il sistema SPID, potrà richiedere l’erogazione dell’80% del contributo per le suddette attività verificate al 31 dicembre 2021. Il modulo della richiesta è disponibile tramite la piattaforma online.
Si ricorda che alle richieste di erogazione del contributo seguirà una fase istruttoria (vedi l’Allegato 3) che consisterà nella verifica delle attività e del raggiungimento degli obiettivi.

ALLEGATO 1. OBIETTIVI DA CONSEGUIRE
ALLEGATO 2. IMPORTO DEL CONTRIBUTO E PREMIALITÀ
ALLEGATO 3. ISTRUTTORIA E VERIFICHE

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Illegittimo assegnare l’appalto dei rifiuti a chi in cambio affitta l’autoparco comunale

E’ illegittimo affidare l’appalto del servizio raccolta rifiuti al concorrente che si offre di prendere in locazione l’autoparco comunale per farne la propria sede aziendale. Lo ha stabilito Anac, con il parere del 10 novembre 2021.
L’Autorità evidenzia come “il baratto” manca di connessione funzionale con l’oggetto dell’appalto, creando una commistione fra offerta tecnica ed economica che è vietata per legge. Palese è in tal caso la violazione dell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, adottare come criterio di scelta della ditta per la raccolta dei rifiuti urbani e il servizio di pulitura delle strade (una gara del valore di 11 milioni di euro) chi si offre di affittare l’autoparco comunale, impedisce di misurare adeguatamente la qualità della prestazione offerta, visto che diventa invece rilevante chi accetta la locazione del magazzino, e chi offre di più per l’affitto. Ciò inevitabilmente inquina il giudizio della stazione appaltante, alterando i criteri oggettivi di valutazione.
L’indagine di Anac è stata avviata a seguito della contestazione del bando da parte di una società concorrente, che ha ravvisato illegittimità nei criteri di scelta stabiliti dal Comune. Dalle verifiche effettuate dall’Autorità effettivamente è emerso l’illegittimità del bando, in quanto “le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti”.
I criteri devono, in sostanza, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. Tale non è, invece, il criterio stabilito dal Comune “che premia il concorrente che offre il più elevato canone mensile per la locazione dell’autoparco comunale”.

Società in house: sulla nomina del revisore legale dei conti decide il giudice ordinario

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la nomina del revisore legale dei conti di una società a totale o parziale partecipazione pubblica, anche nel caso in cui la società stessa sia costituita secondo il modello del c.d. in house providing. È quanto ribadito dal TAR Sicilia, sezione II, sentenza 24 dicembre 2021, n. 3609.

La scelta del paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione comporta l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato. Da ciò deriva che gli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci delle società a totale o parziale partecipazione pubblica devono essere configurati come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica, e che le azioni ad essi relative devono essere sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, anche nel caso in cui le società stesse siano costituite secondo il modello del c.d. in house providing” (Cass. civ., Sez. un., ord. 1° dicembre 2016, n. 24591) (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 14 febbraio 2019, n. 432). Il Collegio ritiene che ciò valga anche per la nomina del revisore legale.

Del resto lo stesso d.lgs. n. 39/2010 che viene in considerazione nella vicenda all’esame ha portata generale per tutte le imprese e non solo per quelle pubbliche. Ne consegue che le questioni relative alla nomina del revisore legale restano attribuite alla giurisdizione ordinaria.

Nel caso di specie, la circostanza che il Comune abbia fatto un avviso pubblico per sollecitare la presentazione di candidature all’incarico di revisore legale presso la società in house, non trasforma la procedura in una selezione di tipo concorsuale e non vale a spostare la giurisdizione in favore del giudice amministrativo proprio perché si tratta di atti (la nomina e la revoca del revisore legale) aventi – anche nelle società a partecipazione pubblica o in house – natura privatistica e non di provvedimenti amministrativi; natura che non muta per il fatto che tra i soci della società via sia un soggetto pubblico.

Ed invero sebbene le società in house costituiscano articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano, ciò non implica che anche sotto ogni altro profilo l’adozione del paradigma organizzativo societario che caratterizza tali società sia irrilevante e che le regole proprie del diritto societario siano inoperanti: “sarebbe illogico postulare che la scelta di quel paradigma privatistico per la realizzazione delle finalità perseguite dalla pubblica amministrazione sia giuridicamente priva di conseguenze, ed è viceversa del tutto naturale che quella scelta, ove non vi siano specifiche di[s]posizioni in contrario o ragioni ostative di sistema, comporti l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato” (Cass. civ., Sez. un., 27 marzo 2017, n. 7759).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, in arrivo le modalità per accedere al fondo riservato ai piccoli Comuni

Il Dipartimento della Funzione pubblica informa, con apposito comunicato, che è in fase di predisposizione il sistema di acquisizione delle informazioni necessarie alla ripartizione delle risorse del fondo da 30 milioni di euro stanziato per le assunzioni di personale a tempo determinato per il potenziamento amministrativo dei Comuni con meno di 5.000 abitanti coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, secondo le previsioni dell’ articolo 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Il termine per la presentazione delle richieste per accedere al fondo verrà comunicato non appena sarà disponibile il sistema di ricezione delle comunicazioni da parte dei Comuni interessati.
Si ricorda che le disposizioni di cui all’art. 31-bis del D.L. n. 152/2021 prevedono che, al solo fine di consentire l’attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le assunzioni devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION