Servizio di tesoreria comunale esente iva senza titoli e valori da custodire

Il corrispettivo che il Comune deve corrispondere al concessionario del servizio di tesoreria, a seguito della stipula di apposita convenzione, è esente IVA se non si è usufruito anche del servizio di custodia di titoli e valori. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 8 del 10 gennaio 2022 fornita ad un Comune che ha ricevuto dalla Banca la fattura assoggettata ad IVA, giustificata dall’astratta previsione in convenzione del servizio di custodia titoli e valori tale da consentire, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 4 del d.P.R. n.633 del 1972 la non applicabilità dell’esenzione.

L’articolo 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’esenzione da IVA, tra le altre, per “le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti”; ai sensi del successivo n. 4) dello stesso articolo, inoltre, sono esenti da IVA “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli … eccettuati la custodia e l’amministrazione dei titoli”. Nel caso di specie, la Banca ha  fornito esclusivamente il servizio di “riscossione delle entrate” è “il pagamento delle spese facenti capo al Comune”. In particolare, come affermato anche in sede di documentazione integrativa, il Comune istante non ha mai usufruito del servizio di custodia di titoli e valori e presso la Tesoreria comunale non ci sono valori e titoli in custodia gestiti dall’Istituto di credito.

Pertanto, tenuto conto che le descritte prestazioni di servizio rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, n. 1), del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia ritiene che il corrispettivo annuo spettante alla banca sia esente dall’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo per lavoratori socialmente utili, annualità 2021

Pubblicato in G.U. n. 7 del 11-01-2022 il DPCM 16 novembre 2021, relativo al Fondo per lavoratori socialmente utili. Al Ministero dell’interno è destinata una quota, pari a euro 60.322.899,00, per l’anno 2021, delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per l’erogazione del contributo straordinario alla Città metropolitana di Napoli e al Comune di Napoli e al Comune di Palermo, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili.

Nell’ambito dell’assegnazione complessiva, per l’attuazione di politiche attive finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, è destinata alla Città metropolitana di Napoli la somma complessiva di euro 17.822.899,00, al Comune di Napoli la somma complessiva di euro 24.000.000,00 e al Comune di Palermo la somma complessiva di euro 18.500.000,00.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle entrate, trattamento fiscale della cessione dell’impianto natatorio

Con la risposta ad interpello n. 15/2022, l’Agenzia delle Entrate nell’illustrare il trattamento fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte indirette, della retrocessione di un impianto sportivo natatorio ai comuni soci, ha chiarito che l’operazione di cessione dell’impianto ai comuni, qualificabile come cessione di ramo d’azienda, e non come mera assegnazione di bene immobile, è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Nella specie, i Comuni avevano conferito la proprietà dell’impianto alla Società, incaricandola di curarne la gestione direttamente o mediante la stipula di apposite convenzioni con soggetti terzi. Nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale è stata prevista la retrocessione ai Comuni soci dell’impianto precedentemente gestito da società partecipata ed il trasferimento del relativo contratto di gestione nell’ambito di un project financing ad iniziativa privata.
L’Agenzia ritiene che l’insieme dei beni costituenti l’impianto sportivo de quo integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante. I beni facenti parte dell’impianto, infatti, appaiono ceduti nell’ambito di un progetto di riassetto aziendale generale (project financing), con contestuale trasferimento del relativo contratto di gestione, e possono, dunque, essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di azienda”.
Gli elementi acquisiti consentono, dunque, di configurare nel caso in oggetto una cessione di ramo di azienda, in linea, peraltro, con la qualificazione data, al riguardo, dal consolidato orientamento della Corte di giustizia UE. Quindi se l’operazione è qualificabile come cessione di ramo di azienda e non come mera assegnazione di bene immobile in quanto tale è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
In relazione al trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte indirette, alla predetta cessione, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina stabilita per gli atti di successione e donazione, estesa anche agli atti di cessione a titolo gratuito. Poiché la cessione del ramo di azienda avviene in favore dei Comuni, essa rientra tra le cessioni esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni, come previsto dall’articolo 3 del TUS, a mente del quale “Non sono soggetti all’imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANAC: restauro con soldi pubblici, anche le parrocchie devono applicare il codice degli appalti

L’ANAC, con il parere del 10 gennaio 2022, in risposta ad una richiesta avanzata dalla Regione Sardegna, ha evidenziato che le parrocchie che ricevono finanziamenti pubblici per il restauro della chiesa e del sagrato, devono applicare anch’esse il codice degli appalti e la normativa dei lavori pubblici come un qualsiasi ente pubblico.

Nel caso di specie, la Regione ha finanziato in maniera cospicua in misura superiore al 50% dell’intervento, importanti lavori di restauro di un complesso ecclesiale del capoluogo sardo, di dichiarato interesse culturale storico artistico. L’importo della ristrutturazione supera il milione di euro. La parrocchia, pertanto, dovrà attenersi all’applicazione del codice dei contratti pubblici per l’esecuzione di tutti i lavori, come pure per i vari affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria. I restauri, sottolinea l’Autorità, “sono di importo superiore a un milione di euro e sono sovvenzionati per oltre il 50% direttamente dalla Regione”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION