PNRR, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento

La RGS, con la Circolare n. 33 del 31/12/2021, fornisce specifici chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del PNRR e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.
In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.
Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).
Se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia delle Entrate, legge di bilancio 2022: le novità in materia di riscossione

L’Agenzia delle entrate illustra le novità in materia di riscossione previste nella legge di bilancio 2022, legge n. 234/2021. Oltre ad un cambiamento nella governance di controllo dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, è prevista la modifica del sistema di remunerazione del servizio nazionale di riscossione e l’estensione a 180 giorni del termine per pagare le cartelle notificate fino al 31 marzo 2022.

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione (commi 14-23)
Si introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. In particolare, le funzioni di indirizzo operativo e il controllo di Agenzia delle entrate-Riscossione vengono attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, che ne monitora costantemente l’attività. Ciò al fine di incrementare l’efficienza dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione attraverso un più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti. Inoltre, la nuova governance favorirà il processo di costante e progressiva integrazione tra le due agenzie finalizzata alla semplificazione del sistema fiscale nel suo complesso. In relazione alle modifiche apportate alla governance dell’Ente e, in linea con i recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di fiscalizzazione degli oneri della riscossione, il sistema di remunerazione dell’Agente della riscossione viene modificato prevedendo – al pari delle altre Agenzie fiscali – una dotazione a carico del bilancio dello Stato che ne assicuri la copertura dei relativi costi di funzionamento e la conseguente eliminazione dalla cartella degli oneri di riscossione (cosiddetto “aggio”) a partire dai ruoli affidati dagli enti creditori all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2022. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione. Si segnala, infine, che per i ruoli affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di notifica della relativa cartella di pagamento che potrà essere notificata anche successivamente a tale data, permangono ancora a carico del contribuente gli aggi e gli oneri di riscossione nella misura e secondo la ripartizione previste dalle diposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore Legge.

Estensione del termine di pagamento delle cartelle (comma 913)
In continuità con quanto decretato dal “collegato fiscale” in relazione alle cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021, la legge di bilancio stabilisce che, anche per quelle notificate tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è spostato dagli ordinari 60 a 180 giorni dalla notificazione. Per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per il pagamento è fissato in 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) senza alcun onere aggiuntivo. Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Prima della scadenza dei 180 giorni dalla notifica, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Incarichi per la redazione di piani urbanistici e varianti: la spesa si contabilizza in parte corrente

La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 193/2021, si pronuncia sul trattamento contabile delle spese per redazione di atti di pianificazione generale degli enti locali (PRG, PUG, Piano degli impianti pubblicitari, Piani del colore, Piano del Commercio, etc.), ribadendo la natura corrente delle stesse, in quanto non riconducibili in modo diretto ad alcuna delle ipotesi tassative di investimento contemplate dall’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003.
In linea con le pronunce in materia (Cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, delibera n. 25/CONTR/11; Sezione delle autonomie, delibera n. 30/SEZAUT/2015/QMIG; Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 23/2019/EL), la Sezione ricorda che la qualificazione in termini di investimento debba essere riservata alle sole spese inerenti in modo diretto e fisiologico alle fattispecie contemplate dall’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, sempre che dalle stesse derivi un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare piuttosto che un aumento della ricchezza dell’ente. Stante la necessità di una lettura integrata e uniforme delle disposizioni contabili in tema di investimenti delle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi che l’espressione investimenti contemplata dal piano dei conti integrato vada letta alla luce delle previsioni dell’art. 3, comma 18, della l. n. 350/2003, finalizzato a dare attuazione all’art. 119, sesto comma, Cost. Pertanto, deve escludersi la possibilità di una loro contabilizzazione fra le spese del titolo 2 del piano dei conti integrato (codifica armonizzata U.2.02.03.05.001 – Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Modifica programma triennale delle opere pubbliche, i chiarimenti ministeriali

Con il parere n. 1097 del 9/11/2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di modificare il programma triennale delle opere per inserire un intervento il cui avvio è previsto nell’anno prossimo (o nel terzo anno) per il quale sia stato già acquisito il CUP. Ci si riferisce in particolare alle fattispecie dell’art. 5 comma 9 lettere b) e c) del DM 14/18.
Il Ministero chiarisce che le ipotesi di cui alla lett. b) e c), dell’art.5 co. 9) del DM 14/18 sono le sole ipotesi in cui sarebbe astrattamente possibile porre in essere una eventuale modifica del programma nella parte relativa alla seconda e/o terza annualità. L’art. 5, comma 9 dispone infatti che “I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Tuttavia la modifica del programma triennale è possibile ma non obbligatoria. Infatti, l’art. 5 comma 9, al primo periodo utilizza l’aggettivo “modificabile”, intendendo quindi una “possibilità” e non un “obbligo”. L’obbligatorietà dell’aggiornamento in corso d’anno non si determina, dunque, in forza della disposizione di tale comma quanto dalla necessità di evitare di non poter dare avvio ad un intervento per la sua mancata inclusione nel programma, circostanza che – implicitamente- interessa il solo elenco annuale.

Il Ministero ricorda, infine, che l’aggiunta prevista all’ipotesi di cui alla lettera b) si configura solo nel caso in cui l’intervento riguardi “uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale”, intendendo i casi in cui un ente sovraordinato (Stato o Regione) eroghi tramite tali atti i contributi necessari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio

La Direzione centrale della Finanza locale, con comunicato del 10 gennaio 2022, informa che con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state definite le modalità di presentazione dell’istanza, da utilizzare dai Comuni ai fini della richiesta di contributi, per l’annualità 2022 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 450 milioni di euro, ai sensi all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145.
La richiesta da parte dei comuni deve essere comunicata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al decreto legislativo n.229 entro le ore 23:59 del 15 febbraio 2022, a pena di decadenza.
L’eventuale trasmissione dei modelli con modalità diversa da quella telematica, prevista nel suddetto decreto ministeriale non sarà ritenuta valida ai fini del rispetto dell’adempimento con conseguente esclusione delle relative certificazioni.
È comunque facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova certificazione, attraverso un ulteriore invio telematico, secondo le modalità sopra rappresentate. In tale circostanza, attraverso la procedura informatica predisposta, l’Ente dovrà preliminarmente procedere ad annullare la precedente certificazione prima di poter tramettere un nuovo modello. La certificazione annullata perderà la sua validità ai fini del concorso erariale, sia per quanto concerne la data di trasmissione, che per quanto attiene ai dati inseriti. Si consiglia, pertanto, di porre attenzione durante tale operazione.
La trasmissione della certificazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai Comuni interessati alla richiesta di contributo. Ciascun Comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non possono essere chiesti contributi di importo superiore al limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.
Non possono presentare la richiesta di contributo, i Comuni che risultano beneficiari, per la graduatoria dell’anno 2021, dell’intero contributo concedibile per fascia demografica. I comuni che hanno ricevuto, per l’anno 2021, parte dell’intero contributo richiedibile per fascia demografica, possono presentare una nuova istanza, fino alla concorrenza dell’importo non concesso e/o non richiesto in precedenza.

 Decreto 8 gennaio 2022
 Decreto 8 gennaio 2022 – Modello istanza
 Decreto 8 gennaio 2022 – Manuale Utente Linee di finanziamento

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Avviso Pubblico per interventi di restauro e valorizzazione parchi e giardini storici

Il Ministero della Cultura ha pubblico l’Avviso PubblicoProposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici”, che si colloca nell’investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e prevede un finanziamento pari a 190 milioni di euro.
L’Avviso, dedicato a parchi e giardini storici, è finalizzato alla rigenerazione e riqualificazione di parchi e i giardini italiani di interesse culturale; al rafforzamento dell’identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica; al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) e concorrendo, con le sue intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.
Destinatari dell’Avviso sono i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo – pubblici o privati – di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999).
Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile miglioramento delle condizioni di conservazione del bene, nonché un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.
La dotazione finanziaria del presente Avviso sarà riservata per almeno il 20% a beni ubicati nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna).
La domanda potrà essere presentata entro massimo le ore 13:59 del giorno 15 marzo 2022.

Allegato A/documenti (file formato word)

Guida all’accesso dell’applicativo informatico

Patrimonio PA, dal 2022 al via la rilevazione continua

Il Dipartimento del Tesoro, con comunicato del 5 gennaio 2022, informa che dal 2022, infatti, l’aggiornamento sarà effettuato attraverso un approccio basato sulla rilevazione continua e non più su base annuale. Sarà necessario, pertanto, comunicare esclusivamente le variazioni rispetto a quanto già dichiarato precedentemente, in una logica di rilevazione costante nel tempo del fenomeno.
A oltre dieci anni dalla nascita, la banca dati del Dipartimento del Tesoro, che censisce più di due milioni e mezzo di unità immobiliari detenute dalle Pubbliche Amministrazioni di tutta Italia – oltre ottomila – si rinnova e cambia logica di aggiornamento, modificando anche le modalità di comunicazione dei dati da parte dei soggetti coinvolti, ai sensi dell’articolo 2 della Legge n. 191 del 2009.
La nuova piattaforma, tecnologicamente più avanzata, consentirà il potenziamento dell’interoperabilità con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, favorendo il dialogo con altre banche dati e lo sviluppo di nuovi servizi, attraverso una più accurata conoscenza dei beni immobili pubblici.
La nuova logica si fonda sull’obiettivo di consolidare e migliorare la qualità dei dati, garantire la univocità delle informazioni relative al bene immobile e la loro condivisione attraverso un processo di comunicazione tra Amministrazioni.
La prima fase del processo di transizione al nuovo sistema terminerà il 28 febbraio 2022, data entro la quale le Amministrazioni potranno verificare le informazioni presenti e aggiornare opportunamente i dati relativi ai beni in proprietà e in detenzione al 31 dicembre 2019.
Per avere maggiori informazioni relative alle nuove procedure è disponibile la voce “Richiesta Assistenza” del Portale dedicato ai servizi online del Dipartimento del Tesoro, il cui accesso è consentito agli utenti abilitati presso gli uffici competenti e incaricati di tale rilevazione presso le Pubbliche Amministrazioni.
Per abilitazioni o per richieste informazioni è possibile scrivere all’indirizzo supportotematicopatrimonio@mef.gov.it.