Debiti PA: dal 14 febbraio 2022 al via le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità

I commi da 597 a 603 dell’art. 1 della legge n. 234/2021, legge di bilancio 2022, consentono alle Regioni e agli enti locali di poter rinegoziare le anticipazioni di liquidità, concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ad un tasso di interesse pari o superiore al 3%. Attualmente le regioni e gli enti locali pagano tassi di interesse fissi, determinati al momento della concessione delle anticipazioni, corrispondenti ai rendimenti di mercato dei BTP a cinque anni rilevati al momento del perfezionamento delle anticipazioni medesime. Tali tassi presentano livelli mediamente molto più alti rispetto ai tassi correnti di mercato.
I piani di ammortamento delle anticipazioni saranno rinegoziati secondo i seguenti termini:
a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti comprensive di capitale ed interessi;
b) il tasso di interesse applicato alla rinegoziazione è pari al rendimento di mercato dei BTP con la durata finanziaria più vicina a quella dell’anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della norma in GU;
c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall’operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del nuovo tasso di interesse rinegoziato;
d) per le anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, i piani di ammortamento risultanti dall’operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell’anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l’importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest’ultima quota interessi.
Il MEF e Cassa Depositi e Prestiti dovranno stipulare un atto aggiuntivo all’addendum di cui all’art.1 comma 11 del DL 35/2013 finalizzato a disciplinare la gestione delle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità concesse agli enti locali. Nell’atto aggiuntivo saranno indicati i criteri e le modalità per il perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione, da effettuarsi secondo un contratto tipo, da approvarsi decreto del Direttore generale del Tesoro. Sia l’atto aggiuntivo che il contratto tipo saranno pubblicati nel sito internet del MEF e di Cassa Depositi e Prestiti.
Le richieste di rinegoziazioni dovranno essere presentate dagli enti locali a partire dal 14 febbraio 2022 e fino al termine del 18 marzo 2022 secondo le modalità stabilite nell’atto aggiuntivo, previa deliberazione autorizzativa della Giunta, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, di cui all’articolo 163 del Tuel. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione dovranno essere perfezionati entro il 28 aprile 2022.
Per le Regioni, le richieste di rinegoziazione dovranno essere presentate, invece, entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell’esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o più anticipazioni di liquidità, al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidità concesse.
Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Enti in predissesto, più tempo per deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Le situazioni di difficoltà gestionale dell’ente locale, in un’ottica di progressiva gravità, possono trovare rimedio, come noto, in una pluralità di strumenti finalizzati a realizzare il risanamento finanziario. Il riequilibrio finanziario pluriennale, in particolare, disciplinato dagli articoli 243-bis, ter e quater del Tuel, presuppone una situazione di squilibrio strutturale del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, ma consente agli organi ordinari dell’ente di gestire il risanamento, assumendo le iniziative necessarie senza ricorrere ad un organo esterno e straordinario come avviene, invece, nell’ipotesi di dissesto. L’avvio di procedura sospende, fra l’altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.
Il consiglio dell’ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione della procedura di pre-dissesto, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell’organo di revisione economico-finanziario. La durata del piano di riequilibrio è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell’anno precedente, ed è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella (art.243-bis, comma 5-bis, del TUEL).
In considerazione dell’emergenza sanitaria, il comma 767 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 – Legge di bilancio 2022 – rinvia al 31 gennaio 2022 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti che abbiano deliberato il ricorso alla procedura nel secondo semestre 2021.
Si ricorda che nell’anno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale è stato rinviato al 30 giugno 2021 (art. 11-quater, comma 9, del D.L.n. 52 del 2021) e successivamente al 30 settembre 2021 (art. 30, comma 11-bis, del D.L. n. 41 del 2021).
I commi 992 – 994 della medesima legge prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che abbiano già proceduto all’approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza – per i quali non si sia ancora concluso l’iter di approvazione da parte della Corte dei conti, ovvero non si sia ancora conclusa la procedura in caso di ricorso dell’ente avverso la deliberazione di diniego del Piano da parte della Corte stessa – di poter procedere alla rimodulazione del piano di riequilibrio, in deroga alla disciplina prevista dagli articoli da 243- bis a 243-sexies del Tuel.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2022 (30 giugno 2022) gli enti interessati dovranno inviare apposita comunicazione alla Corte dei conti e alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo 155 del TUEL e, nel caso in cui l’ente locale abbia già impugnato la delibera di diniego del Piano di riequilibrio, anche alle Sezioni riunite della Corte dei conti. Entro i successivi 120 giorni dalla data della comunicazione gli enti locali dovranno presentare la proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Trasferimento fondi ai Comuni per consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico

È stato pubblicato in G.U. n. 2 del 4 gennaio 2022 il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 30 novembre 2021 che definisce i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni e alle forme associative degli stessi delle risorse per l’anno 2021, pari a 150 milioni di euro, nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per il trasporto scolastico per l’anno 2019, per i servizi aggiuntivi connessi all’emergenza epidemiologica e al contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Le maggiori spese sostenute possono essere riferite all’anno scolastico 2020-2021 e, limitatamente alle obbligazioni sottoscritte alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, all’anno scolastico 2021-2022. Restano escluse le spese sostenute già oggetto di certificazione COVID-19 per l’anno 2020, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021
Le fasi procedimentali, unitamente alle modalità di presentazione delle domande, saranno disciplinate con apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION