Polizia Locale, Integrazione fondo risorse decentrate solo con i maggiori incassi derivanti da accertamenti dell’anno

L’esclusione dal tetto di spesa sancito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 deve considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del Fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondente alla quota di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, derivanti dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell’esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell’esercizio precedente ed incassate nell’esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 171/2021, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il fondo risorse decentrate, nella parte variabile destinata al trattamento accessorio del personale di polizia locale, debba essere composto da sole eccedenze di incassi, rispetto all’esercizio precedente, riconducibili ad accertamenti del medesimo esercizio finanziario o anche da eccedenze aventi titolo in accertamenti di plurimi e pregressi esercizi.
La Sezione rammenta che le esigenze di contenimento della spesa, insite nel vincolo posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, rendono necessaria una soluzione restrittiva del quesito, anche al fine di evitare che un aumento incondizionato delle risorse stanziabili per il trattamento retributivo accessorio possa dar luogo ad una lievitazione altrettanto incondizionata della base retributiva, che dovrà essere considerata per il calcolo degli incrementi stipendiali in vista dei rinnovi della contrattazione collettiva. Risulta imprescindibile che le risorse finanziarie previste dall’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 e destinate alla retribuzione accessoria di parte variabile si esauriscano nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale e monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nello stesso esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.
Solo in questo momento le maggiori risorse destinate all’integrazione salariale troverebbero giustificazione in quanto eziologicamente connesse ad un effettivo incremento di efficienza amministrativa indotta dai progetti attuati dal personale di polizia locale. A tali condizioni le maggiori entrate risulterebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell’ente e come tali utilizzabili in chiave di emolumenti addizionali.
Qualora confluisse nel Fondo risorse decentrate un’eccedenza di incassi comprensiva anche di accertamenti derivanti da esercizi pregressi, verrebbe meno quell’imprescindibile collegamento programmatico-funzionale tra maggiori riscossioni di un dato esercizio finanziario e l’attuazione dei progetti di potenziamento urbano in esso previsti. Si tratterebbe cioè della riscossione di entrate non generate per effetto dell’attività incentivata e, pertanto, non finanziariamente neutrali per il bilancio dell’ente né utilizzabili per l’erogazione del trattamento accessorio incentivante.
Pertanto, gli incassi in questione si esauriscono nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento di sicurezza stradale e di monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nel medesimo esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022 in G.U.

Pubblicata nella G.U. n. 310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49 – la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Il testo finale del provvedimento, risulta composto da un unico articolo, suddiviso in 1013 commi. Il valore complessivo della manovra è di  36,5 miliardi di euro, di cui 23,3 miliardi in deficit nel 2022. Nel corso dell’esame presso il Senato, sono confluiti nel ddl di bilancio due decreti-legge: il DL 157/2021 (“decreto Frodi”, AS 2449, che ha apportato modificazioni e integrazioni ai commi da 28 a 36) e il DL 209/2021 (“misure urgenti finanziarie e fiscali”, AS 2470, confluito nei commi da 649 a 657).

Nota sintetica ANCI

 

 

Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 31 dicembre 2021, rende noto che con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, in data 30 dicembre 2021, sono stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a euro 3.400.000.000,00.

Gli enti locali interessati hanno già provveduto a comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno – tramite la nuova piattaforma di gestione delle linee di finanziamento GLF, integrata nel sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) – entro il termine del 4 giugno 2021. Tale richieste, ai sensi dell’articolo 2 del citato DPCM del 21 gennaio 2021, “possono essere nel limite massimo di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti, 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti e 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana”.

La procedura telematica, predisposta dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – tramite la richiamata piattaforma GLF – ha rilevato la presentazione di n. 649 certificazioni per un totale di 2.418 progetti ed una richiesta di risorse pari ad euro 4.402,667.449,17.

L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è stato determinato con il citato decreto del 30 dicembre 2021, a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) come previsto dall’articolo 5 punto 2 del richiamato DPCM del 21 gennaio 2021.

Inoltre, l’attribuzione del contributo, è stata fatta assicurando il rispetto, altresì, dell’articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.243, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive, nella parte in cui viene stabilito che il volume complessivo degli stanziamenti ordinari in conto capitale sia almeno proporzionale alla popolazione residente nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Il decreto interministeriale in argomento riporta quattro allegati:

allegato 1, che contiene l’elenco dei n. 2.418 progetti, per i quali le richieste sono pervenute nei termini previsti, in cui sono evidenziati distintamente quelli ammessi con riserva, e con la indicazione anche dei progetti esclusi dall’assegnazione del contributo perché ritenuti non ammissibili per le motivazioni ivi indicate;
allegato 2, che riporta l’elenco di n. 2.325 opere ammesse;
allegato 3, che contiene l’elenco delle n. 1.784 opere attualmente ammesse e finanziate. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente n. 483;
allegato 4, atto di adesione e obbligo, che i Comuni assegnatari delle risorse, sono tenuti a sottoscrivere al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR.
Per i progetti ammessi con riserva, distintamente evidenziati nell’allegato 1, occorrerà verificare la coerenza dell’indicatore relativo alla superficie in metri quadri oggetto di intervento (target PNRR) e/o dovranno essere integrate le informazioni relative agli altri indicatori mancanti. Pertanto, i Comuni interessati sono tenuti a fornire ogni elemento utile atto a riscontrare la validità del dato inserito o, se ricorrono gli estremi, a variare il dato comunicato, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, in assenza di ulteriore riscontro da parte dell’ente locale interessato, si procederà alla esclusione del progetto in questione dal riparto e, conseguentemente, con successivo provvedimento allo scorrimento della graduatoria.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Recupero rate dell’anticipazione del fondo di rotazione per gli enti in piano di riequilibrio e sciolti per mafia

La Direzione Centrale della Finanza locale comunica che le rate di restituzione delle anticipazioni, disposte ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del TUEL, dell’articolo 33 del decreto-legge n.66 del 2014, dell’articolo 14 del decreto-legge n.113 del 2016 e dell’articolo 1, comma 907, della legge n.145 del 2018, scadenti il 31 marzo, 30 aprile, 30 settembre ed il 31 ottobre del 2021, non versate dagli enti interessati alla data del 29 dicembre 2021, sono state comunicate all’Agenzia delle entrate per il recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012 n.228.

I dati sono consultabili sul sito internet di questa Direzione Centrale – Area Cetificati (TBEL).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il decreto di proroga del termine di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024

È stato pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021 il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. Sino alla medesima data è autorizzata per gli enti l’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL.

Ricordiamo che la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, nella seduta straordinaria del 22 dicembre u.s., ha reso il proprio parere favorevole al differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2022 a seguito di richiesta presentata da ANCI e UPI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION