Migliorie su bene di terzi condotto in locazione in assenza di un‘ipotesi certa di acquisto

Con deliberazione n. 170/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte – in risposta ad una richiesta di parere volta a conoscere se le disposizioni di cui all’art. 3 del D.L. n. 95/2012 costituiscono un limite all’esecuzione da parte di un Comune di lavori di miglioria su un bene di terzi condotto in locazione e non destinato ad attività istituzionali, in assenza di un‘ipotesi certa di acquisto– ha chiarito che non sussiste un generale divieto all’esecuzione di lavori di migliorie su beni di terzi condotti in locazione, per i quali non sia certa la prospettiva d’acquisto. Il principio contabile di cui al punto 4.18, allegato n. 4/3 al D. lgs 118/2011, implicitamente conferma la possibilità di eseguire migliorie su immobili di terzi di cui l’ente si vale in locazione, disciplinandone i criteri di ammortamento e richiedendo, in tal caso, un esplicito parere del revisore sulla convenienza dell’iniziativa. Nella valutazione della convenienza dell’operazione che rientra nella sfera di discrezionalità dell’ente, andrà tenuta presente anche la finalità di cui all’art. 3 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, evitando condotte che – avuto riguardo all’uso a cui il bene è destinato, alla durata del contratto di locazione in relazione alla vita utile dell’investimento, al regime contrattuale dei rimborsi per eventuali migliorie, alle effettive prospettive di futura acquisizione del bene – possano essere considerate elusive della citata norma, in quanto, nel caso concreto, abbiano l’effetto di trasferire al proprietario del bene risorse maggiori di quelle consentite dal tetto massimo di spesa stabilito per i canoni di locazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, rientrano nei limiti di spesa del personale gli oneri finanziati con contributo della Società in house

La Sezione regionale di controllo per la Liguria, con deliberazione n. 84/2021, in riscontro ad una specifica richiesta di parere in merito alla corretta applicazione di talune disposizioni legislative che pongono limiti alla spesa per il personale degli enti locali, ha evidenziato che le spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio del personale di un ente locale non sono escluse dall’applicazione delle norme che pongono limiti e vincoli in materia di spesa di personale e di nuove assunzioni di personale, sebbene finanziate col contributo di una società in house dello stesso ente.
La Sezione ricorda che il perimetro applicativo dei vincoli finanziari, relativi al contenimento della complessiva spesa storica per il personale e alla spesa per le assunzioni, risulta delineato a livello di normazione positiva, ovvero, rispettivamente, dall’art. 1, comma 557-bis, della legge n. 296 del 2006 e dall’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto interministeriale del 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019. Tali disposizioni, peraltro, nel proposito di definire, anche con indicazioni specifiche, l’area della spesa di personale oggetto delle regole di contenimento, adottano una formulazione sostanzialmente identica. In base alla lettura combinata delle varie disposizioni, sono considerate spese di personale e sono conseguentemente sottoposte ad entrambi i limiti di finanza pubblica in questione anche quelle sostenute “per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente”.
Per la Sezione, l’assoggettamento a limitazione anche di tali specifiche voci di spesa si pone in linea con l’ottica consolidata e sostanziale (cfr. per esempio, deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/2011/SEZAUT/QMIG), con cui il legislatore mostra di considerare le esigenze di controllo e riduzione degli oneri di personale degli enti locali e degli organismi ad essi strettamente collegati.
Il testo delle disposizioni richiamate comporta evidentemente che, ai fini della verifica del rispetto da parte di un ente dei limiti finanziari in esame, sono conteggiate anche le spese relative a dipendenti assegnati presso organismi anche societari in qualche modo riconducibili all’ente stesso, e ciò avviene, in assenza di espresse indicazioni legislative, a prescindere da quale di tali soggetti effettivamente sopporta sul proprio bilancio i relativi oneri economici.
Nel computo relativo ai considerati vincoli di spesa rientrino “a fortiori” quelle riferite al personale in regime ordinario di dipendenza funzionale ed organizzativa dell’ente di appartenenza, indipendentemente dalla eventuale circostanza che il relativo peso economico sia assunto da organismi dell’ente stesso.
Le spese di personale sostenute dagli enti che hanno disposto l’affidamento in house di propri servizi non possono essere, quindi, escluse dall’applicazione dell’art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, anche nel caso in cui l’incidenza delle spese stesse sui propri bilanci sia in qualche modo compensata da contributi destinati alla loro copertura e provenienti dalla società in house, posto che questa rientra a tutti gli effetti nella nozione di organismo “facente capo” agli enti medesimi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fatturazione elettronica, dal Garante un si condizionato alle nuove regole tecniche dell’Agenzia delle entrate

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle nuove regole tecniche per la memorizzazione delle fatture elettroniche, da utilizzare per l’analisi del rischio e controllo a fini fiscali e per le funzioni di polizia economica e finanziaria. Dovranno però essere assicurate maggiori tutele a protezione dei dati e adeguata la normativa che regola il settore.

Lo schema presentato al Garante disciplina le modalità con cui l’Agenzia intende memorizzare e rendere disponibili, al proprio personale e alla Guardia di finanza, i file in formato xml delle fatture elettroniche e i dati in essi contenuti, inclusi, salvo alcune eccezioni, quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati.

Per valutare adeguatamente, in concreto, la proporzionalità del trattamento prospettato dall’Agenzia, il Garante ha acquisito un campione rappresentativo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori (quasi un miliardo l’anno) per settori di attività che presentano maggiori rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce della tipologia dei beni e dei servizi fatturati e della non rilevanza – a fini di detrazione/deduzione – delle spese sostenute.

Dall’analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a minorenni, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori.

La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche, con la conseguente imponente raccolta di dati sui comportamenti di acquisto, determina la costruzione di uno specifico, dettagliato “profilo” di tutti i consumatori in base ai loro gusti, alle loro scelte, alle loro abitudini.

Alla luce dei gravi rischi connessi al trattamento dei dati proposto, il Garante ha chiesto all’Agenzia delle entrate di adottare ulteriori misure a tutela della privacy dei consumatori, al fine di renderlo conforme ai requisiti imposti dalla normativa europea (Gdpr) e nazionale sulla protezione dei dati.

Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche – ad esclusione dei controlli svolti in relazione a richieste di detrazione/deduzione delle spese sostenute – non potranno essere utilizzate nei confronti del consumatore se non in conseguenza di verifiche fiscali già avviate su operatori economici, le quali lascino presuppore un rischio di evasione fiscale del consumatore stesso. Dovranno essere inoltre attivati sistemi di controllo e monitoraggio sul rispetto di tali garanzie nell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche. I dati relativi al settore legale dovranno essere resi inintelligibili.

Il Garante, inoltre, contestualmente al rilascio del parere all’Agenzia delle entrate, ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di introdurre una disposizione legislativa per limitare l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche alle sole finalità di contrasto all’evasione fiscale, limitando i diritti di accesso alla documentazione amministrativa da parte di soggetti non collegati alla fattura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di liceità e correttezza, di limitazione della finalità e di minimizzazione del trattamento.

Il Garante infine sta intervenendo presso le associazioni di categoria degli operatori economici per ricordare che non devono essere emesse fatture elettroniche al posto di altri documenti commerciali, come lo scontrino fiscale, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consumatore stesso.

Avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sul PNRR

L’Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato l’Avviso pubblico volto alla valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie e che rientra tra gli interventi descritti nel PNRR. Le risorse oggetto dell’Avviso ammontano complessivamente a 250 mln di euro, da destinare a proposte progettuali per la riqualificazione di intere aree ed alla valorizzazione di beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni. Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità di Centro antiviolenza per donne e bambini, o case rifugio e per la valorizzazione con finalità per asili nido o micronidi.

Il PNRR, che ha l’obiettivo di favorire la ripartenza del Paese a causa della pandemia, è organizzato in 6 Missioni, articolate in Componenti, suddivise in Investimenti. La Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale, Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, dispone di un’assegnazione di 300 milioni di euro per la realizzazione di 200 progetti nelle otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare, di questa cifra, 250 mln di euro sono riservati a progetti selezionati attraverso questo Avviso, mentre ulteriori 50 mln di euro serviranno ad individuare, attraverso una concertazione tra vari attori altri progetti che, per caratteristiche proprie, richiedano l’intervento di più soggetti istituzionalmente competenti. La scadenza dei termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12.00 del 24 gennaio 2022.

Decreto di approvazione 264/2021
Avviso 
All.1 – domanda di partecipazione 
All.2 – modello di presentazione del progetto
All.3 – dichiarazione
All.4 – Manuale di registrazione

Rilevazione dati sul personale in servizio presso gli Enti Locali al 2020

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, in attuazione del disposto di cui all’articolo 95 del TUEL, la rilevazione dei dati che riguardano il personale in servizio presso gli Enti Locali al 2020.

Dalla rilevazione emerge che il personale (dirigente e non) a tempo indeterminato in servizio (tutti i contratti) al 31.12.2020 è diminuito rispetto al precedente censimento: n. 362.090 unità registrate contro le 363.998 alla fine del 2019. Di queste n. 304.555 unità a tempo pieno (contro n. 309.047 del 2019) e n. 57.535 unità a part-time (contro n. 54.951 del 2019). In particolare, la categoria A ammonta a n. 16.999 unità, il personale di categoria B a n. 89.574, i dipendenti di categoria C a n. 171.921, il personale di categoria D a n. 79.496 e i dirigenti a n. 4.100 (compresi i dirigenti a tempo determinato che occupano posti presenti in organico). Al 31.12.2020, i dirigenti assunti, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, per coprire posti in organico erano complessivamente n. 870, mentre le alte specializzazioni assunte ai sensi della medesima disposizione erano n. 982. Viceversa, i dirigenti assunti fuori dotazione organica, ai sensi del comma 2 del citato articolo 110, erano complessivamente n. 132 e le alte specializzazioni ammontavano a n. 347. Relativamente all’anzianità anagrafica, alla fine dell’anno passato risultavano in servizio n. 91.726 unità tra i 55 e i 59 anni di età, contro le n. 90.017 del 2019 e le n. 92.907 del 2018); n. 66.442 unità tra i 60 e i 64 (n. 65.777 nel 2019 e n. 71.933 nel 2018) e n. 11.969 unità oltre i 65 (n. 12.094 nel 2019 e n. 11.208 nel 2018).Dalla rilevazione emerge, poi, una diminuzione del ricorso alle collaborazioni di natura autonoma rispetto all’anno precedente. Nel 2020 sono stati stipulati n. 724 contratti di collaborazione con n. 681 soggetti diversi, contro n. 1.312 contratti del 2019 e n. 1.191 soggetti diversi. In diminuzione gli incarichi di studio ricerca e consulenza pari a n. 28.271. In aumento le progressioni orizzontali rispetto all’anno precedente (n. 59.572 contro n. 50.255 avanzamenti del 2019). Mentre sono state rilevate n. 739 progressioni verticali.

 

Allegati:
Censimento 2020. Introduzione e riepilogo nazionale (tutti i contratti e tutti gli enti)
 Censimento 2020. Riepilogo personale in servizio (nazionale, regionale e provinciale)
 Censimento 2020. Riepilogo assunzioni/cessazioni (nazionale, regionale e provinciale)
 Censimento 2020. Riepilogo modalità di gestione servizi (nazionale, regionale e provinciale)

PNRR, accordo MEF-CDP sulle attività di advisory e sostegno alla pubblica amministrazione

Firmato tra MEF e CDP l’accordo-quadro sulle iniziative di sostegno alle Pubbliche Amministrazioni nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che permetterà ad Amministrazioni centrali ed Enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano.

L’intesa porterà alla definizione dei cosiddetti “Piani di attività” per ciascun Ministero che conterranno una descrizione puntuale delle iniziative da svolgere. Inoltre, in forza di specifiche convenzioni, le amministrazioni che provvedono alla realizzazione degli interventi del PNRR a livello territoriale potranno avvalersi direttamente di CDP (e di società da essa direttamente o indirettamente controllate) per attività di assistenza e sostegno tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività connesse.

Nel dettaglio, gli interventi di sostegno previsti nell’Accordo quadro riguarderanno:

  • l’assistenza alle PA nella programmazione e progettazione degli interventi e nella definizione delle priorità (analisi strategica di contesto, valutazione di impatto, ecc.);
  • l’individuazione di linee di investimento da realizzare attraverso procedure di partenariato pubblico-privato;
  • sostegno alle attività di monitoraggio e verifica del rispetto dei cronoprogrammi di attuazione di milestone e target (rispettivamente, obiettivi qualitativi e quantitativi) e dei principi di equità di genere, valorizzazione e protezione dei giovani e riduzione dei divari territoriali;
  • l’assistenza ai potenziali beneficiari dei fondi nelle fasi propedeutiche alla predisposizione delle domande di finanziamento;
  • l’assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche che svolgono procedure selettive finalizzate all’assegnazione dei fondi, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di applicativi informatici dedicati per la gestione delle linee di intervento PNRR.