Corte conti, approvato il programma annuale dei controlli per il 2022

La Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 21/SSRRCO/INPR/21, ha approvato il documento relativo alla “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2022”, che delinea i fronti di intervento verso cui la magistratura contabile sarà chiamata ad esercitare le sue funzioni per il 2022: controllo sulle misure adottate per il lavoro pubblico, fiscalità, digitalizzazione, transazione ecologica, effettiva operatività delle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali, previdenza, occupazione, sanità e contrasto pandemico. Il tutto, nella cornice predominante del PNRR che comporterà per l’Istituto la messa in campo di risorse e sforzi aggiuntivi ai fini della tutela e del monitoraggio sulla finanza pubblica.
In tale prospettiva, le funzioni di controllo della Corte dei conti, oltre ad essere esercitate secondo canoni uniformi, sia a livello centrale che territoriale, assolvano all’impegnativo compito di rappresentare uno stimolo e un supporto per un sollecito passaggio dalla fase di definizione di quel complesso quadro di riforme ed investimenti infrastrutturali rappresentato dal PNRR, alla fase della loro concreta, efficiente e rapida realizzazione.
Di seguito si riporta uno stralcio di elenco dei temi segnalati dalle Sezioni regionali su cui potranno essere attivati specifici approfondimenti a livello di singola Sezione o da più sezioni:
• Indagine sulla gestione delle entrate e, in particolare, sia sui problemi della riscossione coattiva dei crediti tributari, nella Regione e negli EE.LL, sia sulle ricadute generali sugli equilibri di bilancio;
• Indagine sulla programmazione unitaria dei fondi strutturali e di investimento: il profilo programmatorio e di coordinamento e la gestione nell’ambito delle misure di maggiore flessibilità – introdotte nel 2020 dai Regolamenti (UE) per fronteggiare l’emergenza sanitaria. L’ incremento delle dotazioni finanziarie e le deroghe ad alcune pratiche contabili;
• Indagine sull’andamento delle società partecipate, degli enti e dei relativi oneri;
• Indagine sulla diffusione a livello regionale delle società finanziarie in house (limiti e potenzialità di tale strumento a supporto delle imprese);
• Indagine sull’attuazione del PNRR e del fondo complementare;
• Indagine sullo stato di attuazione dei piani di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica nella gestione del bilancio delle regioni e del bilancio degli enti locali, in esecuzione delle disposizioni di riordino della materia contenute nel TUSP (D. Lgs. 175/2016);
• Indagine sull’andamento della spesa del personale;
• Indagine sui criteri e le modalità di reclutamento del personale nelle società partecipate e spese correlate;
• Indagine sui contratti derivati ancora in essere;
• Indagine sulla gestione delle concessioni demaniali marittime;
• Indagine sulla gestione dei beni confiscati e affidati in gestione alla Regione e ad enti locali e ad organismi operanti nel territorio regionale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Legge di bilancio 2022 approvata dal Senato

Il Senato, nella seduta del 24 dicembre 2024, ha discusso e approvato la questione di fiducia sul maxi-emendamento presentato dal Governo alla manovra finanziaria, con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testo passa ora all’esame della Camera dei deputati; il 28 dicembre prenderà il via la discussione generale in Aula.
Tra le principali novità della manovra vi è la riforma dell’IRPEF; si ridisegnano i lineamenti fondamentali dell’Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote che passeranno da 5 a 4 (viene soppressa l’aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%); sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione. In relazione agli effetti finanziari conseguenti all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all’adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF. Di conseguenza, entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 dovranno procedere alla modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista.
Viene sancito l’addio all’IRAP per autonomi e professionisti con partita IVA e la proroga di sei mesi per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (senza dover pagare interessi di mora). L’obbligo per le PA di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.
Le principali misure in materia di pubblico impiego prevedono un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021; l’incremento è ammesso: per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci. Prevista la possibilità per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell’ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell’amministrazione interessata.
Sono disposti interventi in materia di contributi agli enti locali per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022- 2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l’ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell’ambito del PNRR, prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l’anno 2022 (comma 415) e incrementare di 700.000 euro per l’anno 2022 gli oneri a carico del bilancio dello Stato relativi al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici.
Si dispone l’assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di favorire interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Si segnalano altre misure relative agli enti territoriali, quali:
• l’incremento della quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l’anno 2027, considerando anche il servizio privato;
• l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;
• la rideterminazione della dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale a partire dall’anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell’ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili;
• l’assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza;
• il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell’efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale;
• l’istituzione di un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori;
• la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell’andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite;
• si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le anticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3%;
• si posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione Fondi Covid 2021, le nuove FAQ della RGS

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito, nell’area “Pareggio di bilancio”, nuove FAQ (scarica Pdf) in merito alla certificazione per l’anno 2021 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con la FAQ n. 39 si chiarisce che non è dovuto il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) sulle riduzioni TARI finanziate con il “Fondone” e con le risorse del Fondo di cui all’art. 6 del DL. 73/2021, poiché le assegnazioni del Fondo in favore delle province/città metropolitane sono state stimate, sia per l’anno 2020 sia per l’anno 2021, considerando l’effetto delle agevolazioni TARI concesse dai Comuni. Per l’anno 2021, pertanto, le province e città metropolitane potranno certificare e vedersi riconosciuta l’intero minor gettito da TEFA 2021. Il TEFA è dovuto, invece, nel caso in cui le agevolazioni TARI siano state finanziate con risorse del fondo di solidarietà alimentare, di cui all’art. 53 del D.L. n. 73/2021, fermo restando che tale contribuzione va considerata nella certificazione delle maggiori spese/minori entrate di cui all’art. 1, comma 827 della L. n. 178/2020.

Con la FAQ 40, si rammenta che le risorse assegnate agli enti, sia a titolo di Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali che di ristori specifici di spesa, si considerano utilizzate, ai fini della certificazione, se impegnate entro il 31 dicembre 2021, nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale). Per quanto riguarda, invece, le risorse del “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni nelle aree interne di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205/2017”, le stesse si considerano utilizzate se è avvenuto il pagamento del contributo all’impresa beneficiaria. L’utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM 24/09/2020, deve avvenire entro 6 mesi dalla conclusione dell’annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni. Pertanto, nell’ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al 30 giugno 2022.
Pertanto, le risorse che dalla certificazione trasmessa dagli enti per gli anni 2020 e 2021 dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 – saranno trattate in sede di conguaglio finale, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate 2020 e 2021, assegnate e non utilizzate.

La FAQ 41 fornisce le istruzioni per la rappresentazione, nel solo modello di certificazione, dell’entrata relativa al nuovo canone unico patrimoniale che ha sostituito, tra l’altro, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. Al riguardo, è possibile intervenire sulla colonna a) “Accertamenti 2021” della Sezione 1 del Modello, riducendo l’importo presente, in tale colonna, in corrispondenza del codice nel quale viene contabilizzata nel bilancio dell’ente la nuova entrata 2021 ed iscrivendo il medesimo importo, sempre nella colonna a) della medesima Sezione 1, in corrispondenza del codice utilizzato nel 2019 per contabilizzare in bilancio l’entrata ora sostituita dal canone unico patrimoniale.

Infine, con la FAQ 42 la RGS rappresenta che, ai fini della certificazione COVID-19 per l’anno 2021, per l’esonero dal pagamento nel 2021 del canone unico patrimoniale, per i comuni rileva il ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione del canone e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP e TOSAP), automaticamente indicato dal sistema informatico nel modello COVID-19/2021 nella cella “Ristori specifici di entrata (B)”. Quindi, le eventuali minori entrate ovvero le perdite di gettito subite dall’ente sono già coperte dal ristoro specifico. Tuttavia, è comunque certificabile la maggiore perdita di gettito non coperta dal ristoro previsto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione sanzioni CDS per gli anni 2016 e 2017 entro fine mese

Entro il 31 dicembre 2021 gli enti dovranno procedere alla compilazione e alla trasmissione via e-mail, all’indirizzo renato.berretta@interno.it, della relazione illustrativa, di cui all’Allegato A del Dm 30 dicembre 2019, riguardante i proventi per sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, relativa agli esercizi 2016 e 2017, con l’illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse.
Per proventi si intendono il totale delle somme incassate nell’anno a cui si riferisce la relazione, al netto delle spese occorse per i procedimenti amministrativi connesse. Qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall’articolo 3 del decreto, l’obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all’Unione dei comuni. In caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall’Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte.
Anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell’anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.
Tutte le informazioni acquisite saranno inviate dal Ministero dell’Interno al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per i provvedimenti di competenza.
Si ricorda che l’art. 142, comma 12-quater del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), come da ultimo modificato dall’ art. 1, comma 1, lett. d-septies), D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 novembre 2021, n. 156, dispone che ciascun ente locale pubblichi la relazione in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. Con decorrenza dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Allegati:

Circolare FL n. 14/2020
Circolare FL n. 21/2021

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici

È stato firmato in data 22 dicembre 2021 il Decreto del Ministero dell’interno, di approvazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione del fondo per l’anno 2021 per il sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico ai sensi dell’articolo 23-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69.
I Comuni che possono concorrere all’assegnazione del fondo per l’anno 2021 per il sostegno alle piccole e medie città d’arte e ai borghi, indicati nell’Elenco allegato, sono quelli che presentano i tre requisiti indicati dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della cultura, dell’8 ottobre 2021, ovvero:
– popolazione residente ISTAT alla data del 1° gennaio 2020 inferiore a 60.000 abitanti;
– presenza del Comune nella “Classificazione ISTAT dei Comuni italiani in base alla categoria turistica prevalente”;
– diminuzione superiore alle 50.000 unità delle presenze nelle strutture turistico-ricettive del territorio comunale tra gli anni 2019 e 2020 registrate dall’ISTAT nella rilevazione del “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi per tipologia ricettiva, residenza dei clienti e comune di destinazione”.

I Comuni ammessi a concorrere all’assegnazione del fondo possono presentare la domanda di contributo per un solo progetto del valore massimo, comprensivo di IVA e di qualsiasi altro onere, non superiore a 200.000,00 euro. Il progetto deve contenere misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico sito nel comune che presenta la domanda, che riguardino:
a) iniziative ed eventi intesi a promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, facilitando il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;
b) iniziative volte ad aumentare la fruizione del patrimonio artistico, ampliandone l’accessibilità a tutte le categorie di utenti in modo sostenibile e inclusivo;
c) attività di studio e ricerca sul patrimonio artistico cittadino da diffondere tramite elaborazione e attuazione di progetti formativi e di aggiornamento;
d) iniziative di promozione e comunicazione, anche digitale, del patrimonio artistico e delle attività di valorizzazione a esso dedicate;
e) servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

Per partecipare alla selezione, i Comuni devono compilare e trasmettere il modello di domanda disponibile sul sito web del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, alla pagina AREA CERTIFICATI (TBEL, altri certificati) a partire dal 1° marzo 2022 ed entro le ore 14:00 del 31 marzo 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

INPS, Congedo parentale straordinario Covid-19: presentazione delle domande

Con messaggio n. 4564 del 21-12-2021, l’INPS fornisce indicazioni in merito alla procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale straordinario Covid per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Il nuovo congedo straordinario può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa. Il congedo può essere fruito anche dai genitori lavoratori affidatari o collocatari. Tale congedo può essere utilizzato, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, le domande di astensione dal lavoro (senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa) devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’Inps.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto;
– tramite il Contact center integrato,
– chiamando il numero verde 803.164;
– tramite gli Istituti di Patronato.

Per compilare la domanda di “congedo parentale SARS CoV-2” è necessario:

  • selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
  • spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
  • indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
  • procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma, ossia dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 31 dicembre 2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

PNRR, Progetti per investimenti in Piani Urbani Integrati: le FAQ ministeriali

Il Ministero dell’Interno, Direzione centrale della Finanza Locale, ha pubblicato le FAQ relative all’assegnazione di risorse del PNRR, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2», destinati alle Città metropolitane.
I progetti oggetto di finanziamento, devono riguardare investimenti volti al miglioramento di ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell’accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, attraverso:
a) la manutenzione per il riuso e la ri-funzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
b) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2.
Si chiarisce che il progetto oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, deve rientrare, in alternativa, in una delle seguenti casistiche: a) insieme di interventi, definiti da più CUP e anche con soggetti attuatori diversi (es. comune e città metropolitana), su una specifica area urbana; b) insieme di interventi, definiti da più CUP, che risultino funzionalmente e strategicamente unitari anche se non territorialmente contigui e/o progetti “a rete”, sulla base di strategie tematiche di scala metropolitana, che riescono ad aggregare comuni piccoli e medi, soggetti attuatori di singoli interventi di dimensioni contenute ma di elevato impatto complessivo; c) intervento singolo con unico CUP.
Con le risorse messe a disposizione è possibile assumere nuovo personale a tempo determinato, in applicazione dell’art. 1 co. 1 del DL n. 80/2021, solo se tale spesa è inserita nel quadro-economico. A tal riguardo, è in fase di elaborazione una specifica circolare RGS che ne chiarirà modalità e termini di applicazione.
Le risorse devono transitare nei bilanci dei soggetti attuatori che sono tenuti, tra l’altro, ad adottare un’apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la completa tracciabilità delle risorse del PNRR. Si segnala che il soggetto attuatore che assicura la codifica e la tracciabilità dei pagamenti può essere esclusivamente un ente locale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION