Corte dei conti, invarianza finanziaria riguardo al riconoscimento di debiti fuori bilancio o alla variazione di bilancio

La Corte dei conti, Sez. Molise, deliberazione n. 113/2021, in merito al quesito – teso a conoscere se lo stanziamento delle somme necessarie a far fronte alla richiesta di rimborso di spese legali da parte di tre ex consiglieri comunali possa effettuarsi mediante riconoscimento di debiti fuori bilancio o, in subordine, mediante variazione di bilancio; se per far fronte a simili variazioni si debba comunque restare nel campo delle spese della Missione 1 recante “Servizi istituzionali, generali e di gestione” – ritiene che la richiesta di parere deve ritenersi oggettivamente ammissibile nei soli limiti relativi all’astratta delimitazione della nozione di invarianza finanziaria di cui all’art.86, c. 5, secondo periodo, TUEL, introdotto dall’art.7-bis, c. 1, D.L. n.78/2015 – L. n.125/2015 (applicabile a condizione che l’assoluzione sia intervenuta successivamente alla sua entrata in vigore, il 15 agosto 2015: cfr. Cdc, Sez. III Appello, 2 novembre 2020, n.181), impregiudicato l’esame dei profili riguardanti la perimetrazione dei contenuti della “sentenza di assoluzione” giuridicamente rilevanti e l’assenza di conflitto di interessi con l’ente amministrato e presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti.
Sul punto, per quanto rileva, si ricorda che la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 17/QMIG, del 26 ottobre 2021, ha enunciato il seguente, condiviso principio di diritto: “Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alte-rare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente”.
Quanto alla necessità di ricorrere all’istituto contabile del “riconoscimento di debiti fuori bilancio” o, in alternativa, della “variazione di bilancio” – stante il criterio della competenza finanziaria potenziata (secondo cui non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica) – l’obbligazione in esame si attualizza solo con la richiesta di rimborso avanzata dall’amministratore e trova la sua fonte nella legge (mentre la presupposta sentenza favorevole, rispetto all’ente locale, è res inter alios acta). Anteriormente il vincolo contabile cui è subordinato l’obbligo di registrazione dell’impegno ex art. 183 TUEL non può sorgere, né può predicarsi una violazione delle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese di cui all’art.191 TUEL (a fondamento della procedura di riconoscimento della legittimità dei d.f.b. di cui al successivo art.194 TUEL).

Sottoscritta la Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali periodo 2019/2021

E’ stata siglata la Preintesa di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali, periodo 2019/2021 (la prima relativa del triennio contrattuale di riferimento). Lo rende noto, con apposito comunicato, l’ARAN che evidenzia la principale novità in merito al nuovo sistema di classificazione del personale, con il quale sono stati ricondotti ad unità i diversi modelli presenti negli ex comparti Ministeri, Agenzie fiscali, EPNE, CNEL confluiti nel comparto Funzioni Centrali. Si è trattato di un’operazione particolarmente complessa poiché dalle precedenti diverse discipline si è giunti ad un sistema che ha consentito una notevole razionalizzazione e semplificazione del quadro regolativo di riferimento.
Tale modello consentirà un maggiore agio nello sviluppo professionale del personale delle pubbliche amministrazioni centrali al fine di valorizzare i più meritevoli e incoraggiare percorsi di crescita di maggiore qualità. Il nuovo ordinamento vede infatti, tra gli altri elementi caratterizzanti, l’introduzione di una quarta area, denominata “area delle elevate professionalità” nella quale potrà essere inquadrato personale di livello e preparazione ragguardevole nonché rappresentare un futuro sbocco professionale per i migliori funzionari già presenti nell’amministrazione
Un altro importante aspetto di novità, che risponde alle differenti esigenze organizzative delle Amministrazioni e dei lavoratori – ferma restando la qualità e la quantità dei servizi prestati e delle attività svolte – è la regolamentazione contrattuale del lavoro a distanza, che si articola in lavoro agile, di cui alla Legge 81/2017, e lavoro da remoto. Si tratta di un importante riconoscimento di questa tipologia lavorativa, che supera il momento emergenziale e può diventare una modalità ordinaria ed efficace di articolare l’attività di servizio.
Nell’ambito delle relazioni sindacali, il testo contiene una rivisitazione delle materie di confronto e contrattazione integrativa al fine di potenziare il livello di partecipazione e di collaborazione tra Amministrazioni e Organizzazioni sindacali.
Una rinnovata attenzione è stata posta sulla formazione del personale, specie in questo particolare momento storico, in cui è necessario completare la transizione digitale ed investire – con specifiche risorse già stanziate dal Governo – in processi di sviluppo di competenze e qualificazioni professionali.
Inoltre, si è ritenuto opportuno rivisitare alcuni istituti normo-economici previsti dal precedente CCNL: ampliando la tutela nei confronti di chi si deve assentare per curare gravi patologie che richiedono terapie salvavita; estendendo la copertura assicurativa ai dipendenti che coprano posizioni di lavoro che richiedono l’assunzione di responsabilità diretta verso l’esterno; introducendo tutele volte a consentire alle persone di vivere in modo equilibrato la propria identità di genere.
In materia di trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – a ciascun dipendente un incremento stipendiale pari a circa 105 euro medi per 13 mesi e prevede altresì l’utilizzo delle ulteriori risorse che saranno stanziate nella legge di bilancio per il 2022, a decorrere dal 1° gennaio di tale anno, per finanziare il nuovo ordinamento professionale ed il superamento dei limiti all’incremento dei Fondi risorse decentrate, consentendo un ulteriore beneficio complessivo a regime di circa 20 euro medi al mese a persona. L’intesa sottoscritta riconosce anche arretrati contrattuali medi, per il periodo 2019-2021, pari a circa 1.800 Euro lordo IVC per dipendente.

Corte dei conti, regime di tassazione riservato ai buoni pasto elettronici

L’art. 5 del Decreto-Legge n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 (nell’ambito della “Spending Review) dispone che il valore nominale dei buoni pasto per i dipendenti pubblici non può superare l’importo di 7,00 euro per singolo buono. Di conseguenza, l’estensione della disciplina di cui all’art. 52, comma 2 del TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677 della legge di bilancio 2020 (norma che prevede l’esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede gli 8,00 euro relativamente ai buoni pasto elettronici, soglia fissata in precedenza a 7,00 euro) non può tuttavia avere quale conseguenza indiretta la possibilità di concedere ai dipendenti pubblici un buono pasto di valore nominale pari a 8,00 euro.
Pertanto, nessuna innovazione può derivare dalla norma citata ai fini della determinazione del valore nominale del buono pasto dei dipendenti pubblici. E in realtà nessuna novità (sostanziale) si produce anche sotto il profilo del trattamento fiscale, considerato che l’art. 51, comma 2, del TUIR, anche prima della modifica normativa sopra richiamata, prevedeva quale limite di esenzione 7,00 euro, ossia il valore nominale massimo attribuibile ai buoni pasto nella pubblica amministrazione. Rimane, quindi, immutato il vantaggio del dipendente pubblico che, ora come allora, non subirà trattenute in busta paga per i buoni pasto riconosciuti dal datore di lavoro pubblico nei limiti indicati.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 88/2021, in riscontro ad una richiesta di parere da parte di un Ente Provincia concerne il regime della tassazione riservato ai buoni pasto, nonché la determinazione del valore nominale degli stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Eventi alluvionali 2019: ripartizione risorse finanziarie

Pubblicata in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 l’ordinanza 9 dicembre 2021, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, in materia di ripartizione di risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 1, comma 700, L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Le risorse finanziarie sono assegnate agli ambiti territoriali regionali interessati dagli stati di emergenza conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell’anno 2019, in ragione dei fabbisogni per interventi urgenti di riduzione del rischio di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, da essi rappresentati, come risultanti all’esito della valutazione congiunta delle esigenze effettuata dagli uffici tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle regioni interessate, nell’ambito della Commissione speciale protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in esito alla quale sono stati individuate le esigenze più urgenti cui far fronte con le risorse stanziate dal citato comma 700 dell’art. 1 della legge n. 178/2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION


Via libera dalla Conferenza Stato-città allo slittamento al 31 marzo dei bilanci di previsione 2022

Via libera dalla Conferenza Stato Città allo slittamento al 31 marzo dell’approvazione dei bilanci di previsione 2022 per Comuni e d Enti locali, che ha accolto le richieste di ANCI e UPI. Nei giorni scorsi il presidente dell’Anci e il presidente dell’Upi avevano inviato la richiesta di slittamento al ministro dell’Interno, rimarcando come il differimento dei previsionali 2022 fosse necessario data “la situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali, non essendo stata ancora approvata la legge di bilancio”. Inoltre essendo al vaglio di governo e Parlamento la riforma fiscale (e quindi l’adeguamento delle misure dell’addizionale Irpef e i nuovo scaglioni) gli enti locali sarebbero impossibilitati a fare precise previsioni di bilancio per il prossimo anno.
A breve verrà predisposto l’apposito decreto ministeriale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, istituisce il fascicolo digitale degli operatori economici

ANAC ha approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo un’effettiva riduzione di oneri in capo agli operatori del settore. Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Fascicolo digitale consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali (white list). Inoltre, gli operatori economici vedranno ridotti notevolmente gli oneri di riprodurre per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti. Agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità dell’Amministrazione. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico verrà utilizzato per la partecipazione alle singole gare, ma i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, saranno utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indicherà i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.

Tutto quello che un’impresa fa con qualsiasi ramo della Pubblica Amministrazione, pertanto, viene registrato. Un vantaggio per le Pubbliche amministrazioni che non dovranno più chiedere informazioni sulle imprese perché tutto risulta già a portata di mano. “L’obiettivo – dichiara il Presidente di Anac – è quello di rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti, permettendo alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto invece che sulle procedure e sugli aspetti formali”.
Questo trova conferma in quanto affermato da Banca d’Italia nel documento “I benefici dell’e-procurement in ambito pubblico: l’esperienza della Banca d’Italia e le possibili evoluzioni del sistema”, che avanza proposte concrete per la digitalizzazione delle procedure e si sofferma proprio sulla necessità di introdurre il fascicolo virtuale dell’operatore economico per consentire l’acquisizione telematica dei documenti di comprova dei requisiti, chiarendo che tale iniziativa determina importanti benefici in termini di rapidità, automatizzazione ed efficienza delle procedure.

Comunicato del Presidente ANAC del 29 novembre 2021 

 

Contributi ai comuni: 150 milioni per 190 enti della Regione Siciliana, altri 150 a capoluoghi di città metropolitane

Sono consultabili online sul sito del dipartimento per gli Affari interni e territoriali, area Finanza locale, i dati sul riparto delle risorse finanziarie previste dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146 , convertito con la legge 17 dicembre 2021, n.215 , sulle quali la Conferenza Stato-città e autonomie locali ha raggiunto nella seduta del 16 dicembre scorso le seguenti intese:

  • intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo al riparto tra 190 comuni della Regione Siciliana del contributo di 150 milioni di euro, da destinare alla riduzione del disavanzo e per accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle rispettive entrate. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in 4 fasce, a ciascuna delle quali viene assegnata una misura percentuale del contributo. All’interno di ogni singola fascia, il contributo che spetta a ciascun comune è individuato in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019;
  • intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene attribuito ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro, un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell’anno 2021, da ripartire in proporzione all’entità del disavanzo, al netto dei contributi già assegnati in base a determinate disposizioni di legge. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana destinatari dei contributi sono Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Torino;
  • intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, recante il ristoro ai comuni delle minori entrate, per l’anno 2021, derivanti dai mancati introiti dovuti all’esonero dal pagamento da parte dei titolari di concessioni o di autorizzazioni del canone unico patrimoniale per l’utilizzazione del suolo pubblico, con riferimento a circhi equestri e spettacolo viaggiante. Viene disposta la ripartizione parziale di circa 3,27 milioni di euro fra 997 Comuni.

 

Corte Costituzionale, emergenza Covid-19: La proroga dei titoli abilitativi edilizi e paesaggistici è riservata allo Stato

È incostituzionale la proroga dei termini dei titoli abilitativi disposta durante l’emergenza COVID-19 dalla regione Lombardia (legge 18/2020) in modo difforme da quanto ha previsto lo Stato con i decreti legge 18 e 76 del 2020. ‘‘Le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l’introduzione
di un regime regionale difforme’’.
È quanto si legge nella sentenza n. 245/2021. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione regionale di proroga dei termini, impugnata dal Governo perché in contrasto con la disciplina statale che, incidendo sulla durata dei titoli abilitativi, partecipa della natura di principio fondamentale della materia del governo del territorio.
La Corte ha osservato che, nel seguire lo sviluppo dell’emergenza COVID-19 e delle sue drammatiche ricadute, il legislatore statale ha inteso bilanciare l’interesse dei beneficiari dei titoli a conservare i rispettivi diritti e l’interesse pubblico a non vincolare l’uso del territorio per un tempo eccessivo. Di qui la proroga generalizzata dei titoli abilitativi su tutto il territorio nazionale, fino al novantesimo giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION