In G.U. la conversione in legge del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2022

È stato pubblicato in G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 la conversione in legge, con modificazioni, del DL 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, collegato fiscale alla legge di bilancio 2022.

Il provvedimento apporta modifiche alla normativa della riscossione tra cui il differimento al 9 dicembre 2021 del termine entro cui effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), attualmente scaduto il 30 novembre 2021. Per questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

È prevista la proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 del termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’IRAP non versata e sospesa ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Anche nel 2021 il versamento dell’imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto. Si interviene, altresì, sulle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi; ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi. In materia di riscossione locale, viene semplificata la procedura per l’affidamento all’Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma pre-vigente.

Si dispone l’esenzione TARI per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929. L’esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato. Viene inserita una norma di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva) della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi. Sempre con norma di interpretazione autentica si attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con applicazione della disciplina sanzionatoria ivi prevista.

In favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, è previsto un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021. Ulteriore differimento, di ulteriori 12 mesi, è concesso alla durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine rilasciate nei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

In materia di personale, si chiarisce, inoltre, in modo inequivocabile che tutti i Comuni, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che per i Comuni con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 l’amministrazione conserva la prerogativa del previo assenso alla mobilità dei propri dipendenti verso altre amministrazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Risorse del PNRR per il Piano nazionale Borghi

Presentato l’avviso pubblico per l’accesso alle risorse, per un miliardo di euro, dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza del Piano Nazionale Borghi previsto dal PNRR, per contrastare lo spopolamento e incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitosa.

L’intervento per l’attrattività dei borghi storici si articola in due distinte linee di azione.
La prima, alla quale sono destinati 420 milioni di euro, sosterrà progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, tramite la realizzazione di un numero limitato di interventi di carattere esemplare, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma per un totale di 21. Ciascun intervento sarà di importo pari a 20 milioni di euro e sarà finalizzato al rilancio economico e sociale di borghi disabitati o caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono. I progetti dovranno prevedere l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali (RSA) dove sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali.
Per questa linea di azione le Regioni dovranno presentare la propria proposta al MiC entro il 15 marzo 2022, così come definita d’intesa con il Comune interessato. Alla presentazione delle candidature seguirà una fase negoziale condotta da un Comitato tecnico istituito dal MiC al quale partecipano da un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle associazioni partecipanti al Comitato di coordinamento borghi. Il percorso negoziale, mirato alla verifica della coerenza delle proposte progettuali con i processi e le tempistiche attuative del PNRR, si concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento delle 21 proposte e l’assegnazione delle risorse al soggetto attuatore individuato da ogni singola proposta.
La seconda linea d’azione mira alla realizzazione di progetti locali di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici. In particolare, 380 milioni andranno a sostenere le proposte presentate dai Comuni e 200 milioni di euro verranno indirizzati quale regime di aiuto a micro, piccole e medie imprese localizzate o che intendono insediarsi nei borghi che saranno selezionati. La prima componente si attuerà tramite avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento delle proposte presentate da Comuni in forma singola o aggregata – fino a un massimo di 3 Comuni – con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. I progetti potranno prevedere interventi, iniziative o attività in ambito culturale e in quelli dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente o turismo. L’importo massimo del contributo sarà di circa 1,65 milioni di euro a borgo.
Per questa linea d’azione i Comuni dovranno presentare entro il 15 marzo 2022 le candidature per il finanziamento dei progetti di rigenerazione culturale, che verranno valutati da una Commissione del MiC composta da un rappresentante delle Regioni, un rappresentante dell’ANCI e un rappresentante delle associazioni partecipanti al Comitato di coordinamento borghi. L’istruttoria si concluderà entro maggio 2022 con l’ammissione a finanziamento delle proposte e l’assegnazione delle risorse ai Comuni.
Con bando successivo, i 200 milioni di euro della seconda componente verranno assegnati alle imprese che svolgono attività culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali localizzati nei Comuni selezionati per la realizzazione dei progetti di rigenerazione culturale, fino a un totale complessivo tra le due componenti di circa 2,53 milioni di euro a borgo.
In coerenza con le disposizioni del PNRR, il 40% delle risorse complessive sarà destinato alle 8 regioni del Mezzogiorno e gli interventi dovranno essere portati a termine entro giugno 2026. (l’avviso pubblico verrà pubblicato all’indirizzo http://www.cultura.gov.it/borghi).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Istituzione Fondo Città portuali, in G.U. il decreto del Mims del 15 novembre 2021

Pubblicato in G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021 il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 15 novembre 2021, concernente l’istituzione di un Fondo volto a ristorare le Città portuali, i cui porti siano oggetto di traffico crocieristico (scali di capolinea e/o
scali intermedi) che hanno subito perdite economiche, intendendo, ai fini del presente decreto, le mancate entrate delle amministrazioni
interessate, in conseguenza della riduzione del traffico da turismo crocieristico conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 per il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

La domanda, redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 al decreto, deve essere presentata dal sindaco, quale rappresentante legale dell’ente locale, esclusivamente a mezzo PEC, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne (di seguito Direzione generale) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all’indirizzo di posta elettronica certificata dg.tm@pec.mit.gov.it.

La domanda contiene la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) la riduzione in termini numerici dei passeggeri derivante dal calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19;
b) l’impatto in termini di perdita economica (i.e. mancate entrate) per la città;
c) che la riduzione di cui alla lettera a) non deriva da eventi indipendenti e non connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
d) che non sono stati percepiti eventuali altri contributi europei, statali o regionali aventi finalità analoghe a quelle del presente decreto che possano determinare sovra-compensazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANAC: Opere super specialistiche, subappalto possibile nel limite del 30%

Le opere con lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica – Sios – sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili.
Anac fornisce chiarimenti sul limite quantitativo di quota subappaltabile per le opere superspecialistiche. Intervenendo in merito ad una gara del Comune di Cagliari per il recupero e riqualificazione di alloggi (Massima N. 213 – 2021 e Parere di Precontenzioso n. 771 – 2021), l’Autorità ha ribadito che le cosiddette SIOS, in quanto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono soggette a un regime normativo in deroga alle norme generali sotto diversi profili.
Questo si giustifica, nelle intenzioni del legislatore, con l’esigenza di assicurare alla stazione appaltante che l’esecuzione di tali opere sia effettuata soprattutto dall’appaltatore qualificato.
Le sentenze della Corte di giustizia del 26 settembre 2019 (causa C-68/18) e del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) non determinano la disapplicazione del limite percentuale del 30% per le opere super specialistiche, non risultando in esse alcun riferimento alle opere stesse, né tantomeno alla loro natura e al regime normativo speciale che le contraddistingue.
Tale limite trova tuttavia applicazione solo qualora le categorie super specialistiche siano di importo superiore al 10% dell’intero appalto.

INPS, Verifica obbligo vaccinale. Nuova funzionalità di Greenpass50+

L’INPS, con il messaggio 18 dicembre 2021, n. 4529, dà esecuzione al nuovo Dpcm 17 dicembre 2021, che disciplina la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale. Il messaggio comunica, inoltre, che a partire dalla data di pubblicazione dello stesso, sono in linea le nuove funzionalità della piattaforma INPS “GreenPass50+” per tutte le aziende, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e il possesso del green pass (forze dell’ordine, sanitari, personale scolastico, RSA e altre categorie) e che nel servizio è stata introdotta, per il datore di lavoro, la possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, a seconda che debba verificare il possesso del green pass o il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Il messaggio ricorda, inoltre, che è stata introdotta la notifica, per i datori di lavoro/verificatori, nel caso in cui un esito della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale sia cambiato rispetto al giorno precedente. Un datore di lavoro che necessita di entrambe le notifiche potrà accreditarsi esplicitamente a entrambe le funzionalità.

Altra novità è rappresentata dal fatto che, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale, possono accreditarsi anche i datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti, nonché gli enti gestiti da NoiPA.

DM Assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane

La Conferenza Stato-Città, nella seduta del 16 dicembre scorso, ha sancito l’intesa sullo Schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, di attuazione dell’articolo 33, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno. 2019, n. 58, circa l’assunzione di personale nelle Province e nelle Città metropolitane.

A far data dal 1° gennaio 2022, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti alle province e alle città metropolitane sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Le province e le città metropolitane, in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato rispettivamente, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. 2. A decorrere dal 2025, i le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica
individuato applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le province e le città metropolitane possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019, in misura non superiore al 22% nel 2022, al 24% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia. Per il periodo 2022-2024, le province e le città metropolitane possono utilizzare le facoltà assunzionali residue antecedenti al 2022 se più favorevoli rispetto alle facoltà assunzionali connesse agli incrementi percentuali individuati di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione.

Nel caso in cui le province e le città metropolitane si collocano al di sotto del valore soglia potranno incrementare la spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore ai valori soglia definiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION