Siglato il protocollo d’intesa tra MEF e Guardia di Finanza con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo rende noto il MEF con comunicato del 17 dicembre 2021.
L’intesa costituisce un unicum in ambito europeo, prevedendo l’espresso coinvolgimento nel sistema dei controlli di una forza di law enforcement, qual è la Guardia di Finanza, che rappresenta la polizia economico-finanziaria, a competenza generale, del Paese.
Siglato il protocollo d’intesa tra Ministero dell’Economia e Guardia di Finanza a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Quanto alle modalità di collaborazione, è sancita la condivisione – anche mediante l’interoperabilità delle rispettive banche dati – di un importante patrimonio informativo, costituito da dati e informazioni sui soggetti attuatori, realizzatori ed esecutori degli interventi finanziati dal PNRR. È previsto, inoltre, che la Guardia di Finanza partecipi, con propri rappresentanti, alla c.d. “rete dei referenti antifrode”, istituita presso la Ragioneria Generale e costituita da referenti della Ragioneria stessa e delle citate Amministrazioni centrali. Nell’ambito di tale gruppo di lavoro, risulterà utile il confronto sulla base delle esperienze maturate sul campo, anche allo scopo di individuare i settori caratterizzati da maggiori profili di rischio di frode, pure per poter meglio calibrare, in ottica preventiva e mirata, i contenuti di bandi e/o avvisi pubblici da diramare.
In tale sede, potrà essere concordata, inoltre, l’esecuzione di interventi da parte del Corpo, anche in forma coordinata con le attività di controllo della Ragioneria Generale e delle Amministrazioni centrali.
Il memorandum testimonia, quindi, l’impegno di tutti gli attori in campo per preordinare le condizioni affinché l’opportunità rappresentata dalle ingentissime risorse del piano, possa dispiegarsi in maniera efficiente e tempestiva, conseguendo gli obiettivi di crescita e consolidamento economico che il piano stesso si prefigge.
Il pagamento spontaneo non preclude il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute
Il pagamento spontaneo non preclude il diritto del contribuente alla restituzione delle somme non dovute. In base a tale principio la CTR per la Lombardia, con sentenza n. 4084 del 11/11/2021, ha respinto l’appello del Comune che aveva impugnato la sentenza della CTP in cui era risultato soccombente. Nel caso in esame, con riferimento alla TARSU, alla TARES ed alla TARI, il contribuente, in aderenza ai principi di buona fede e di legittimo affidamento, aveva provveduto a versare al Comune i tributi determinati (con mero avviso di pagamento, avente natura di avvertimento e, pertanto, non riconducibile al novero degli atti impositivi e/o riscossivi) per ciascuna delle annualità 2012-2017, utilizzando i modelli di pagamento F24, nel rispetto delle scadenze previste dall’Ente. Solo successivamente all’intervenuto pagamento delle prefate somme il contribuente ha avuto modo di avvedersi che i versamenti eseguiti erano parzialmente indebiti, atteso che, nella determinazione della entità del tributo indicato, il Comune aveva attribuito alla superficie complessiva dell’immobile la medesima categoria di utenza non domestica (quella di “supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”), senza distinzione tra spazi adibiti ad attività commerciale (pari a 90 mq, effettivamente da ricondurre alla categoria applicata) e restanti locali invece adibiti ad attività di lavorazione e stoccaggio.
I giudici tributari ricordano come ai sensi dell’art. 1, comma 164, Legge n. 296/2006, il rimborso delle somme versate e non dovute può essere chiesto entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero dell’intervenuto accertamento alla restituzione. Come evidenziato dal giudice di legittimità (cfr. Cass. n. 5519/2009), i termini dal legislatore assegnati al contribuente per la presentazione della richiesta di rimborso presuppongono, comunque, che il pagamento del non dovuto (di cui si chiede la restituzione) sia avvenuto spontaneamente. In altri termini, può ritenersi e riconoscersi la preclusione alla restituzione solo laddove il pagamento sia stato effettuato in forza di un atto impositivo di poi divenuto definitivo.
Pertanto, nel caso di versamenti effettuati spontaneamente, in mancanza di alcun atto impositivo e/o immediatamente riscossivo, nulla osta, in aderenza alle disposizioni normative, alla richiesta ed al riconoscimento alla restituzione delle maggiori somme non dovute invece versate.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
In G.U. l’aggiornamento del piano dei conti integrato per le PA
È stato pubblicato in G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 25 novembre 2021 relativo all’aggiornamento dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell’articolo 5 del medesimo d.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. L’aggiornamento riguarda il Piano dei conti delle amministrazioni in contabilità finanziaria esclusi gli enti territoriali.
Il piano dei conti, come noto, è strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio ai fini del consolidamento e del monitoraggio delle entrate, delle spese, dei costi e dei ricavi, nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche In particolare, il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, è costituito dal quarto livello in fase di previsione e dal quinto livello in fase di gestione e a fini di consolidamento e monitoraggio. Le voci del piano dei conti sono definite anche in coerenza con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalità finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Dal 1° gennaio 2022 interessi legali all’1,25%
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura del saggio degli interessi legali è fissata all’1,25% (per il 2021 era stata fissata allo 0,01%). Lo stabilisce il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in G.U. n. 297 del 15-12-2021.
L’art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “misure di razionalizzazione della finanza pubblica” nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze possa modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
Autore: La redazione PERK SOLUTION