All’organo di controllo che non esegue in maniera adeguata e professionale la funzione di vigilanza può essere imputata una responsabilità sia per l’attività attiva, ovvero consistente nella errata dichiarazione di congruità delle previsioni di bilancio e della corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione, sia per l’attività omissiva ovvero omettendo consapevolmente di segnalare le gravi alterazioni contabili e le irregolarità delle procedure. Ne consegue che l’inesperienza del revisore al suo primo incarico non può assolutamente essere motivo per rendere pareri negativi, non giustificati e motivati, in quanto anche tale modus operandi potrebbe determinare dirette responsabilità in capo al revisore. È quanto evidenziato dal Ministero dell’Interno, con il parere del 13 dicembre 2021, in risposta ad una nota di un Comune, con la quale il Sindaco rappresenta la grave situazione conflittuale insorta con il Revisore. In particolare, viene segnalato il comportamento poco collaborativo del Revisore, che ha espresso la volontà di continuare a rendere pareri non favorevoli per non incorrere in eventuali responsabilità personali.
Autore: La redazione PERK SOLUTION