Corte dei conti. I Presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi

Con la delibera n. 241/2021 la Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna ha approvato le “Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005”.
L’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, come invero i commi 5-bis, 6-bis, 6-ter e 6-quater, costituisce la norma fondamentale cui riferirsi per la verifica, da parte dell’ente pubblico che intende affidare incarichi esterni e consulenze, della sussistenza dei presupposti necessari.
L’utilizzo della facoltà di ricorso all’esterno di incarichi professionali è pertanto soggetta a condizioni rigorose che devono trovare nella motivazione dei singoli provvedimenti l’indicazione dell’esigenza da soddisfare e l’esplicitazione delle risultanze dell’istruttoria, dalle quali emerga come la specifica esigenza non possa essere soddisfatta con il personale in servizio. Più specificamente l’Amministrazione pubblica può procedere al conferimento dell’incarico solo quando si riscontrino i seguenti presupposti di legittimità:
a) Straordinarietà e eccezionalità delle esigenze da soddisfare, nel caso in cui tale esigenza si caratterizzi per il fatto di esulare dalle comuni conoscenze dell’ufficio e l’ente non disponga di profili professionali adeguati, in quanto oggettivamente assenti ovvero non sufficientemente qualificati, rispetto alle eccezionali esigenze da soddisfare;
b) oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione stessa;
c) accertata impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, laddove l’ente è tenuto a dimostrare con una congrua ed esaustiva motivazione, anche con richiami di atti e determinazioni approvate dall’ente, l’effettiva impossibilità di utilizzo del personale dipendente;
d) temporaneità e alta qualificazione, la prestazione deve essere di natura temporanea (l’incarico deve essere a tempo determinato) e altamente qualificata (esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria); in altri termini è possibile ricorrere agli incarichi esterni esclusivamente per ottenere prestazioni altamente qualificate;
e) la predeterminazione preventiva di durata, oggetto e compenso della collaborazione, il rapporto instaurato non è di tipo subordinato; nei contratti non si deve più indicare il luogo di svolgimento della prestazione. Non può essere demandato ad un successivo provvedimento, la determinazione del compenso posto che altrimenti ciò determinerebbe un’assoluta incertezza sulla spesa. È considerato illegittimo, infatti, un incarico in cui sia carente il dato circa il compenso con un rinvio in bianco ad un futuro atto di liquidazione;
f) procedura comparativa per la scelta del collaboratore, la P.A. deve procedere con un avviso pubblico obbligandosi a valutare, semmai, anche solo esclusivamente i curricula pervenuti. Selezionato il contraente, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire con forma scritta.

Le linee guida si soffermano anche sugli obblighi di invio alla Corte dei conti degli atti di spesa, di importo superiore a 5.000 euro, relativi a studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 151/2021/SRCPIE/PRSE, in relazione all’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 di un Comune, ha accertato, tra gli altri rilievi, l’errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato al risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio 2019, in quanto non conforme a quanto previsto dal punto 3.3. e dall’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118 del 2011. In particolare, è stata ritenuta non conforme alla richiamata normativa l’intenzione dell’Ente di finanziare l’importo del rischio di inesigibilità, oltre che con il FCDE già accantonato, anche mediante l’iscrizione di ulteriori ipoteche sui beni della Società debitrici del Comune.

Il Collegio ha disposto che il Comune provveda a rideterminare il Fondo crediti di dubbia esigibilità e a riapprovare i prospetti dei risultati di amministrazione dei rendiconti degli anni 2019 e 2020 (previa verifica, per l’ultimo rendiconto approvato, della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità) e che, consequenzialmente alla suddetta operazione e ove ne risulti una parte disponibile negativa, provveda al ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell’art 188 del TUEL.

Riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in caso di mancato accantonamento del FAL

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, deliberazione n. 152/2021/SRCPIE/PRSE, nell’esaminare la relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2019 di un Comune ha rilevato diverse criticità, tra le quali il mancato accantonamento del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, con la conseguente errata determinazione delle relative quote disponibili, ancorché l’ente abbia in corso un piano di restituzione di un’anticipazione di liquidità ex D.L. n. 66/2014 di euro 65.500,00, il cui debito residuo di parte capitale al 30/04/2021 ammonta ad euro 54.051,41.
La Sezione, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ricorda che l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL; modifiche recepite nel principio contabile della contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2021 (par. 3.20-bis) in occasione del tredicesimo correttivo apportato con D.M. del 1° settembre 2021.
Per effetto delle modifiche, gli enti locali sono tenuti: i) ad iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.
La Corte, nel rilevare la non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del D.L. n. 66/2014, atteso il mancato accantonamento del relativo fondo e la conseguente alterazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, ha “invitato” l’ente alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, provvedendo al ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell’art. 188 del TUEL, ove, a seguito della riapprovazione del suddetto prospetto dimostrativo, emerga una parte disponibile negativa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo quote delle risorse del fondone covid in favore di Fondazioni

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 282/2021, ritiene possibile utilizzare una quota delle risorse erogate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, c.d. Fondone covid, per effettuare trasferimenti in favore della fondazione (che nel caso di specie gestisce una Residenza Sanitaria Assistenziale ed un Centro Diurno Integrato), al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica.
La Sezione ricorda che l’obiettivo del fondo è quello di attribuire agli enti locali delle risorse in grado di compensare la perdita di gettito subita a causa dell’emergenza pandemica, evitando che la riduzione delle risorse disponibili possa interferire con la capacità degli enti di realizzare le funzioni fondamentali agli stessi attribuite. La possibilità di destinare tali risorse in favore di una fondazione che, per effetto dell’emergenza pandemica, abbia dovuto far fronte a maggiori spese ed a minori entrate deve essere valutata alla luce dei principi generali in tema di assegnazione di contributi economici.
È pertanto astrattamente possibile per un comune utilizzare una quota delle suddette risorse per effettuare trasferimenti in favore delle fondazioni, a condizione che queste ultime concorrano all’esercizio delle funzioni fondamentali del comune stesso ed al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza pandemica. Per effettuare il trasferimento è, tuttavia, necessario che il comune, con riferimento alla situazione concreta, valuti l’effettiva ricorrenza di tutti i presupposti ai quali la consolidata giurisprudenza contabile subordina l’erogazione di contributi pubblici al fine di assicurare il perseguimento delle funzioni fondamentali assegnate all’ente e la corretta gestione delle risorse pubbliche erogate.
È necessario, per la Corte, che i rapporti fra la fondazione e l’ente locale siano disciplinati da una specifica convenzione, nel cui ambito inquadrare i contributi che l’ente locale eroga allo scopo di incrementare il patrimonio della fondazione e così contribuire al raggiungimento dello scopo della fondazione, escludendo in ogni caso che le risorse possano essere utilizzate per il ripiano di perdite pregresse ed assicurando al contempo una adeguata rendicontazione dell’attività svolta che consenta di verificare che le risorse attribuite sono state effettivamente utilizzate per gli scopi previsti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Anac, attiva la piattaforma procedura per il monitoraggio dei piani anticorruzione

L’ANAC informa che è attiva la procedura di acquisizione dei dati relativi al monitoraggio dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente al triennio 2021-23.
I Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono utilizzare la piattaforma di acquisizione dei dati sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per inserire i dati relativi ai piani triennali 2021-23, disponibile tramite il servizio on line ‘Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza’
L’acquisizione dei dati avviene esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità per cui non è richiesto il caricamento sulla Piattaforma PTPCT, l’invio o la comunicazione ad ANAC di alcun documento predisposto dalle amministrazioni/enti.
Una volta completato l’inserimento di tutti i moduli previsti dalla piattaforma, sarà possibile effettuare l’export della Relazione Annuale che viene automaticamente generata dal sistema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Ministero Interno, chiarimenti su incompatibilità del consigliere comunale

Sussiste la causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2), nel caso di un consigliere comunale neo eletto, ex dipendente dell’ente in quiescenza, il quale risulta assegnatario dell’alloggio riservato al custode di un centro sportivo comunale quale contropartita contrattuale a prestazioni lavorative in favore del comune stesso. È quanto rappresentato dal Ministero dell’Interno in risposta ad un quesito di un Comune in ordine alla eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 2), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Nel caso rappresentato è emerso che tra il predetto amministratore e l’ente locale è stato sottoscritto un regolare contratto individuale, rinnovabile, approvato con deliberazione di giunta, per lo svolgimento delle attività di custodia e manutenzione del centro sportivo comunale. Il consigliere neo eletto è di fatto titolare dell’affidamento del servizio di custodia e manutenzione di una infrastruttura sportiva, avendone come contropartita la fruizione di un alloggio comunale. Ciò è stato ritenuto ammissibile sulla base di una specifica regolamentazione datasi dall’ente locale sui servizi inerenti la gestione degli immobili comunali. Nella vicenda appare evidente l’interesse personale del consigliere neo eletto all’esercizio del predetto servizio con il conseguente, potenziale conflitto con l’interesse pubblico cui egli è tenuto a tutelare e a perseguire nell’espletamento del mandato di consigliere comunale. Il Ministero ritiene che nel caso in parola possa configurarsi l’ipotesi di incompatibilità prevista nel predetto art. 63 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION