Affidamento attività di progettazione di opere con disponibilità finanziaria limitata

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 270/2021, in risposta ad un quesito in merito alla possibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 4, del D.L. n. 32/2019 (convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019), di procedere, fino al 31 dicembre 2023, all’affidamento delle attività di progettazione di opere, anche qualora sia presente una disponibilità finanziaria limitata soltanto alle suddette attività e, quindi, in assenza del finanziamento dell’intera opera, ha ricordato che gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che quest’ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione.

L’articolo 1, comma 4, del d.l. n. 32/2019 (decreto Crescita) prevede, infatti, che “Per gli anni dal 2019 al 2023 soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. Il successivo comma 5 dispone, inoltre, che “I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo”. La finalità del legislatore è chiaramente quella di dare la possibilità agli enti attuatori di disporre – pur nel rispetto dei principi di buona e sana amministrazione più avanti evidenziati – di un “parco progetti” che permetta di accedere ai finanziamenti esterni, spesso non intercettati dalle amministrazioni pubbliche proprio per l’assenza anche di un livello minimo di progettazione cantierabile. La strategicità che assume, nella volontà legislativa, tale norma derogatoria, nell’ottica dell’accelerazione degli appalti, della crescita del sistema Paese e, sicuramente, al fine di far fronte alle notevoli sfide del PNRR, trova conferma nella previsione dell’art.52, comma 1, lettera a), punto 4, del D.L 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n.108, che ha prorogato a tutto il 2023 (già rinviato al 2021, con D.L.n.183/2020), la disposizione di cui all’art.1, comma 4, del D.L. n. 32/2019, originariamente valida solamente per il biennio 2019-2020.

Per la Sezione, la possibilità di avviare le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione anche in assenza delle risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dell’opera nella sua interezza, deve comunque avvenire nel rispetto di alcune regole di carattere generale:

  1. l’affidamento degli incarichi di progettazione deve trovare apposita copertura nei documenti contabili dell’Ente, stante, tra l’altro, la previsione dell’articolo 24, comma 8 bis, del D.lgs. n. 50/2016;
  2. il conferimento degli incarichi di progettazione deve ritenersi giuridicamente ammissibili, ove, motivatamente, la Pubblica amministrazione dimostri l’assenza e/o l’insufficienza di personale tecnico che possa, internamente, provvedere a tale progettazione, strumentale alla realizzazione dell’opera pubblica;
  3. l’incarico di progettazione, pur dotato dell’adeguata copertura finanziaria, non sia fine a stesso, con le conseguenze erariali che ciò potrebbe comportare, ma è necessario che sia strumentale alla realizzazione di opere di interesse generale, aventi una probabile e ragionevole fattibilità sia in termini tecnici che finanziari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Garante privacy, il super green pass non va chiesto nei luoghi dove la legge non lo prescrive

Il Garante per la privacy, a seguito di segnalazioni di cittadini che lamentano l’uso da parte di albergatori o datori di lavoro dell’app per il green pass rafforzato invece che la versione base, ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali. In questo modo chi ha effettuato un tampone e può quindi legittimamente accedere all’albergo o al luogo di lavoro, si vede precluso l’ingresso perché la sua certificazione verde risulterà non valida.
L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo.
L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

 

Agid, Aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale per l’informatica nella PA

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato l’aggiornamento 2021-2023 del Piano triennale per l’informatica nella PA, redatto in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale e PagoPA S.p.A. e con il contributo di molte amministrazioni centrali, regioni e città metropolitane. Il documento è stato, inoltre, condiviso e ha recepito le osservazioni della Conferenza permanente delle Regioni e Province Autonome, dell’Unione delle Province e dell’Associazione nazionale comuni italiani.
In considerazione del mutato contesto legato all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR in materia di trasformazione digitale, il documento è stato notificato alla Commissione Europea, passaggio aggiuntivo nell’iter di adozione del Piano rispetto alle precedenti edizioni.
A conclusione della procedura, il Piano sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
Il Piano triennale 2021-2023, in continuità con la precedente edizione, consolida l’attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati attesi, rappresentando sempre di più una vera e propria guida operativa per tutte le amministrazioni.
L’aggiornamento introduce alcuni elementi di novità, tra i quali:
– la previsione di obiettivi e risultati attesi connessi all’attuazione del PNRR al quale il Piano triennale si collega attraverso specifici progetti come il Single Digital Gateway (SDG) e la Piattaforma Nazionale Dati (PDND). In particolare, allineando i propri obiettivi, risultati e linee di azione al PNRR, il Piano costituisce uno strumento a supporto delle s amministrazioni centrali e locali nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.
– l’attenzione al tema della vigilanza: l’aggiornamento 2021-2023 del Piano si pone infatti come ponte verso l’adozione di un nuovo modello di vigilanza attiva e collaborativa coerente con il nuovo mandato istituzionale dell’Agenzia in materia di accertamento delle violazioni e sanzionatorio in riferimento agli obblighi di transizione digitale.
Dal punto di vista della struttura l’aggiornamento 2021-2023 riprende e conferma l’impostazione complessiva della precedente edizione.
Per garantire il raccordo rispetto al Piano 2020-2022 e supportare le PA nella lettura del documento:
– all’interno di ciascun capitolo vengono indicate le linee di azione in capo ai diversi attori istituzionali che sono state concluse;
– nel capitolo 9 è presente uno schema che sintetizzata i cambiamenti introdotti a livello di Risultati Attesi e Target per ciascun Obiettivo a seguito dalle recenti novità a livello strategico;
– è stato elaborato, e sarà disponibile a breve online, un report contenente informazioni sullo stato di attuazione e sugli output delle Linee del Piano triennale 2020-2022 e il loro riallineamento nella nuova edizione.

Anac, No al progetto donato con parcelle da pagare ai progettisti

Un Comune non può accettare la donazione di un progetto, se questo implica poi in caso di utilizzo il pagamento di parcelle a favore dei progettisti. E’ quanto ha stabilito dall’Anac (Atto del Presidente del 19 novembre 2021), intervenendo sulla decisione di un Comune di accettare la donazione di un progetto.

Invece di indire un concorso di idee sull’utilizzo futuro del parco, il Comune ha invitato i possibili concorrenti a presentare proposte preliminari di intervento. Decisione “inusuale”, secondo Anac, che ha evidenziato come il progetto presentato dai progettisti costituisca già il primo stadio della fase progettuale, con implicazione di interventi successivi in capo all’amministrazione comunale. Quindi, non una semplice proposta ideativa, come avviene nei concorsi di idee, ma un progetto vero e proprio, definito, che si configura quindi come un servizio di ingegneria e architettura, implicando di conseguenza il pagamento di parcelle ai progettisti.

Secondo Anac, le modalità scelte dal Comune costituiscono una violazione del principio di libera concorrenza e di equo compenso, poiché il corrispettivo da porre a base d’asta deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa.

Nel procedimento avviato nei confronti del Comune, Anac rileva che tale modo di procedere dà luogo a indebito vantaggio a favore di un soggetto a discapito dei concorrenti. E ciò a prescindere se realmente vi sia stato un atteggiamento di favore verso un concorrente, determinato da contiguità con l’amministrazione appaltante. Per tale motivo l’Autorità mette in guardia richiamando le amministrazioni comunali a valutare sempre negli affidamenti di incarichi se vi sia oggettiva disomogeneità delle posizioni di partenza. Questo per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, indispensabili nell’agire della Pubblica Amministrazione.

 

Ifel, aggiornamento assegnazioni ai Comuni

L’IFEL ha pubblicato una nota informativa con i riparti di risorse recenti, di cui i principali passati all’esame della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 18 novembre scorso, con l’indicazione delle assegnazioni a ciascun Comune e anticipando tale informazione nei casi in cui i relativi comunicati siano ancora in corso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Interno.

Sono in fase di definizione le seguenti assegnazioni:
a) rimborsi anno 2021 per minori introiti da addizionale comunale Irpef (art 1 l. 244/07 e art 2 dl 93/08) e da cedolare secca su affitti (art. 3 d.lgs. 23/2011);
b) rimborso per la perdita di gettito connessa all’esonero, per l’anno 2021, dal pagamento del canone unico patrimoniale per i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (spettacolo viaggiante e attività circensi).