Utilizzo dei proventi della tassa di soggiorno per gli enti in dissesto finanziario

L’utilizzo dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, da parte degli enti in dissesto finanziario, per spese predefinite di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, in quanto deroga normativamente prevista al principio di unità del bilancio, risulta compatibile con lo stato di dissesto dell’ente locale e, segnatamente, con l’art. 259, comma 5, del Tuel. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 154/2021.
L’art. 259 fa riferimento all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l’attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, ai sensi del comma 5, l’ente locale è tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.
Nel merito, la Sezione evidenzia come la possibilità di applicazione dell’imposta di soggiorno anche nei comuni in stato di dissesto abbia trovato conferma nella giurisprudenza contabile che, tuttavia, ha accolto un orientamento più restrittivo (cfr. Corte dei conti sez. contr, Toscana n.28/2015). Essendo, quindi, l’imposta di soggiorno un tributo di scopo stabilito da un vincolo legislativo, i relativi proventi devono essere necessariamente destinati alle spese previste dalla suddetta norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente e ciò pur in costanza di una situazione di dissesto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Sottoscrizione relazione di fine mandato nel caso di annullamento delle operazioni elettorali

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2021/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, ha enunciato il seguente principio di diritto: «All’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e, in particolare, dell’atto di proclamazione degli eletti si applica il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. L’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato sussiste in capo al commissario e la relazione dovrà riguardare sia il periodo del mandato elettivo oggetto dell’annullamento giurisdizionale sia il periodo della gestione commissariale».
Il dubbio interpretativo della Sezione regionale trae origine da una richiesta di parere presentata dal commissario prefettizio di un Comune, le cui elezioni amministrative sono state oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato, sezione III, 22 luglio 2020, n. 4689, che, in riforma della sentenza di primo grado, resa dal Tar Lazio, sez. Latina, 4 luglio 2019, n. 475, ha annullato le operazioni elettorali svoltesi in quel Comune in data 10 giugno 2018, nonché il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e consigliere comunale del 12 giugno 2018.
La Sezione – chiarito che, anche in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, sussiste l’obbligo della relazione di fine mandato, disciplinato dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 – evidenzia che, per esigenze di trasparenza e di piena rendicontazione a favore della collettività amministrata, la relazione debba riguardare sia il periodo oggetto dell’annullamento giurisdizionale, sia il periodo della gestione commissariale, e il soggetto tenuto a tale adempimento è il commissario prefettizio.
Mentre lo scioglimento anticipato dell’organo consiliare opera ex nunc e non mette in discussione la genuinità delle operazioni elettorali, l’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali opera retroattivamente, togliendo efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Concessione contributo a valere sul fondo di rotazione per gli enti in procedura di riequilibrio

Con comunicato del 9 dicembre 2021, la Direzione centrale della Finanza Locale informa che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Ministero dell’interno, del 25 novembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 6 dicembre 2021 con il n. 3247, recante: «Concessione ai comuni, a seguito di apposita attestazione, di 200 milioni di euro, di cui all’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per il pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all’acquisizione di servizi e forniture, già impegnate».

L’allegato A, con l’indicazione degli enti locali assegnatari.