Servizio Orientamento PNRR Comuni

Il Servizio Orientamento PNRR Comuni è lo strumento di informazione e orientamento, realizzato da IFEL in stretto raccordo con ANCI, che offre ai Comuni italiani un quadro aggiornato e tempestivo di tutte le opportunità di finanziamento a loro dedicati previste dal PNRR.
Il portale ha l’obiettivo di supportare Comuni nelle decisioni di investimento nonché quello di essere un utile strumento operativo per programmare le iniziative progettuali da candidare a finanziamento di avvisi e bandi pubblici previsti dal PNRR.
Inoltre, esso offrirà informazioni qualificate su tutte le misure i cui progetti di investimento siano individuati tramite procedure, previste da appositi atti normativi (es. leggi di finanziamento, decreti, riparti, ecc.), che prevedano un’assegnazione di risorse per perseguire specifiche finalità di sviluppo.
Obiettivo principale del servizio è di fornire informazioni mirate e di qualità ai comuni: selezionando quelle di loro interesse, mettendo in connessione le diverse linee e misure che dai ministeri titolari delle missioni PNRR sono affrontate in modo settoriale, producendo analisi e riflessioni che li aiutino a collocare i finanziamenti in una visione complessiva di sviluppo locale, consentendo infine di anticipare la programmazione degli interventi grazie a info di prima mano acquisite nell’ambito della concertazione inter-istituzionale condotta da ANCI.

PNRR: I Sindaci dovranno spendere 40 miliardi di euro

Con il PNRR ammontano a 66,4 miliardi le risorse destinate agli enti territoriali, si tratta di quasi il 35% dei 191,5 miliardi messi a disposizione dall’Unione Europea al nostro Paese.
I Sindaci, in particolar modo, saranno chiamati a giocare un ruolo importantissimo, visto che di questi 66,4 ne dovranno “gestire” ben 40 miliardi. E non sono pochi, soprattutto quelli a capo dei Comuni medio piccoli, che da tempo denunciano che con gli organici ridotti all’osso sarà un’impresa ardua spendere bene e presto tutte le risorse a disposizione.
E’ questo il principale risultato emerso da una elaborazione realizzata dall’Ufficio studi della CGIA per conto di ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, che rappresenta 3726 Comuni in tutt’Italia1, il 47% del totale. Si tratta di risorse destinate in senso lato e per larga maggioranza ai Comuni e Città Metropolitane che tuttavia, in modo residuale, potrebbero anche essere utilizzate per Province, Regioni, Autorità d’Ambito ecc.
Complessivamente queste risorse rappresentano il 20% del PNRR. Importante il ruolo dei Comuni nella realizzazione delle Missioni 5 “Inclusione e coesione” e Missione 4 “Istruzione e Ricerca” impiegando rispettivamente oltre la metà (57,5%) e quasi un terzo (31,6%) delle risorse del PNRR per quelle specifiche Missioni.
La Missione 5 “Inclusione e coesione” destina risorse per l’attuazione di politiche per il lavoro, e per il territorio ed è proprio sotto quest’ultimo aspetto che gli enti territoriali sono chiamati ad intervenire. I Comuni e gli altri enti parteciperanno come soggetti attuatori ai bandi al fine di effettuare interventi di rigenerazione urbana e social housing e di rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali a favore dei cittadini, tutelando i soggetti senza fissa dimora, promuovendo lo sport quale strumento di inclusione sociale, supportando la strategia nazionale a favore delle aree interne, valorizzando i beni confiscati alle mafie. Un intervento prezioso che vedrà i Comuni mettere in campo le proprie conoscenze e professionalità proprio nelle materie di loro competenza.
La Missione 4 che mira a rafforzare l’Istruzione e la ricerca quali basilari condizioni per garantire lo sviluppo di un sistema economico, interviene sull’intero ciclo di formazione sino ad arrivare all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In questo contesto ai Comuni è dato il compito di potenziare l’offerta dei primi gradi istruzione (asili nido, scuole d’infanzia) sia intervenendo sulle infrastrutture (edifici scolastici e strutture sportive) che sulla qualità del servizio, in questo senso va letto l’estensione del tempo pieno e il maggior utilizzo delle mense (Fonte CGIA Mestre).

Aran, progressioni verticali e istituti contrattuali maturati e non goduti

L’Aran, con l’orientamento applicativo CFL141, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018).
Con riferimento alla questione posta in esame, l’Autorità conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita negli orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali.
Il passaggio alla Categoria superiore non comporta alcuna novazione del rapporto di lavoro, e di conseguenza al lavoratore interessato dovrà riconoscersi la trasposizione, nonché il godimento, di tutti quegli istituti che hanno avuto maturazione prima della progressione e non siano stati fruiti.
Diversamente avviene, nel caso di concorso pubblico, a prescindere dal fatto che esso avvenga con o senza riserva di posti per il personale di ruolo. Il lavoratore infatti, una volta superato il concorso, instaura con l’Amministrazione un nuovo rapporto di lavoro, diverso per natura e contenuti da quello di cui precedentemente era titolare con la stessa. Questa novazione del rapporto comporta, in questo caso, l’estinzione del precedente rapporto di lavoro con il conseguente venir meno anche di tutte le situazioni soggettive che in esso trovavano il proprio fondamento.
In conformità a tale impostazione, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali:
– il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018);
– l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obbligo di trasparenza per le progressioni di carriera del personale dipendente

Le procedure selettive interne che determinano il passaggio in un’area superiore, cd. progressioni verticali, rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013. Ciò in ragione della ampia formulazione dell’art. 19 che, al co. 1, rinvia al “reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione” nonché degli orientamenti giurisprudenziali che per dette procedure
configurano una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione. Le procedure selettive interne che determinano un passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria, cd. progressioni orizzontali, sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 19 “Bandi di concorso” del d.lgs. 33/2013, in quanto procedure a carattere meritocratico connesse alla valutazione dell’apporto individuale
del lavoratore e non soggette al principio del pubblico concorso. È quanto prevede la delibera Anac n. 775 del 10 novembre 2021.

La delibera evidenzia come nel caso di progressioni verticali si configura una vicenda assimilabile ad una vera e propria assunzione, venendo in rilevo una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, con conseguente soggezione alla regola del pubblico concorso enunciata dal co. 4 dell’art. 97 della Costituzione (fra le altre, Corte Cost. sentenze n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002; sentenza 23.7.2002,
n. 373; sent.195/2010; sent. 9 novembre 2006 n, 363; Cass. Sezioni Unite 15 ottobre 2003, n. 15403; Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2010, n. 4313; Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2774). Il termine “assunzione” è quindi correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, atteso che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale esso stesso implica un ampliamento della pianta organica (cit. SS. UU sentenza n. 15403 /2003).

In tema di progressioni orizzontali, diverse sono le pronunce dei giudici che, in via generale, hanno distinto tra mobilità orizzontale all’interno delle aree di appartenenza – da finanziare con le risorse destinate alla contrattazione integrativa – e progressioni di carriera, consistenti nell’inquadramento in un’area superiore (cfr. a riguardo, Corte dei conti, Relazione 2010 sul costo del lavoro pubblico, p. 27).
La giurisprudenza ha altresì precisato che le procedure che determinano il mero passaggio di livello nell’ambito della stessa area o categoria si fondano essenzialmente sul sistema premiante connesso alla valutazione dell’apporto individuale passato e potenziale del lavoratore (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Ordinanza 7 dicembre 2020 n. 27932).Tali procedure sono ricondotte a vicende meramente modificative del rapporto di lavoro, che non risultano soggette al principio del pubblico concorso (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent 6 giugno 2017, n. 13981; cit SS. UU sentenza n. 15403 /2003 – Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1355, 1356 e 1357 del 2005).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte Costituzionale, assicurare ai cittadini la possibilità di eleggere i sindaci delle Città metropolitane

L’attuale disciplina sui sindaci delle Città metropolitane è in contrasto con il principio di uguaglianza del voto e pregiudica la responsabilità politica del vertice dell’ente nei confronti degli elettori. Spetta però al Legislatore, e non alla Corte costituzionale, introdurre norme che assicurino ai cittadini la possibilità di eleggere, in via diretta o indiretta, i sindaci delle Città metropolitane.
È quanto si legge nella sentenza n. 240/2021 con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla riforma degli enti di area vasta varata nel 2014 con la legge Delrio, e sulle corrispondenti norme della Regione Siciliana, secondo cui il sindaco delle Città metropolitane non è una carica elettiva poiché si identifica automaticamente con il sindaco del Comune capoluogo, a differenza del presidente della Provincia, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio.
Le questioni sollevate dalla Corte d’appello di Catania sono state dichiarate inammissibili perché richiedevano un intervento di sistema, di competenza del Legislatore. La Corte costituzionale ha tuttavia evidenziato come la normativa attualmente vigente «non sia in sintonia con le coordinate ricavabili dal testo costituzionale» circa l’uguaglianza del voto dei cittadini e la responsabilità politica del vertice della Città metropolitana. La necessità di un riassetto normativo del settore, si legge nella sentenza, è dovuta anche al fatto che la mancata abolizione delle Province, a seguito del fallimento del referendum costituzionale del 2016, ha reso «del tutto ingiustificato» il trattamento attualmente riservato agli elettori residenti nella Città metropolitana.

IFEL, le novità su PCC e FGDC per la riduzione dei tempi di pagamento

L’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento sulle nuove modalità di calcolo degli indicatori che fanno scattare l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC),  ed illustra le ulteriori nuove previsioni che mirano a favorire il rispetto dei tempi di pagamento delle PA, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti. Il comma 2 dell’articolo 9 del dl n. 152/2021 modifica, rendendola più incisiva, la disciplina delle misure di garanzia per la tempestività dei pagamenti della PA di cui all’articolo 1, commi 858 e seguenti, della legge n. 145/2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION