DL Fiscale, agevolazione IMU prima casa dei coniugi

Il Senato ha votato la fiducia posta dal Governo sul D.L. n. 146/2021, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, collegato alla Legge di Bilancio 2022 (DL 146/2021). Il provvedimento passa alla Camera, dove i lavori sono fissati in calendario a partire dal 13 dicembre. Il decreto deve essere convertito in legge entro il 20 dicembre.
Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulle agevolazioni IMU per l’abitazione principale nell’ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Con le modifiche proposte si chiarisce che, ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili presenti in comuni diversi.
Viene modificato l’articolo 1, comma 741, della legge di bilancio 2020, che contiene la disciplina dell’IMU “prima casa” per i componenti del medesimo nucleo familiare. La disciplina vigente prevede (lettera b) del comma 741) che per abitazione principale – esente da IMU, a specifiche condizioni – si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ove i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichino per un solo immobile.
Per effetto delle modifiche proposte, se i membri del nucleo familiare hanno stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare scelto dai componenti del nucleo familiare, sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano ubicati in comuni diversi.
Al riguardo, la relazione illustrativa che accompagna l’emendamento chiarisce che le norme intendono superare l’interpretazione del MEF resa con la circolare n. 3/DF del 2012 in cui viene affermato che “il legislatore non ha, però, stabilito la medesima limitazione nel caso in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”, sia gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione (ordinanze n. 4166 del 2020 e n. 4170 del 2020). La Corte ha affermato infatti che, nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l’esenzione non spetta in nessun caso se i comuni sono diversi, creando quindi una disparità di trattamento tra i coniugi che hanno stabilito una diversa residenza nello stesso comune (per i quali spetta per un solo immobile, ai sensi dell’attuale configurazione del comma 741) e quelli che invece l’hanno fissata in comuni diversi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

UNSCP, escludere la spesa dei segretari dai limiti di spesa del personale

L’Unione Nazionale dei segretari comunali e provinciali – sezione Lombardia – articola una proposta da offrire al Legislatore per favorire l’assunzione di nuovi segretari comunali.

A fronte di una importante riduzione dei segretari in servizio, registrata negli ultimi dieci anni, sono state recentemente avviate alcune procedure concorsuali finalizzate all’iscrizione nella fascia iniziale dell’Albo di 808 nuovi segretari comunali. Tali nuovi segretari comunali prenderanno presumibilmente servizio nel triennio 2022-2024 ma, per favorire l’effettività di tali assunzioni, è di fondamentale importanza introdurre idonee soluzioni normative.
L’Unione della Lombardia ritiene, in particolare, che la spesa del segretario comunale e provinciale (quanto meno quella relativa alle nuove assunzioni) vada esclusa dal calcolo degli attuali imiti alla spesa di personale degli enti locali.
D’altro canto, l’assunzione di segretari comunali e provinciali è (già) autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa richiesta del Ministero dell’interno – ex AGES nell’ambito di un budget commisurato al 100% delle cessazioni dell’anno precedente. Appunto perché programmata e autorizzata dallo Stato, la spesa del segretario non necessita di essere inquadrata negli atti di autorizzazione alle assunzioni propri delle amministrazioni locali, ovverosia i programmi triennali del fabbisogno del personale.
Per altro, va considerato che le nuove assunzioni negli enti locali effettuate in attuazione del d.m. 17 marzo 2020 non vengono considerate nel calcolo del limite di spesa del personale ai sensi dell’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sono accompagnate dall’adeguamento, in aumento, del trattamento accessorio del personale al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite. Ai comuni “virtuosi”, è consentito quindi incrementare la spesa di personale per le nuove assunzioni oltrepassando i limiti di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite del trattamento accessorio 2006.

Arconet, contabilizzazione riduzione e utilizzo del FAL

La Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021, fornisce chiarimenti in merito alla contabilizzazione della riduzione e dell’utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell’art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Come noto, l’art. 52, del DL n. 73/2021, emanato in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 80 del 29 aprile 2021, e in particolare il comma 1-ter detta nuove disposizioni per la rappresentazione contabile nei bilanci di previsione e nei rendiconti della gestione del FAL. Nello specifico, dall’esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti: i) a iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti); ii) a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato ai sensi del comma 1; iii) ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»; iv) a dare evidenza, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL stesso.

In applicazione di tale norma, a decorrere dall’esercizio 2021, la Commissione chiarisce che gli enti locali non possano più ridurre il FAL in bilancio, applicandolo in entrata per l’importo accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio precedente ed iscrivendolo in spesa per un importo pari a quello stanziato in entrata ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio, ma riducono il FAL solo “in sede di rendiconto”, nell’allegato a) e a/1), ed applicano la quota liberata al bilancio di previsione dell’esercizio successivo.

Al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”.

Pertanto, a decorrere dal rendiconto 2021:

  • nell’allegato a) – “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – è iscritto il FAL per un importo pari a quello dell’esercizio precedente ridotto della quota capitale rimborsata nell’esercizio e, tra “gli altri accantonamenti” è accantonata la quota liberata come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità”;
  • nell’allegato a/1 – “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, nella colonna d) “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto”, sono registrati sia la riduzione del FAL nell’apposita voce, sia l’accantonamento della quota liberata tra gli “altri accantonamenti”.

Per maggiori approfondimenti, la Commissione rinvia all’esempio di contabilizzazione del FAL consultabile nel Resoconto della riunione del 17 novembre 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION