Eventuale incompatibilità tra ruolo di revisore e quello di co-redattore del piano di risanamento della società partecipata dall’ente

Vi è l’esigenza di garantire l’indipendenza del revisore incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo. È questa, in sintesi, la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere con la quale è stato chiesto se sussista incompatibilità fra il ruolo di revisore dei conti del comune e quello di co-redattore del piano di risanamento di una società partecipata del comune, laddove il revisore compare in qualità di componente del gruppo di lavoro della società di consulenza cui è stato affidato, da parte della in-house, l’incarico di redigere il piano di risanamento della stessa.
Considerato che l’incarico del collegio dei revisori è iniziato il primo luglio 2021 e che il piano di risanamento della in-house è datato agosto 2021, anche se l’attività di co-redattore del piano di risanamento non è di carattere “continuativo” e l’incarico non è stato affidato direttamente dalla società al professionista, sarebbe stato quantomeno opportuno, per il Ministero, che il revisore evitasse ogni qualsivoglia situazione che potrebbe mettere in discussione il buon andamento della funzione di revisione economico-finanziaria. Ricorda che secondo il recedente orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’art. 2399, primo comma del c.c., è incompatibile la posizione del revisore con l’esercizio di attività tali da comprometterne l’indipendenza nell’esercizio delle funzioni di controllo, e in particolare quando il controllore è direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.
A supporto di tale orientamento circa l’indipendenza del revisore dell’ente locale dalla partecipata, sono anche le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 18, del decreto legge n.138 del 2011, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, secondo il quale “In caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società cosiddette in-house…, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso sono sottoposti, secondo modalità definite dallo statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni”.
Pertanto, sarà cura dell’ente richiedere al revisore interessato di integrare la propria attestazione di incompatibilità, rilasciata al momento dell’accettazione dell’incarico, precisando il proprio ruolo nella redazione del piano di risanamento della in-house e le tempistiche della formulazione dello stesso in funzione della nomina nel collegio di revisione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Dossier Camera, Monitoraggio dell’attuazione del Pnrr

Pubblichiamo il documento redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati relativo al monitoraggio dell’attuazione del Pnrr. Il documento illustra gli investimenti e le riforme previsti nel PNRR italiano, approvato con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 20211, indicando, per ciascuno di essi, gli elementi essenziali relativi agli obiettivi perseguiti, alle risorse stanziate, alla tempistica e ai soggetti coinvolti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pnrr, accordo Governo-Anci: più spazi per assunzioni e fondi per i Comuni

Più risorse economiche, più spazi per le assunzioni, più semplificazioni. Sono questi i punti dell’intesa raggiunta al termine dell’incontro tra Governo e Anci, che si è svolto Palazzo Chigi.
L’accordo suggella il lavoro tecnico che si è svolto nelle scorse settimane. Esso si traduce in un pacchetto di interventi normativi tesi a superare le criticità oggi esistenti e a soddisfare la domanda di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e all’esigenza di assumere personale e professionalità tecniche qualificate, necessità emersa ancora più chiaramente in correlazione all’aumento agli impegni che il Paese ha assunto con il Pnrr.
Una risposta composita, da attuare in via normativa e in parte amministrativa, che consentirà a Comuni, cosi come alle Città Metropolitane e Province nei prossimi cinque anni, durante l’arco del PNRR, di disporre di ulteriori canali di acquisizione delle professionalità necessarie.
Il pacchetto deciso prevede, tra le altre, le seguenti misure:

– Nuovi spazi assunzionali per i Comuni che realizzano interventi del PNRR
Si creano nuovi spazi assunzionali per contratti a tempo determinato e si scavalca il vincolo della non superabilità della spesa sostenuta nel 2009
A ciò si aggiunge che a partire dal 2022 sono previste importanti e crescenti risorse finanziarie in favore dei Comuni.

– Fondo per piccoli Comuni
Si istituisce un Fondo di 30 milioni per piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti, che, nonostante i nuovi spazi assunzionali resi disponibili, non abbiano risorse finanziarie utilizzabili.

– Fondo per Comuni del Sud
Si stanziano 67 milioni per assunzioni di professionisti e esperti da destinare a Comuni nel Mezzogiorno.

Con un emendamento al decreto legge 152 sul PNRR, attualmente in fase di conversione alla Camera, per i Comuni italiani sarà possibile assumere, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, fino a 15mila persone con qualifiche non dirigenziali, grazie al riconoscimento di uno spazio ulteriore in deroga ai vincoli che attualmente limitano la capacità di assunzione dei Comuni a parametri fermi al 2009.