Pa, via libera alle linee guida per lo smart working

“Oggi siamo arrivati alla conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali sulle linee guida per lo smart working nella Pubblica amministrazione, che anticipano ciò che sarà definito entro l’anno nei contratti di lavoro relativi al triennio 2019-21. Il testo, adesso, sarà inviato alla Conferenza Unificata. Dopo il parere della Conferenza, le 32.000 amministrazioni pubbliche saranno tenute a rispettare le linee guida, un ponte rispetto ai contratti. Alla fine del percorso, come avevamo concordato nel Patto Governo-sindacati del 10 marzo, il lavoro agile sarà contrattualizzato, dotato dei necessari e sicuri strumenti tecnologici, organizzato per obiettivi, finalizzato alla soddisfazione di cittadini e imprese, all’efficienza e alla produttività. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, durante l’incontro finale con i sindacati sulle nuove linee guida in tema di smart working nella Pa.

L’intervento si propone di delineare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. agile avendo riguardo al diritto alla disconnessione, al diritto alla formazione specifica, al diritto alla protezione dei dati personali, alle relazioni sindacali, al regime dei permessi e delle assenze ed alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale. In ogni caso, con l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, le linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi. Resta fermo nelle more il rispetto del sistema di partecipazione sindacale definito dai contratti collettivi nazionali vigenti.
Rimane in ogni caso fermo, fino alla fine della fase emergenziale, il rispetto sui luoghi di lavoro di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio e di sicurezza dei pubblici dipendenti sottoscritte nei protocolli di intesa fra il Governo e le OO.SS. nonché di quelle individuate negli accordi e protocolli successivamente sottoscritti.

 

FSC, Non fondate le censure sui tagli ma lo Stato deve individuare i livelli essenziali delle prestazioni

Non è dimostrato che i tagli del Fondo di solidarietà comunale abbiano reso impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni. In ogni caso, il ritardo nella definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni rappresenta un ostacolo non solo alla piena realizzazione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti sociali.
È quanto si legge nella sentenza n. 220/2021 con cui la Corte costituzionale, dopo un’accurata istruttoria, ha dichiarato non fondate le questioni proposte dalla Regione Liguria, per conto del Consiglio delle autonomie locali della medesima Regione, poiché non è stato adeguatamente dimostrato che i tagli al Fondo avrebbero ostacolato lo svolgimento delle funzioni dei comuni. La Corte ha osservato che le norme sull’assetto finanziario degli enti territoriali «non possono essere valutate in modo “atomistico”, ma solo nel contesto della manovra complessiva», e che nel caso di specie si deve tener conto anche delle risorse trasferite agli enti locali in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al contempo, i giudici costituzionali hanno valutato negativamente il «perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP, i quali, una volta normativamente identificati, indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale» e rappresentano dunque «un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali». La definizione dei LEP, oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subìti), appare particolarmente urgente anche in vista di un’equa ed efficiente allocazione delle ingenti risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Nel ricorso si sosteneva anche l’illegittimità dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale per la mancata considerazione dell’aggiornamento dei valori
catastali degli immobili. In proposito, la Corte ha osservato che i dati emersi sugli effetti in termini di “shock perequativo” subiti da circa 4100 enti in conseguenza della ridistribuzione del FSC, confermano la presenza di criticità nella distribuzione delle risorse fra i Comuni italiani.
Tali criticità non dipendono dalla norma impugnata, ma rappresentano soprattutto la conseguenza di una situazione di fatto, coincidente con il mancato adeguamento dei valori catastali degli immobili. La lamentata sperequazione, infatti, da un lato discende da questo mancato adeguamento in numerose realtà comunali, che di fatto determina irrazionali differenziazioni, e, dall’altro lato, è amplificata dal carattere meramente orizzontale che aveva assunto il FSC.

Reddito di Libertà: online la procedura per i comuni

Con il messaggio 24 novembre 2021, n. 4132 l’INPS comunica il rilascio della procedura di acquisizione delle domande relative al Reddito di Libertà da parte degli operatori comunali, disponibile all’interno del servizio online Prestazioni Sociali.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, per contribuire a sostenerne l’autonomia.

Il messaggio informa, inoltre, che la domanda per accedere al beneficio deve essere presentata all’INPS dalle donne interessate tramite il Comune di residenza, utilizzando il modello allegato allo stesso messaggio (Allegato 1), in sostituzione del precedente modulo.

La circolare INPS 8 novembre 2021, n. 166 ha già illustrato nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificandone i requisiti di accesso, il regime fiscale, le compatibilità con altre misure di sostegno (Reddito di Cittadinanza, REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.) e le modalità di presentazione della domanda.

Accordo ANAC-MITE per il monitoraggio sull’applicazione dei criteri ambientali minimi

È stato rinnovato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione Giuseppe Busia l’accordo di collaborazione di durata triennale per confermare e rilanciare l’attività di monitoraggio sugli obblighi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici per introdurre i Criteri Ambientali Minimi nella documentazione progettuale e di gara e così facilitare l’adempimento attribuito all’Autorità.

Al fine di fornire ausilio alle stazioni appaltanti e garantire uniformità di indirizzi, l’accordo prevede, oltre all’attività di monitoraggio e vigilanza, anche una collaborazione nell’ambito dell’attività regolatoria e di indirizzo attraverso la condivisione di atti di indirizzo, linee guida, clausole-tipo per bandi e capitolati e atti simili, necessari per attuare le norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti pubblici, nonché nelle attività di formazione sul GPP e sui CAM.

L’attività più attesa è quella del monitoraggio, che dovrà ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle stazioni appaltanti e al contempo dovrà restituire dati affidabili e utili ai seguenti obiettivi:

  • stimare il valore aggregato delle basi d’asta e del valore dei contratti aggiudicati su ciascuna delle categorie di appalto oggetto dei CAM, al fine di avere una rappresentazione del potenziale effetto leva sui mercati di riferimento;
  • stimare i benefici ambientali, attraverso la rilevazione del livello di attuazione degli obblighi previsti dal Codice dei contratti pubblici legati all’introduzione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara;
  • identificare attraverso i piani di vigilanza le criticità applicative dei CAM in determinati settori, che sono legate alla difficoltà di gestione delle prescrizioni del Codice, mirate a garantire la tutela della concorrenza e la par condicio;
  • programmare nuove attività formative per facilitare l’incontro tra domanda pubblica e offerta di prodotti conformi ai CAM e superare le criticità attuative delle norme in materia di sostenibilità ambientale, fondamentali e indispensabili per la transizione verso un sistema economico circolare a minori emissioni climalteranti e più efficiente nell’uso della materia e dell’energia.

“L’accordo per il monitoraggio degli obblighi relativi all’applicazione dei Criteri ambientali minimi – spiega il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani – garantisce trasparenza e rispetto delle regole nell’attuazione dei progetti del Pnrr, prerogative rese oggi ancor più necessarie dall’esigenza di realizzare in tempi stretti il Piano nazionale di ripresa e resilienza che avrà un impatto enorme sul funzionamento del nostro Paese”.
“Attraverso gli appalti pubblici, e le tipologie di contratti adottati, si possono determinare i cambiamenti ambientali del Paese. Occorre inserire nelle gare pubbliche criteri ecologici e di sostenibilità che portino ad un cambiamento della qualità della vita dei cittadini” – ha affermato il presidente Giuseppe Busia. “L’accordo di collaborazione fra l’Autorità Anticorruzione e il Ministero favorisce l’inserimento di clausole di sostenibilità ambientale negli acquisti pubblici e nella formulazione dei bandi delle gare. Inoltre – ha sottolineato Busia – stabilisce proficue attività di vigilanza nei casi di non adempimento. La buona amministrazione, premessa per una società della legalità, si avvale della cooperazione costante e proficua fra Anac e le pubbliche amministrazioni, fra l’Autorità e i ministeri. Bene, quindi, questo accordo firmato con il ministro Cingolani”. Infine, ha aggiunto Busia, “Anac è garanzia a livello europeo di buona spesa dei fondi del Pnrr. Con il controllo digitale incrociato e preventivo di tutti gli appalti italiani del Next Generation Eu assicuriamo un controllo pieno sul flusso delle risorse e una spesa corretta. Anche in campo ambientale” (Fonte MITE).

Bilancio di previsione 2022-2024, pubblicato lo schema di parere dell’organo di revisione

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha definito lo “Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024”. Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della Legge di Bilancio 2022.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.Lgs. n. 118/2011 e principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.

Il documento è composto da un testo word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list.

Il documento non è vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’attività di vigilanza dei professionisti fornendo – pur nell’incertezza dell’attuale quadro normativo in continua evoluzione a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica – tutti i riferimenti normativi, le indicazioni di prassi e le avvertenze per un’azione di controllo del revisore completa ed efficace, a presidio degli equilibri e dell’evoluzione della gestione delle entrate e delle spese.

Riapertura termini per certificazione perdita gettito canone unico 2021

Con comunicato del 30 novembre 2021, la Direzione centrale della Finanza Locale, informa che, a seguito di specifiche richieste inviate da alcuni comuni, il sistema TBEL per l’acquisizione della certificazione relativa alla rilevazione dei dati relativi alla perdita di gettito connessa all’esonero per l’anno 2021 dal pagamento del canone unico patrimoniale per i soggetti che esercitano attività circensi e dello spettacolo viaggiante, sarà nuovamente disponibile a partire dalle ore 13:00 di oggi fino alle ore 12:00 di venerdì 3 dicembre 2021.

Si precisa che, attesi i termini stringenti previsti dalla citata norma per l’adozione del decreto interministeriale di riparto del fondo, in nessun caso sarà possibile procedere ad ulteriore proroga del termine.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION