Corte dei conti, decorrenza degli effetti della deficitarietà strutturale

La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 243/2021, fornisce chiarimenti in merito alla esatta decorrenza dei termini di decorrenza degli effetti connessi al formale accertamento del ricorrere, per gli enti locali, delle condizioni di deficitarietà strutturale. Nel caso di specie, il Sindaco di un Comune chiedeva di conoscere la data a decorrere dalla quale la situazione di deficit strutturale avrebbe prodotto effetti sui contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 267/00. Chiedeva, altresì, di conoscere la decorrenza dalla quale sarebbe stato comunque possibile stipulare contratti di lavoro, ai sensi del predetto art. 90 TUEL, laddove l’ente medesimo non risultasse più deficitario nel prossimo anno 2022.
La Sezione evidenzia come la certificazione dell’eventuale stato di deficitarietà strutturale, ai sensi dell’art. 242 del TUEL, va effettuata sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio precedente a quello di riferimento. In ragione di tale sfasamento temporale, normativamente imposto, le conseguenze della deficitarietà strutturale ricadranno ull’esercizio finanziario relativo al biennio successivo a quello il cui rendiconto della gestione ha palesato la predetta eficitarietà. L’ente, infatti, potrà prendere coscienza della eventuale sussistenza delle condizioni di deficitarietà strutturale solo a seguito della approvazione del rendiconto della gestione, che avviene, come noto, a consuntivo, nel corso dell’anno successivo. La concreta applicazione, poi, degli effetti della accertata deficitarietà potrà trovare applicazione, a quel punto, sotto lo specifico profilo della applicazione, in sede di programmazione di bilancio, delle misure di carattere limitativo, solo a decorrere dal successivo esercizio finanziario. Nello specifico caso, dunque, del comune in parola, gli effetti della deficitarietà strutturale, accertata in sede di rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, incideranno sull’esercizio finanziario 2022. La circostanza che l’ente interessato, nell’anno di concreta applicazione degli stessi, non risulti versare in condizioni di deficitarietà, non varrà ad impedire il decorso dei relativi effetti. La certificazione della eventuale assenza dei presupposti di deficitarietà strutturale per quel medesimo anno, potrà, infatti, essere formalizzata solo ed esclusivamente in sede di approvazione del relativo rendiconto, che avverrà nel corso del successivo esercizio finanziario.
La Sezione, infine, ribadisce che a prescindere dalla data di decorrenza degli specifici effetti limitativi di cui al suddetto art. 243 TUEL, la rilevazione degli indici di rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale, fornisce, comunque, agli amministratori dell’ente locale una esatta conoscenza della precaria situazione finanziaria dell’ente medesimo, con il conseguente obbligo di assumere, fin da subito, tutte le misure prudenziali a salvaguardia degli equilibri finanziari, onde evitare l’aggravarsi degli stessi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Certificazione richiesta contributo per spese da sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali

Il Ministero dell’Interno rammenta che i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2022, un contributo a sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge del 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 60, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017 n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, dal decreto-legge 14 dicembre 2018 n.135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.12 ed infine modificato dall’articolo 877 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

A tal fine, con decreto del Ministero dell’interno del 25 novembre 2021, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata approvata la certificazione:

  • per la richiesta per l’anno 2021, di un contributo erariale per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 22 dicembre 2020 (giorno successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2021 (termine di presentazione della richiesta per l’anno 2021), conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora, ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2019, dovrà prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre rendiconti approvati);
  • per correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.
    La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e, pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.

La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2021, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail certificazioni.ufficiosecondo@interno.it, riportando il numero telefonico dell’ente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Corte di Cassazione, rimborso spese legali ai dipendenti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32258/2021, ha evidenziato come nel nostro ordinamento manchi un principio generale che consenta di affermare, l’esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente (Cass. 13.3.2009 n. 6227). L’articolo 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, dispone che l’ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi e all’adempimento dei compiti d’ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.
L’obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell’onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia ma l’assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall’inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (sempre che non sussista conflitto di interessi). La norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell’ente, tuttavia – in coerenza con l’interpretazione espressa in riferimento a disposizioni analoghe dettate per altri comparti (Cass. 4.3.2014 n. 4978; Cass. 27.9.2016 n. 18946) – la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell’Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente.
In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all’amministrazione l’obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all’ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell’ente (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 n. 25976; 11 luglio 2018 n. 18256).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION