Consiglio di Stato, Rimborso spese elettorali anticipate dai Comuni

Tutte le spese elettorali sostenute dai Comuni devono essere rimborsate (art. 17, primo comma, l. n. 136 del 1976) nei limiti fissati con decreto ministeriale; l’importo massimo da rimborsare a ciascun Comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell’interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato, con parere n. 1786 del  22/11/2021, in risposta ad una nota del Ministero dell’interno, a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un Comune, contro l’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura, per l’annullamento del decreto prot. n. 191159/W/18 – Servizio I del 19 dicembre 2018, concernente il rimborso delle spese per lo svolgimento delle elezioni politiche del 4 marzo 2018, effettuato in misura inferiore alle effettive spese anticipate dall’Ente.
Il Comune lamenta il difetto di motivazione e di istruttoria, dal momento che il provvedimento impugnato si limiterebbe a stabilire il minor importo rimborsato al Comune, senza fornire alcuna giustificazione. Per il Comune, la Prefettura avrebbe omesso di comunicare l’avvio del procedimento impedendo, pertanto, di intervenire nella formazione del provvedimento in questione. Anzi, il Comune sarebbe stato messo al corrente dei limiti del rimborso delle spese effettuabili quando queste erano state già sostenute. In particolare, l’ente avrebbe potuto giustificare le spese sostenute, dimostrando che esse erano esclusivamente spese obbligatorie e necessarie per il corretto svolgimento delle elezioni.

Il Consiglio di Stato ha ricordato, preliminarmente, come il legislatore abbia inteso contemperare due distinte e contrapposte esigenze: l’onere del rimborso integrale per l’esercizio da parte dei Comuni di funzioni a loro delegate dall’amministrazione centrale in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche; la necessità di contenere le spese complessive, che rischia di rimanere insoddisfatta attraverso il semplice rimborso delle spese comunali a pie’ di lista. Le disposizioni di legge vanno lette anche alla luce dei parametri costituzionali, in primo luogo l’art. 119, evocato anche nei motivi dedotti dal Comune ricorrente, che stabilisce una corrispondenza stretta tra titolarità delle funzioni e disponibilità delle relative risorse finanziarie. L’autonomia di entrata e di spesa degli enti territoriali (art. 119, primo comma, Cost.) rischia di essere lesa nel caso in cui tali enti siano obbligati a utilizzare risorse proprie in favore di organismi statali per l’esercizio di compiti istituzionali di questi ultimi, corrispondenti a loro specifiche competenze fissate nella legislazione vigente.

Nel disattendere la conclusione ministeriale sulla insussistenza di diritti partecipativi del Comune, i giudici hanno evidenziato come la comunicazione di avvio del procedimento di corresponsione di somme inferiori a quelle per cui era stato richiesto il rimborso avrebbe consentito anche alla Prefettura di considerare e ponderare appieno le ragioni del Comune, non ultima quella relativa al fatto che il Comune esercita funzioni nel procedimento elettorale anche per altri Comuni.

Inoltre, proprio nella funzione di controllo, la Prefettura avrebbe potuto in tal modo evidenziare con idonea motivazione, all’esito dell’attività istruttoria arricchita dai contributi partecipativi del Comune interessato, quali fossero le spese comunali eccedenti i limiti della buona gestione oppure applicare le riduzioni in misura diversa oppure ancora – e in via del tutto ipotetica correlata alle circostanze – distribuire diversamente la riduzione tra vari comuni.

L’omessa garanzia nei confronti dei diritti partecipativi comunali si riflette nelle carenze motivazionali del provvedimento della Prefettura del 19 dicembre 2018, da cui non è dato evincere quali siano le ragioni del rimborso parziale, se non la non corrispondenza delle spese sostenute dal Comune rispetto alla somma assegnata il 19 aprile 2018. Nessun cenno, per converso, è fatto all’obiettivo fissato dal legislatore che “tutte” le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni politiche e dei referendum debbano essere a carico dello Stato (art. 17, primo comma, della legge n. 136/1976).

Inoltre, la fissazione del tetto massimo del rimborso in un momento successivo alla celebrazione delle elezioni confliggerebbe con il parametro costituzionale dell’autonomia finanziaria degli enti locali sancito dall’art. 119 Costituzione, determinando in sostanza l’accollo di quota parte delle spese per la celebrazione delle elezioni europee – il cui costo a norma di legge deve essere sostenuto dallo Stato – alle finanze dell’ente locale. Ha ricordato il giudice amministrativo che l’interpretazione conforme a Costituzione della norma di cui all’art. 2 d.l. 300/1994 deve, invece, porsi in linea con le previsioni di cui al disposto dell’art. 55, comma 8 l. 449/1997, ammettendo la possibilità di limitare il rimborso delle spese elettorali da parte dello Stato ma previa fissazione da parte dello Stato di un budget a ciascuna amministrazione comunale. La limitazione dovrebbe essere stabilita preventivamente allo svolgimento delle competizioni elettorali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARAN, possibile destinare risorse del fondo integrativo a politiche di welfare integrativo

Con il nuovo art. 32 del CCNL dell’Area Funzioni Locali del 17/12/2020, le politiche di “welfare integrativo” possono essere fatte anche dagli enti che negli anni scorsi non avevano mai impiegato risorse a tal fine. È questa la risposta dell’ARAN con il parere AFL46.

La ratio della disciplina contrattuale è quella di ampliare la fruibilità dell’istituto, con il nuovo CCNL dell’Area del 17/12/2020 è stata introdotta una modalità di finanziamento degli oneri per la concessione dei benefici, che consentisse non solo di impiegare le risorse già previste da norme di legge, per le medesime finalità, ma anche l’impiego di risorse derivanti da quota parte del Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato.

Pertanto, che alla luce della nuova disposizione contrattuale anche l’ente che non aveva mai destinato risorse ai fini di welfare integrativo, dall’anno 2021 e seguenti, potrà utilizzare anche solo la quota massima pari al 2,5% delle disponibilità del fondo dei dirigenti di ciascun anno.

L’ARAN precisa che, dal combinato disposto delle lettere a) e d) dell’art. 45 dello stesso CCNL, la determinazione della quota percentuale deve essere oggetto di contrattazione integrativa e che, come testualmente indicato nella norma, il limite del 2,5% si debba calcolare sulle “complessive disponibilità” del Fondo della retribuzione di posizione e di risultato di cui all’art. 57 del CCNL di che trattasi, fermo restando il vincolo di destinazione a favore della retribuzione di risultato (art. 57 comma 3) non inferiore al 15% delle stesse.

Avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sul PNRR

L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie a valere sul PNRR. L’Avviso ha lo scopo di individuare, mediante procedura valutativa selettiva con graduatoria, proposte progettuali finalizzate al recupero, ri-funzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, attraverso opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento per le finalità prescritte nel decreto di destinazione, ex art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, per la restituzione alla collettività ed il reinserimento di tali beni nel circuito legale dei territori di appartenenza.
Le risorse oggetto dell’Avviso ammontano complessivamente a 250 mln di euro, da destinare alla realizzazione di almeno 200 proposte progettuali per la riqualificazione di intere aree o per la valorizzazione di beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni.
L’Avviso ha inoltre previsto che “In considerazione della particolarità del tema, dell’opportunità di individuare una modalità di finanziamento di quegli interventi che, per dimensione, valore simbolico, sostenibilità e prospettive di sviluppo, richiedano una concertazione tra soggetti istituzionalmente competenti e del fatto che le Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR, di cui alla circolare MEF n. 21/2021, contemplano anche la procedura concertativo-negoziale, in cui i progetti vengono individuati a seguito di un percorso di concertazione, ex art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i., è stata riservata a detta modalità una quota di risorse pari a 50.000.000 €”.
Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità di Centro antiviolenza per donne e bambini, case rifugi, asili nido o micronidi.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Agenzia per la coesione territoriale entro le ore 12,00 del 24 gennaio 2022 sul portale dedicato.
Le proposte progettuali dovranno essere realizzate su beni confiscati già destinati ed iscritti nel patrimonio indisponibile dell’Ente assegnatario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 159/2011, alla data di presentazione della domanda e dovranno essere coerenti con la Scheda di dettaglio della Componente del PNRR che prescrive anche che l’Investimento debba avvenire in attuazione dell’Obiettivo specifico 2 della Strategia nazionale approvata dal CIPE con la delibera n. 53/18 (https://ricercadelibere.programmazioneeconomica.gov.it/53-25-ottobre-2018/).
Il Format da compilare per la presentazione delle proposte, direttamente sulla piattaforma informatica, prevede la descrizione del modello di gestione da utilizzare a seguito del recupero del/i bene/i. Nel caso in cui il Soggetto gestore sia diverso dal Soggetto proponente e non sia ancora stato individuato, occorre descrivere le procedure di evidenza pubblica previste per l’assegnazione e le relative tempistiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riforma Tuel, Ok al terzo mandato per i Sindaci dei piccoli comuni

Il 25 novembre 2021 l’Assemblea della Camera ha approvato la proposta di legge A.C. 1356 recante modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell’attività amministrativa e di finanza locale. Il provvedimento è passato all’esame del Senato. Nella seduta del 4 novembre 2021 è stato conferito mandato ai relatori e riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo risultante dalle modifiche approvate in sede referente.

Il testo approvato dall’Assemblea – all’esito dell’esame in sede referente – reca le seguenti disposizioni:
articolo 1: nel novellare l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 39/2013, dispone che a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali (lett a). L’articolo in esame integra la disposizione vietando anche il conferimento degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Attualmente il citato articolo 3, comma 1, dispone, sempre in caso di condanna, l’inconferibilità degli incarichi dirigenziali (lett. c) e di
amministratore (lett. d) di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale. La disposizione in esame estende l’inconferibilità anche agli incarichi amministrativi di vertice degli enti di diritto privato in controllo pubblico.

articolo 2: introduce una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l’obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell’articolo 196 del TUEL.

articolo 3:  eleva da due a tre il limite dei mandati consecutivi per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come attualmente consentito ai comuni fino a 3.000 abitanti). Per i sindaci dei comuni con 5.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi. Inoltre, viene definito il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per in comuni sotto soglia) una causa di incandidabilità e non di ineleggibilità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION