Corte dei conti, caratteri e limiti dell’accordo transattivo

L’accordo transattivo dovrebbe mirare a recuperare il massimo importo possibile, in quanto deve essere improntato a criteri di stretta economicità (art. 1, l. n. 241/1990 e s.i.m.), con l’effetto che si dovrebbe garantire, (…) il massimo valore ottenibile dall’impiego delle risorse a disposizione, anche attraverso la predisposizione di piani di rateizzazione, così come previsto per altre fattispecie. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con deliberazione n. 343/2021, in risposta ad un quesito da parte di un comune in merito alla possibilità alla possibilità di accettare un pagamento a titolo transattivo, mediante assolvimento parziale di soggetti terzi rispetto alle posizioni debitorie di una società in stato di liquidazione nei confronti della quale sia stata infruttuosamente esperita la procedura esecutiva con le conseguenze di cui all’art. 164-bis delle disposizioni attuative del c.p.c.
La Sezione, fornisce un quadro generale sull’istituto della transazione, riassumendone i caratteri fondamentali, dal punto di vista dei principi generali di contabilità pubblica secondo i quali un comune gestisce con accordo transattivo partite creditorie a residuo, ne affronta le ricadute finanziarie rispetto ad un possibile realizzo, anche in forma parziale, e ne cura i conseguenti riflessi nelle scritture contabili.
Da un punto di vista civilistico, la transazione (art. 1965 c.c.) è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti. Secondo consolidata giurisprudenza, oggetto dell’accordo non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o possa dar luogo e che le parti stesse intendono definitivamente risolvere mediante reciproche concessioni (Cfr., ex multis, Cass. 6 maggio 2003 n. 6861; Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3598).
Appurato che gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte, ai sensi dell’art. 1965 del c.c. e seguenti, la Corte ha rilevato come la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell’oggetto della stessa spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. La verifica della legittimità dell’attività amministrativa non può più ormai prescindere da una valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e spese sostenute, con l’ulteriore effetto che la violazione dei criteri di economicità e di efficacia assume specifico rilievo nel giudizio di responsabilità, considerato che l’antigiuridicità dell’atto amministrativo ed in generale dei comportamenti dei soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti, costituisce presupposto necessario (ancorchè non sufficiente) della “colpevolezza” di colui che lo ha posto in essere. Occorre, pertanto, la massima prudenza da parte dell’ente, nonché una dettagliata motivazione che dia conto del percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso. Da ciò ne deriva che l’intera procedura negoziale transattiva deve essere accompagnata da atti ad evidenza pubblica che rispettino il principio di trasparenza, nel disegno del dettato costituzionale che, all’art. 97, richiede che gli uffici pubblici conformino il loro agire ai principi di “imparzialità e buon andamento”.
Un’adeguata ponderazione dei contenuti degli accordi transattivi, con puntuale valutazione degli interessi in gioco, appartiene, pertanto, all’organo amministrativo al vertice della struttura, in coerenza con le responsabilità di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Tale responsabilità, salvo che si tratti di importi irrisori, è bene sia condivisa nel procedimento decisorio con l’organo rappresentativo della volontà dell’intero corpo elettorale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

MEF, Istruzioni per la rendicontazione delle risorse aggiuntive assegnate nell’ambito del FSC 2021 per i servizi sociali

Al fine di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali nel 2021, i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario dovranno compilare una Relazione consuntiva, associata al rendiconto della gestione 2021. A tal fine, il MEF ha emanato le istruzioni per la rendicontazione, che sono da considerarsi in associazione Nota tecnica allegata al DPCM 1° luglio 2021,
Gli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali, per l’anno 2021, sono da considerarsi raggiunti qualora la spesa dell’ente nel 2017 per la funzione sociale, riclassificata come indicato nella Nota tecnica “Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto” approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 16 giugno 2021 e allegata al DPCM del 1 luglio 2021 sia non inferiore al livello del rispettivo fabbisogno standard monetario, come definito dalla medesima Nota tecnica. La Relazione è un modulo strutturato editabile che sarà somministrato agli enti attraverso un apposito portale gestito da SOSE e contiene tre tipologie di informazioni:
• variabili precalcolate 2017, come da Nota tecnica, desunte dalla banca dati dei fabbisogni standard e messe a disposizione del singolo ente locale (campi riportati
in fondo grigio nel modulo);
• variabili nuove 2019-2021 editabili, da compilare da parte del singolo ente locale (sono i campi riportati in fondo celeste nel modulo);
• variabili calcolate, sulla base delle informazioni compilate dall’ente locale (campi riportati in fondo grigio nel modulo).
Al fine di supportare i Comuni nella rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi di servizio per la funzione servizi sociali, IFEL provvederà alla diffusione di un apposito software agli enti locali. Le presenti “Istruzioni per la rendicontazione” sono da considerarsi sempre in associazione alla Nota tecnica allegata al DPCM 1° luglio 2021, sopra citato.

La Relazione consuntiva si compone di quattro sezioni:
• Quadro 1 Autodiagnosi del numero di utenti serviti;
• Quadro 2 Autodiagnosi della spesa per il sociale;
• Quadro 3 Obiettivi di servizio;
• Quadro 4 Relazione in formato strutturato.

La compilazione dei Quadri 1 e 4 è obbligatoria per tutti gli enti, il Quadro 2 è interamente precompilato e deve essere semplicemente controllato dall’ente locale, il Quadro 3 deve essere compilato soltanto dagli enti che non raggiungono gli obiettivi di servizio in termini di spesa per la funzione servizi sociali, ad eccezione degli enti che – pur non raggiungendo la spesa da fabbisogni standard – risultano assegnatari di risorse aggiuntive effettive da impiegare nel potenziamento dei servizi sociali (rigo R08) inferiori a 1.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fondo Kyoto 2021 per interventi di riqualificazione energetica di scuole e impianti sportivi, presentazione domande entro il 19 dicembre

Ammontano a 200 milioni di euro le risorse del Fondo Kyoto riprogrammate per interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici adibiti a scuole, strutture sanitarie ed impianti sportivi. I soggetti pubblici proprietari delle strutture hanno la possibilità di accedere a prestiti a tasso agevolato dello 0,25% per migliorare la qualità e l’efficienza energetica dei propri edifici. Il fondo rotativo gestito dal MITE rappresenta un’opportunità di finanziamento vantaggiosa per coprire la quota parte di progetto che non è assistita dal contributo del Conto Termico, con cui è pienamente cumulabile.
In particolare:
– il Fondo concede finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari degli immobili, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed idrico;
– i prestiti hanno un tasso di interesse dello 0,25% e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni;
– gli interventi devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno 2 classi energetiche
Le risorse messe a disposizione ammontano a 200 milioni di euro e l’importo massimo che si può richiedere per singolo edificio è di 2 milioni di euro
Le domande di ammissione a finanziamento possono essere presentate entro il 19 dicembre, tramite procedura informatizzata. Le istanze sono valutate secondo l’ordine cronologico di ricezione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Ulteriori informazioni sulle modalità operative di accesso al Fondo sono fornite in una sezione dedicata del sito del Ministero della Transizione Ecologica, e possono essere altresì richieste tramite mail all’indirizzo infofondokyoto@mite.gov.it o al telefono al numero 06. 57225106.