Pnrr: il Ministro delle infrastrutture fa il punto in una audizione in Commissione bilancio alla Camera

I 61,3 miliardi di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano complementare di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili entro l’anno saranno tutti assegnati agli enti attuatori. Ad oggi il riparto delle risorse, dopo gli accordi con le Regioni e gli enti locali, riguarda 53,2 miliardi pari all’86,7% della cifra complessiva. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, in una audizione in Commissione bilancio alla Camera, ha illustrato lo stato del processo di attuazione del Pnrr e ha annunciato l’avvio di una piattaforma di monitoraggio, in via di definizione, per seguire i singoli progetti attinenti al Mims, con lo stato di avanzamento costantemente aggiornato e schede di dettaglio.

Di grande rilievo, ai fini dell’attuazione del Pnrr, sono le riforme previste nel Piano stesso. Complessivamente il Mims è tenuto a realizzare dieci riforme. Delle cinque previste come obiettivo per l’anno in corso, tre sono già state approvate e per due sono in via di definizione atti amministrativi per completarle. Delle quattro riforme previste per il 2022, due sono già state anticipatamente realizzate e per le altre due è in corso la fase istruttoria. Particolarmente significativa è la riforma approvata per snellire l’iter di approvazione del Contratto di Programma tra Mims e Rfi che consentirà di ridurre i tempi di approvazione dagli attuali 24 mesi a circa 8 mesi.

Le slide di presentazione

ANAC, Whistleblower: licenziato non tutelabile se non si tratta di ritorsione

Il dipendente pubblico che segnala presunte condotte illecite (whistleblower) e che viene licenziato per ragioni estranee alla segnalazione non è tutelabile. L’accertata assenza del carattere ritorsivo del trasferimento d’ufficio del dipendente, o del licenziamento successivo, fanno decadere ogni presupposto per comminare sanzioni nei confronti dell’amministrazione. E’ quanto ha stabilito Anac intervenendo in due distinti procedimenti, riguardanti due enti diversi, accomunati però dal medesimo principio: la segnalazione di illeciti non salvaguardia da trasferimenti d’ufficio, o da licenziamenti, se le ragioni sono estranee alla segnalazione e quindi vi è assenza di ritorsività.

In uno dei due casi presi in esame da Anac, il whistleblower aveva segnalato ai Carabinieri presunti illeciti commessi dall’ente presso cui lavorava. Successivamente a detta segnalazione, l’ente ha avviato quattro procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente, di cui uno culminato con la destituzione. Il segnalante ha ritenuto tale provvedimento pretestuoso e causato dalla segnalazione di fatti illeciti di truffa. In realtà, però, le garanzie previste dal decreto legislativo 165/2001 a favore del whistleblower, in questo caso non scattano perché non è stato appurato alcun intento discriminatorio o punitivo da parte dell’amministrazione. Infatti, le misure organizzative intraprese nei confronti del dipendente sono state adottate anche nei confronti di altri dipendenti. Come pure il medesimo comportamento contestato al dipendente era stato tenuto anche precedentemente alla segnalazione dei presunti illeciti. Pertanto Anac non ha comminato alcuna sanzione nei confronti della pubblica amministrazione presso cui lavorava il dipendente.

Allo stesso modo nel secondo caso preso in esame da Anac è stata accertata l’assenza di intento punitivo ai danni del dipendente che aveva denunciato presunte condotte illecite. E quindi il trasferimento e la successiva sanzione disciplinare nei suoi confronti non erano da ritenersi correlate alla denuncia effettuata come whistleblower.

Le Delibere Anac: Delibera n. 673 del 22 settembre 2021 e Delibera n. 717 del 20 ottobre 2021.

ANAC, Raccolta rifiuti urbani: il gestore uscente non va invitato alla gara

Nell’assegnazione del servizio di raccolta, trasporto e gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani non va invitato l’operante uscente se si utilizza la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Va, invece, sempre rispettato il principio di rotazione nell’affidamento degli incarichi. Lo ha ribadito l’Autorità Anticorruzione, con il Parere del 27 ottobre 2021, intervenendo in merito alla gestione dei rifiuti di un Comune. Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, serve la rotazione degli inviti e degli affidamenti. Questo sia nei contratti pubblici sotto soglia, sia in quelli superiori alle soglie comunitarie.

Il richiamo di Anac mira a garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità per più operatori economici. A tal fine è necessario non invitare l’operatore uscente, se non si procede a gara pubblica – che resta, comunque, la via maestra – ma si opta per una procedura negoziata. “L’affidamento o il reinvito all’operatore uscente hanno carattere eccezionale”, osserva Anac “e richiedono un onere motivazionale più stringente”.

Il Comune aveva motivato il reinvito del gestore uscente con la soddisfazione maturata nella gestione del servizio, nei tempi e con i costi pattuiti; oltre al fatto che non era stato facile trovare alternative.
Anac ha insistito sul fatto che il principio di rotazione costituisce un necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, evitando formazione di rendite di posizione. Inoltre, secondo Anac, stimolando la concorrenza l’amministrazione arriva a ottenere servizi ancora migliori, e a spuntare in molti casi prezzi più bassi. Ad ogni modo, se le caratteristiche del mercato e l’esiguità del numero di operatori economici interessati portassero a ricorrere alla procedura negoziata, tale deroga va comunque espressamente motivata. Proprio per la sua eccezionalità.

Infine Anac suggerisce alle amministrazioni di svolgere consultazioni preliminari di mercato al fine di produrre offerte più efficaci nel soddisfare il bisogno pubblico. Questo consentirebbe di ridurre il rischio di gare deserte, rappresentando un esercizio di leale collaborazione fra pubblico e privato. Anac conclude ricordando poi che la proroga sia un istituto assolutamente eccezionale, a cui è possibile ricorrere soltanto per cause determinate da fattori che non coinvolgono la responsabilità dell’amministrazione. Certamente non per volontà del Comune di non fare la gara, o di mantenere il gestore precedente.

IMU sugli immobili in regime di comunione matrimoniale

In tema di disciplina patrimoniale del matrimonio, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha previsto la comunione dei beni come regime ordinario. Pertanto, in assenza di una specifica dichiarazione contraria, gli immobili acquistati da uno dei coniugi rientrano nel perimetro della comunione, in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo a estendersi ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza necessità di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte (ord. n. 7872/2021), la CTR per la Campania, con la sentenza del 20/10/2021, n. 7437/10, ha confermato la legittimità del diniego del rimborso IMU. Il collegio, infatti, ha ritenuto dovuto il pagamento dell’imposta sulla scorta della comproprietà dell’immobile tra i coniugi in regime di comunione tacita dei beni.