Rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità sull’esclusione dei diritti di rogito per i segretari degli Enti con dirigenti

Con Ordinanza del 15 luglio 2021, il Tribunale di Lucca ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2-bis, D.L n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni in Legge n. 114 del 2014, nella parte in cui tale norma, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali.
Il Giudice ha ritenuto la norma in contrasto e in violazione dei principi di cui all’art. 3 della Cost., tanto sotto il profilo dell’uguaglianza, quanto sotto il profilo della ragionevolezza, agli artt. 36 e 97 della Cost., nonché dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 37 del CCNL dei Segretari, e, infine, per violazione dell’art. 77 della Cost.
L’art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha modificato la norma attributiva della potestà rogatoria ai segretari comunali e la disciplina dei compensi connessi a tale attività, creando non poche difficoltà agli operatori degli Enti locali. La norma, infatti, dopo aver modificato la disciplina della destinazione e della ripartizione dei proventi dei diritti di segreteria incassati dai Comuni e dalle Province, ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”.
La formulazione letterale della disposizione ha generato incertezze applicative concernenti la corretta individuazione dell’ambito applicativo in relazione al significato della locuzione “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale”; incertezze che hanno originato richieste di parere ad alcune Sezioni regionali di controllo che si sono pronunciate in direzioni diverse.
La Sezione Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione numero 21/SEZAUT/2015/QMIG del 04.06.2015 ha risolto una questione di massima enunciando il principio di diritto secondo il quale “…i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”. La Corte ha posto a fondamento di tale decisione la ratio della disposizione individuata in un contemperamento di interessi “che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti (soddisfatta dalla totale devoluzione dei proventi da rogito all’ente), vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”.
La questione della spettanza, o meno, ai segretari di fascia A e B dei diritti di rogito – nei limiti ed alle condizioni previste dal richiamato comma 2-bis -, è stata azionata in sede civile da alcuni segretari comunali. L’esito comune a tutti i ricorsi al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro è stato quello di un riconoscimento di tale diritto. Detto giudice, attenendosi al dato letterale della norma e alla ratio della stessa (perequativa, per il segretario di fascia C; sostanzialmente recuperatoria rispetto alle potenziali spettanze riconoscibili in sedi con dirigenza, per gli altri Segretari, che operano all’interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali) ha ritenuto di individuare due categorie di Segretari Comunali destinatari dei diritti di rogito: i Segretari privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C) e i Segretari appartenenti alle altre due fasce superiori (A e B) a condizione che nell’ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigente.
Successivamente, la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, in riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Conferenza Stato Città, raggiunta intesa sui ristori ai Comuni per minori entrate

La Conferenza Stato città, nella seduta del 18 novembre 2021, ha raggiunto l’intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, recante il ristoro della quota residua, pari a complessivi 100 milioni di euro, del fondo istituito, per l’anno 2021, presso il ministero dell’Interno, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno applicato da Roma Capitale in conseguenza delle misure di contenimento del COVID-19.

Nella stessa seduta, si è raggiunta anche l’intesa sul decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, recante il riparto, per l’importo di 82,5 milioni di euro, riferito al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, della somma residua del Fondo per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico, riconosciuto a favore dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per lo svolgimento di attività di ristorazione e somministrazione di bevande, nonché attività di intrattenimento e svago, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari. Gli importi attribuiti valgono anche come conguaglio per i ristori già assicurati nell’anno 2021.

Inoltre, è stato dato parere favorevole da Anci e Upi sul decreto interministeriale (Economia – Interno) con il quale viene attribuito il rimborso ai Comuni interessati del minor gettito dell’Imu derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, relativo al secondo semestre 2021, per un importo complessivo pari a circa 10 milioni di euro, sulla base delle stime di andamento del gettito dell’Imu per l’anno 2021 elaborate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2021 potrà essere disposta con provvedimento successivo.

Parere favorevole è stato dato anche al provvedimento con il quale viene disposta la ripartizione dell’accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021. In particolare, a favore di otto Comuni per i quali, in sede di verifica tecnica, è stata riscontrata l’esigenza di rettificare i valori utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2021, vengono attribuite, a titolo di conguaglio, ulteriori risorse finanziarie, per un importo complessivo pari ad euro 5.089.353,86. Le risorse previste dall’accantonamento in argomento, esaurita l’esigenza di ulteriori rettifiche per conguagli ai singoli Comuni, sono destinate all’incremento dei contributi straordinari per le fusioni dei Comuni.

Covid-19: 150 milioni di euro ai Comuni per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico

I Comuni avranno a disposizione 150 milioni di euro per i servizi aggiuntivi del trasporto scolastico necessari per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19. La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti territoriali ha dato l’intesa allo schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il Ministro dell’Istruzione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilisce i criteri per assegnare le risorse ai singoli Comuni o associazioni di Comuni. A causa dell’emergenza sanitaria, le Amministrazioni hanno infatti attuato misure specifiche per il trasporto scolastico, come il servizio di accompagnamento degli alunni a bordo dell’autobus o l’erogazione di un maggior numero di servizi per il trasporto.

Ai Comuni possono essere assegnate risorse fino al 30% della spesa sostenuta nel 2019 per il trasporto scolastico per gli importi per i servizi aggiuntivi erogati nell’anno scolastico 2020-2021 e rendicontati nell’esercizio finanziario 2021. Per l’anno scolastico in corso ciò vale per i contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto.

Con un successivo decreto direttoriale saranno definite le modalità di presentazione delle domande e per la rendicontazione delle spese.​

Nuove soglie comunitarie in vigore del 1° gennaio 2022 per gli appalti pubblici

Entreranno in vigore il 1° gennaio 2022 le nuove soglie europee per gli appalti di lavoro e per le concessione, nonché per gli appalti di servizi e forniture, decise dall’Unione Europea, con l’emanazione di ben quattro regolamenti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’ 11 novembre 2021:

  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1950, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza;
  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1951, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1952, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
  • Regolamento Comm. UE 10/11/2021, n. 1953, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali.

Settori della difesa e della sicurezza
La soglia per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione passa da euro 428.000 ad euro 431.000. La soglia per gli appalti di lavori passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000.

Concessioni
La soglia comunitaria per le concessioni passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000.

Appalti nei settori ordinari
Per l’affidamento degli appalti di lavori, la soglia europea si alza da 5.350.000 euro a 5.382.000 euro. Per gli appalti di servizi e forniture, in cui rientrano le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, banditi dalle autorità governative centrali, la soglia europea passa da 139mila euro a 140mila euro. La soglia passa da 214mila euro a 215mila euro per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative centrali. Si tratta della maggior parte dei casi in cui ricadono le gare di progettazione.

Settori speciali
La Soglia comunitari per gli appalti di lavori passa da euro 5.350.000 ad euro 5.382.000. La soglia per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione, la soglia comunitaria passa da euro 428.000 ad euro 431.000.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Patrimonio della PA, Aperta la rilevazione dei beni immobili pubblici attraverso il nuovo applicativo

Il Dipartimento del Tesoro ha avviato la rilevazione dei beni immobili pubblici, ai sensi dell’articolo 2, comma 222, della Legge n. 191/2009, attraverso un nuovo applicativo. A dieci anni dall’avvio del Progetto Patrimonio della PA, infatti, la banca dati Immobili del Dipartimento del Tesoro, in cui sono state finora censite più di due milioni e mezzo di unità immobiliari, è stata migrata su una piattaforma tecnologicamente più avanzata, che consentirà una sempre più accurata conoscenza dei beni immobili pubblici.
Grazie al cambiamento tecnologico è stata potenziata l’interoperabilità con le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e, in prospettiva, sarà favorito il dialogo con altre banche dati e lo sviluppo di nuovi servizi.
Con il passaggio alla nuova piattaforma sono cambiate le modalità e la logica della comunicazione. Mentre il vecchio applicativo prevedeva, per ogni censimento, l’inserimento ex novo dei dati relativi ai beni immobili detenuti al 31 dicembre dell’anno di riferimento, il nuovo applicativo è basato su una «rilevazione continua» in cui i beni censiti rimangono a sistema e l’aggiornamento viene fatto, in maniera continuativa, per variazioni rispetto a quanto già dichiarato. Questa nuova modalità consente di inserire le variazioni in qualsiasi momento e di poter lavorare all’aggiornamento delle informazioni sia per l’anno di riferimento della rilevazione sia per tutti gli anni successivi presenti nell’applicativo. La nuova logica, inoltre, orientata al consolidamento e al miglioramento della qualità dei dati, è incentrata sulla univocità delle informazioni relative al bene immobile e sulla loro condivisione, attraverso un processo di comunicazione tra Amministrazioni.
Per favorire tale processo, sono state previste due distinte fasi della rilevazione. Nella prima, quella attualmente in corso, le Amministrazioni verificano le informazioni presenti a sistema e aggiornano opportunamente i dati relativi ai beni in proprietà e in detenzione al 31/12/2019.
Il termine fissato per questa fase è il 28 febbraio 2022.
Nella seconda fase le Amministrazioni, dopo aver consolidato le informazioni sugli immobili in proprietà e in detenzione al 31/12/2019, dovranno effettuare la trasmissione dei dati entro la data di scadenza di cui sarà data opportuna comunicazione. Come evidenziato, per le caratteristiche del nuovo applicativo, l’aggiornamento dei dati al 31/12/2019, necessario anche in ragione della migrazione e delle modifiche alla struttura della banca dati, assieme alla possibilità di inserire le variazioni in maniera continuativa per gli anni successivi consentiranno di avere a sistema i dati relativi ai beni immobili pubblici già aggiornati e da confermare per le rilevazioni successive.
A tal proposito le Amministrazioni sono invitate a verificare con sollecitudine il corretto accesso all’applicativo, a non attendere per l’aggiornamento dei dati i giorni a ridosso della scadenza e a adoperarsi per il consolidamento delle informazioni comunicate nella banca dati del Dipartimento del Tesoro.
Le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate alla Corte dei conti per il seguito di competenza.
Ai sensi dell’art. 9 bis del D.lgs. n. 33/2013, il Dipartimento del Tesoro pubblicherà, a chiusura della rilevazione, le informazioni contenute nella propria banca dati.
In considerazione degli importanti elementi di novità, si raccomanda la consultazione della documentazione di supporto disponibile sulla pagina di benvenuto dell’applicativo Immobili.
Per problemi di accesso o di carattere tecnico è possibile utilizzare la funzionalità “Richiesta Assistenza” disponibile sulla home page del Portale Tesoro.
Quesiti di carattere tematico possono essere inviati all’indirizzo: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it