Corte dei conti, nessun compenso ai membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 253/2021, in risposta ad una richiesta di parere sul tema dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di concorso, ha precisato che in virtù delle modifiche apportate all’art. 3 della legge n. 56/2019 dall’art. 18, comma 1-ter lettere b) e c), del D.L. n. 162/2019 (Legge n. 8/2020) la discplina in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia. Secondo la Sezione, la deroga al principio di onnicomprensività di cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotta dall’art. 3, comma 14, della legge n. 56/2019, trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali. Tale interpretazione appare funzionale anche all’obiettivo del legislatore, emergente da una lettura sistematica di tutto l’articolo 3 della legge n. 56/2019, di accelerare le procedure assunzionali gestite a livello centrale. La voluntas legis trova conferma negli atti parlamentari e, in particolare nel “Dossier 21 febbraio 2020 – schede di lettura D.L. 162/2019 – A.S. 1729)” dove si legge che: “Le novelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 1-ter concernono la natura dell’attività degli incarichi di presidente, di membro e di segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Si prevede che tali incarichi, qualora riguardino concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) e dagli enti pubblici (non economici) nazionali, siano considerati a tutti gli effetti di legge attività di servizio, qualunque sia l’amministrazione che li abbia conferiti, e si abroga la disposizione vigente, che pone il medesimo principio in via generale – mentre la nuova norma fa esclusivo riferimento ai concorsi indetti dalle suddette amministrazioni nazionali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ANCI: “Accelerare i tempi per completare opere previste e assunzioni”

È auspicabile, dal punto di vista dei tempi, che nel primo semestre del 2022 vi sia una completa assegnazione delle risorse ai Comuni per giungere, entro la fine del 2023, all’apertura dei cantieri in modo da completare le opere nei tempi previsti per la rendicontazione. È necessario dunque un processo di snellimento nell’assegnazione delle risorse sul comparto dei Comuni.
Lo ha sottolineato il presidente di Ifel, in rappresentanza di Anci, audito presso la Commissione Bilancio della Camera nell’ambito dell’esame del Dl 152/2021, sulle disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (il documento presentato).
“Il Pnrr prevede una serie di misure che impattano direttamente e indirettamente sui Comuni. Il decreto interviene, oltre che su un ulteriore insieme di misure di sostegno e di incentivo alla ripresa di diversi settori economici, anche su altri strumenti finanziari e procedurali ‘abilitanti’ per l’attuazione del Piano nazionale”.
Sul punto sono state illustrate alcune questioni dirimenti per i Comuni, come quella relativa ai dati contabili locali ai fini del calcolo dello stock di debito commerciale e di ritardo nei pagamenti, “sulla cui base eventualmente definire l’accantonamento obbligatorio al Fondo garanzia debiti commerciali evitando il ricorso ai dati della Piattaforma crediti commerciali che risultano ancora disallineati. In particolare, è stato posto l’accento anche sul tema delle risorse relative alla rigenerazione urbana.
“Positiva l’integrazione delle risorse disponibili per gli interventi di rigenerazione urbana per ulteriori 500 milioni di euro che permetterà di assegnare 3,4 miliardi ai Comuni, ma i progetti presentati valgono 4,3 miliardi di euro. Servirebbe un ulteriore sforzo nel riposizionamento delle risorse di circa un miliardo di euro per ampliare l’accesso ai progetti già considerati ammissibili con lo scorrimento della graduatoria in corso di pubblicazione”. Centrale, infine, nella fase di attuazione e avvio del Piano nazionale è anche la questione del personale e delle risorse professionali da impiegare, su cui il presidente Ifel ha precisato: “Il provvedimento in esame non interviene su un aspetto cruciale: la semplificazione dell’accesso per i Comuni alle forme e modalità di reclutamento previste dall’articolo 9 del DL 80/2021, che prevede un doppio meccanismo autorizzatorio che non risulta coerente con gli obiettivi di accelerazione degli investimenti. Per questo ANCI chiede un correttivo che consenta agli enti locali, singoli e associati, di derogare alla doppia procedura autorizzatoria per le assunzioni e il conferimento degli incarichi nel limite del 5% dell’importo complessivo dell’investimento.

PNRR, aumentano le opere sottoposte a dibattito pubblico per un maggior coinvolgimento delle comunità locali

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha firmato un decreto che, riducendo alcune soglie dimensionali previste per sottoporre le opere del Pnrr al dibattito pubblico, fa sì che un maggior numero di progetti siano interessati da questo importante passaggio. Si amplia l’ambito delle opere sulle quali dovrà obbligatoriamente svolgersi il dibattito pubblico per consentire un maggiore coinvolgimento delle realtà territoriali nella condivisione dei progetti.

Il provvedimento è il frutto di un’analisi svolta dalla Commissione sul Dibattito Pubblico, su richiesta del Ministro, per valutare la possibilità di rafforzare questo strumento di consultazione, così come disposto dal decreto legge ‘Semplificazioni’, allargandone il campo di applicazione, così da condividere la progettualità con le comunità locali e gli enti territoriali.

“Il dibattito pubblico è uno strumento cruciale di partecipazione democratica che non solo agevolerà l’attuazione del Pnrr, ma contribuirà anche a rendere più sostenibili i progetti e quindi la costruzione delle opere, da un punto di vista sociale e ambientale, oltre che economico”, ha spiegato il Ministro Giovannini. “Intervenendo sulla riduzione delle soglie come prevede il decreto, il dibattito pubblico si svolgerà per le opere di maggiore impatto sulla vita dei cittadini e sui territori, tra cui la diga di Campolattaro, il porto di Trieste, alcuni dei tracciati ferroviari con lunghezza superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 400 milioni di euro”.

I dibattiti pubblici possono svolgersi anche per lotti funzionali, sebbene riferiti ad una stessa opera. In particolare, questa eventualità si riferisce a quelle infrastrutture ferroviarie in capo a Rfi che, pur riguardando un’unica linea di collegamento, andranno ad incidere su più territori regionali.

Pnrr, le regole per gli elenchi di professionisti e alte specializzazioni sul Portale inPA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 14 ottobre 2021 del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, recante “Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un’alta specializzazione per il Pnrr”, in attuazione di quanto previsto dal decreto “Reclutamento” (DL 80/2021, convertito dalla legge 113/2021).
Il decreto definisce le modalità di formazione degli elenchi dei professionisti ed esperti e del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento inPa e individua per loro due possibili modalità di accesso alla Pa: il conferimento di incarichi professionali per professionisti ed esperti e l’assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione. Entrambi gli elenchi saranno contenuti nel Portale del Reclutamento inPA.
Le figure professionali negli elenchi
Sono tre le figure interessate dal decreto:
  • professionista: in questa categoria rientrano tanto le professioni riconosciute (per le quali è necessaria l’iscrizione a un albo, collegio o ordine professionale) quanto le professioni non riconosciute (per le quali è necessaria l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o la certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4);
  • esperto: in cui rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un’attività professionale che non rientra nella definizione di “professionista”;
  • personale di alta specializzazione: rientrano in tale categoria, come specificato nel decreto “Reclutamento”, i soggetti che, oltre a una laurea magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso enti pubblici nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell’Unione europea. Tali requisiti devono essere inerenti a settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei progetti del Pnrr.
Modalità di registrazione al Portale inPA
Il decreto fissa i requisiti per l’iscrizione dei professionisti, degli esperti e del personale di alta specializzazione negli elenchi del Portale inPA, requisiti che devono essere posseduti al momento dell’iscrizione e della sottoscrizione del contratto di lavoro: cittadinanza Ue, godimento dei diritti civili e politici, non essere in quiescenza, oltre a quelli già indicati per ciascuna categoria prevista.
La procedura di iscrizione prevede la registrazione nel Portale inPA, tramite Spid, Cie e Cns, e il successivo inserimento del curriculum e della preferenza dell’ambito territoriale in cui svolgere l’eventuale attività.
Conferimento di incarichi professionali
Su inPA le amministrazioni pubblicheranno gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti, indicando la tipologia della figura ricercata, la data di inizio e la durata del progetto, il corrispettivo, l’ambito territoriale e la scadenza per le adesioni. All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individuerà i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invierà automaticamente una notifica per invitare ad aderire alla selezione coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’avviso. A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso, il Portale genererà l’elenco dei candidati interessati alla selezione, attingendo dagli iscritti che hanno indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi, individuerà tutti quelli in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione, le amministrazioni inviteranno al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste. All’esito del colloquio, le amministrazioni individueranno i soggetti ai quali conferire l’incarico e registreranno nel Portale il conferimento e la durata.
Assunzioni a tempo determinato
Per le assunzioni a tempo determinato di personale di alta specializzazione, invece, il decreto prevede che il Dipartimento della Funzione pubblica, avvalendosi di Formez PA, svolga con cadenza almeno annuale concorsi digitali e semplificati, anche suddivisi per professionalità e specializzazione. Le graduatorie elaborate alla fine del concorso non daranno diritto all’assunzione, ma solo all’inserimento, in ordine di graduatoria, negli elenchi dai quali le amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo determinato.
La valutazione a fine incarico
Il decreto prevede che ciascun iscritto agli elenchi non potrà ottenere più di un incarico per volta. Inoltre, terminato l’incarico, l’amministrazione registrerà sul Portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al professionista. In caso di risoluzione del contratto o di due valutazioni negative, l’iscritto verrà cancellato da inPA e non potrà ri-registrarsi per l’anno successivo alla risoluzione (Fonte Dipartimento della Funzione Pubblica).

Scelta del Presidente del collegio dei revisori e rispetto della parità di genere

Il Ministero dell’Interno, con il parere del 10 novembre 2021, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del principio della equa rappresentanza di genere per la scelta del Presidente del collegio dei revisori.

A parere del Ministero, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e alla legge n.215 del 2012, recante: “Disposizioni per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” non sembrerebbero applicabili nei confronti dell’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali la cui composizione e le relative modalità di scelta e di nomina sono tassativamente disciplinate dalla legge, senza possibili spazi per l’autonomia statutaria o regolamentare dell’ente. Poiché, l’organo di revisione economico-finanziaria, collegiale negli enti di maggiore dimensione, anche se definito organo dell’ente locale non elettivo, è un organo di verifica e vigilanza della regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione e, come tale, collocato in un ruolo di terzietà verso l’ente, come si rileva dalle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 239 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e dal rafforzamento del ruolo ad opera dell’articolo 3, del decreto legge n.174 del 2012, non sembra ravvisarsi un presunto contrasto delle richiamate disposizioni normative e regolamentari in materia di scelta dei revisori con quelle di cui alle norme citate o il presunto mancato rispetto del principio di equa rappresentanza di genere affermato dalla stessa legge.

Laddove il legislatore dovesse ritenere di inserire l’obbligatorietà del rispetto della rappresentanza di genere nell’organo di revisione collegiale si dovrebbe comunque rettificare il sistema di scelta dei revisori, attualmente in uso basato, sull’estrazione a sorte dei nominativi dall’elenco dei revisori degli enti locali, previa valutazione che tale modifica avrebbe in funzione del numero degli iscritti, degli enti locali interessati e anche del limite degli incarichi di cui all’articolo 238 del testo unico 267 del 2000.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION