Emergenza Covid, legittimo il blocco degli sfratti per morosità, ma non è tollerabile una proroga oltre il 31 dicembre 2021

La proroga del blocco degli sfratti per morosità – disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 – è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)».
È un passaggio della motivazione della sentenza n. 213/2021 con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili, come anticipato con comunicato stampa del 20 ottobre 2021. In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai Giudici dell’esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto “milleproroghe”) e all’articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto “sostegni”).
Nella sentenza si legge che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale – il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021.
Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

CNDCEC, le proposte di modifica al Titolo VII del Tuel

Circoscrivere il perimetro dell’organo monocratico ai soli comuni al di sotto dei 5mila abitanti (oggi la soglia è 15mila) e prevedere l’organo collegiale per tutte le unioni di comuni (e non solo, come è attualmente, per quelle che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte). Sono alcune delle proposte di modifica al Titolo VII del Testo unico degli enti locali contenute in un documento inviato al Ministero dell’Interno dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La categoria propone anche di intervenire sull’art. 241, in modo che questo imponga anche i limiti minimi al compenso, e precisi che questi non possono essere minori al tetto della fascia dimensionale immediatamente inferiore a quella in cui rientra l’ente. Nello stesso senso, i commercialisti propongono anche di ancorare il rimborso delle spese di viaggio alla misura fissata dal decreto previsto dall’art. 84 per le trasferte degli amministratori e di prevedere il rimborso tout court delle spese di soggiorno effettivamente sostenute per lo svolgimento delle funzioni, senza irragionevoli e aprioristiche limitazioni percentuali.

“Il documento presentato al Ministero – spiega Davide Di Russo, consigliere nazionale delegato agli Enti Locali – racchiude gli interventi che il Consiglio Nazionale ritiene siano in grado di soddisfare l’intento, dichiarato dal legislatore, di favorire la “valorizzazione della revisione economico-finanziaria”.

“Le nostre proposte – prosegue Di Russo – sono infatti calibrate sulla bozza, circolata nei giorni scorsi, dello schema di legge-delega al Governo per la riforma del Testo unico, che dedica l’intero articolo 5 alle modifiche alla disciplina delle funzioni di revisione economico-finanziaria e risanamento degli enti locali. In questa stagione segnata da grandi riforme, non potevamo lasciarci sfuggire l’occasione, come commercialisti, di sottoporre al legislatore delegato gli interventi che riteniamo in grado di migliorare nel complesso l’istituzione del revisore e l’esercizio della funzione”.

“Il disegno di legge – prosegue Davide Di Russo – sembra davvero andare nella direzione da tempo indicata dai commercialisti, tant’è che la delega già manda al Governo di limitare il divieto di più di due incarichi nello stesso ente, previsto ex art. 235, al solo al caso di incarichi consecutivi, e dimostra la disponibilità del legislatore, considerata l’ampiezza della delega, ad apportare tutti quei correttivi che il Consiglio nazionale ha, nel corso degli ultimi anni, elaborato anche attraverso un continuo dialogo istituzionale con gli interlocutori ministeriali, i rappresentanti degli enti locali e la Corte dei conti”.

“Proprio perché frutto di un costante confronto dialettico con le istituzioni e di un accurato lavoro di limatura, siamo fiduciosi – conclude Di Russo – che le proposte del Consiglio Nazionale, appositamente riformulate proprio per poter essere recepite nel futuro decreto delegato, potranno trovare accoglimento da parte del Governo”.

ANAC, la delibera di approvazione del PEF TARI va pubblicata sul siti internet del Comune

La delibera con cui l’ente locale approva il piano economico e finanziario (PEF) riguardante la gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alla normativa vigente e agli atti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può essere ricondotta, unitamente al PEF, nel novero delle informazioni ambientali da pubblicarsi sul sito dell’ente, in Amministrazione trasparente, nella sottosezione “informazioni ambientali”, ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 33/2013. Ove la delibera e il relativo PEF siano trasmessi al Ministero dell’economia e finanze e pubblicati sul sito del Ministero, può essere inserito il collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui tali documenti sono resi disponibili. È quanto evidenziato dall’ANAC con la delibera n. 719 del 27 ottobre 2021.

L’art. 40 del d.lgs. 33/2013 (Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali.), stabilisce, al co. 2, in capo alle amministrazioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) – tra cui rientrano le “amministrazioni […] locali” – l’obbligo di pubblicazione, sui propri siti istituzionali – in un’apposita sezione denominata «Informazioni ambientali» – e in conformità a quanto previsto dal decreto trasparenza, delle informazioni ambientali come definite all’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 195/2005, detenute ai fini delle proprie attività istituzionali.

La definizione di “informazioni ambientali” si presta dunque a un’interpretazione piuttosto ampia e contiene un espresso riferimento ai “rifiuti” (cfr. numero 2, art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 195/2005) e, al n. 5 della norma sopra citata, anche alle “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al n. 3”.

In tal senso la delibera comunale di approvazione del PEF e lo stesso PEF possono essere ricondotti al novero delle informazioni ambientali di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), n. 3 del d.lgs. n. 195/2005 (le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi) e al n. 5 (le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3) della medesima disposizione.

Un orientamento in tal senso sembra trovare conferma ove si considerino i contenuti del PEF declinati nella delibera n. 443/2019 di ARERA, art. 18, sopra riportati. Avuto riguardo alla rilevanza e delicatezza che la materia riveste, nell’ambito delle funzioni degli enti locali, la pubblicazione, sul sito del Comune, della delibera di approvazione del PEF e del relativo allegato risulta per l’Autorità del tutto in linea con il principio generale di trasparenza affermato all’art. 1 del d.lgs. 33/2013, volto a tutelare i diritti dei cittadini e a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION