Anac: piccoli comuni e conflitto d’interessi, non basta il sostituto temporaneo

Nell’ipotesi in cui nell’elenco di professionisti al quale la stazione appaltante (piccolo comune) attinge per il conferimento di incarichi di servizi tecnici di importo sotto-soglia, sia iscritto anche un parente entro il secondo grado del Responsabile dell’Ufficio tecnico, normalmente nominato RUP per gli stessi affidamenti, non può considerarsi adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di interesse, nel quale versa il predetto funzionario la sola misura dell’individuazione di un sostituto, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare offerta il congiunto. È quanto stabilito dall’ANAC, con Delibera n. 712 del 27 ottobre 2021.

Nello specifico si fa riferimento al fatto che il fratello del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale risulta nell’elenco dei professionisti a cui il Comune attinge per incarichi di appalti sotto soglia attraverso procedura comparativa, come quello per l’affidamento dei servizi di ingegneria per il progetto dei lavori di messa in sicurezza della strada comunale del mare.

La soluzione individuata dall’amministrazione comunale di nominare un sostituto temporaneo del responsabile dell’Ufficio tecnico, quando il fratello concorre all’assegnazione dell’appalto, non è giudicata da ANAC sufficiente e adeguata a risolvere il conflitto d’interesse esistente. L’amministrazione comunale, nel motivare la scelta, ha ricordato come si tratti di un comune piccolo nel quale le situazioni di conflitto d’interesse possono risultare frequenti, Inoltre ha voluto evitare l’esclusione a priori dei professionisti interessati, poiché – sostiene – agli interessati risulterebbe altrimenti preclusa la possibilità di essere invitati a presentare l’offerta.

Per l’Autorità Anticorruzione la sola misura dell’individuazione di un sostituto non basta, se tale misura è applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare l’offerta il congiunto. Questo perché tutta la pratica di gestione dei lavori è seguita dal titolare dell’Ufficio tecnico, a cui spetta anche l’individuazione degli appalti a cui applicare l’affidamento diretto con previo confronto di più operatori, dove la scelta degli operatori avviene necessariamente in modo discrezionale.

“La sostituzione del funzionario interessato con altro collega – precisa ANAC – può rivelarsi efficace se il conflitto di interessi emerge, a seguito di pubblicazione di un avviso o di un bando, esclusivamente al momento o per effetto della partecipazione alla procedura di un parente con soggetti coinvolti nella predisposizione della gara”. “Diversamente, nei casi come quello in esame in cui si proceda mediante inviti a soggetti individuati in modo discrezionale, la sostituzione del RUP (disposta dal soggetto che avrebbe dovuto ricoprire tale incarico) rivela che vi è già a monte l’intento di invitare proprio i professionisti che sono in rapporto di parentela con il funzionario sostituito, sebbene la scelta sia poi effettuata dal sostituto”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Corte dei conti, Province: Spesa di personale e limiti assunzionali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 118/2021, ha fornito chiarimenti ad una richiesta di parere di un Ente Provincia in merito alla possibilità di non considerare la spesa di personale coperta da appositi finanziamenti (nel caso di specie di provenienza regionale) nell’ambito del calcolo riguardante la determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, del bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 845, L. n. 205/2017, ma anche relativo alla facoltà della Provincia di provvedere all’avvio di procedure di assunzione al fine di sopperire alle carenze di organico del relativo personale.
La Sezione, compiuta una analisi dell’evoluzione normativa concernente il regime giuridico delle province, con particolare riferimento ai limiti assunzionali, ha evidenziato come la richiesta esclusione debba essere consentita. In caso contrario, invero, si lederebbe l’autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia, incidendosi inevitabilmente sulla capacità dell’Ente di acquisire risorse umane, essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali e finanziate effettivamente dalla Provincia stessa. Si evidenzia, altresì, che tale incisione si realizzerebbe in presenza di una operazione di fatto neutrale, dal momento che, anche se figurativamente la spesa appare in capo alla Provincia, in realtà essa è diretta a garantire l’assolvimento di una funzione a lei confermata o delegata e, per questo motivo, sostenuta dalla Regione; pertanto, non rimane a carico dell’Ente e non dovrebbe, per questo motivo, intaccare i limiti assunzionali dello stesso.
Il comma 844 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto che (ferma la previsione relativa alla rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) “ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, (…) le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”. A fronte di ciò, si evince come la capacità assunzionale sia correlata a piani di assetti organizzativi che devono garantire un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali e, quindi, la spesa rilevante in materia è quella che attiene proprio alle funzioni fondamentali demandate alle province dalla stessa legge n. 56. Tutto ciò si realizza se, parimenti, al fine di procedere all’esatta determinazione della capacità assunzionale, saranno sottratte dalle entrate correnti le risorse destinate dalla Regione alla Provincia in relazione alla funzione confermata/delegata/assegnata in virtù della legislazione regionale.
Infine, in merito alla facoltà di avviare le procedure di assunzione, si sottolinea che, cessato il personale, sarà la Regione, in quanto titolare della funzione, a dovere assumere le necessarie decisioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

PNRR, 300 milioni per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano

Il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato il progetto per la tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano prevista dal Pnrr (Misura M2C4.3-Investimento 3.1) insieme a Ispra, Cufa, Istat e Centro interuniversitario di ricerca “Biodiversità, Servizi ecosistemi e Sostenibilità” (Cirbises) dell’Università Sapienza di Roma.
Il Progetto, del valore complessivo di circa 330 milioni di euro, è uno degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In linea con le Strategie nazionali e dell’Unione europea, il progetto prevede una serie di azioni su larga scala rivolte principalmente alle quattordici città metropolitane italiane per migliorare la qualità della vita e il benessere dei cittadini attraverso lo sviluppo di boschi urbani e periurbani. L’obiettivo è piantare almeno 6,6 milioni di alberi (per 6.600 ettari di foreste urbane), individuando luoghi e quantità secondo il principio di utilizzare “l’albero giusto nel posto giusto” e contribuendo a:
– preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità (in linea con la Strategia europea per la biodiversità) e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali;
– contribuire alla riduzione dell’inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana;
– contribuire a ridurre le procedure di infrazione sulla qualità dell’aria;
– recuperare i paesaggi antropizzati, valorizzando le aree interne in diretta relazione ecologica con le aree urbanizzate (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema di aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane;
– frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili.
Le città italiane, infatti, sono sempre più esposte ai problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, con evidenti effetti negativi sul benessere e sulla salute dei cittadini (oltre 65.000 morti premature all’anno in Italia solo per le particelle PM2,5). Ciò rende importante l’attuazione di misure volte alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del territorio in ambito urbano.

 

Decreto clima, 20 milioni di euro per il trasporto scolastico sostenibile

Il Ministero per la Transizione ecologia ha pubblicato la graduatoria dei progetti per il trasporto scolastico sostenibile finanziati dal “Decreto Clima”, che ha stanziato 20 milioni di euro.
Il finanziamento, destinato ai Comuni con più di 50 mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria, prevede la realizzazione di nuove linee di trasporto scolastico da attivare mediante scuolabus e/o miniscuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica di nuova immatricolazione.
Diciannove i progetti ammessi, il cui valore va da circa 400 mila euro a 1 milione e 200 mila euro. I Comuni interessati sono distribuiti in nove regioni: quattro in Toscana (Carrara, Viareggio, Massa e Firenze), tre in Campania (Aversa, Castellammare di Stabia e Caserta), tre in Sicilia (Ragusa, Catania, Bagheria), due in Emilia Romagna (Modena e Ferrara), due in Puglia (Taranto e Brindisi), due nel Lazio (Guidonia e Tivoli), uno ciascuno in Lombardia (Vigevano), Piemonte (Alessandria) e Marche (Ancona).
Ai fini delle attività di controllo sulla corretta attuazione del Programma, la ex Direzione Generale per il Clima, l’Energia e l’Aria del Ministero della Transizione Ecologica provvede alle verifiche tecniche e amministrative sullo stato di avanzamento dei Progetti Operativi di Dettaglio (P.O.D.) ammessi a finanziamento, nonché a eventuali verifiche tecniche in loco effettuate sia in itinere che alla conclusione dei progetti, e può richiedere ai soggetti beneficiari di fornire ogni opportuno chiarimento.

Mite, on line il nuovo portale sulle bonifiche

Il Ministero della transizione ecologica rende noto che è on line il nuovo portale della Direzione generale per il risanamento ambientale, realizzato per promuovere la partecipazione del pubblico nei processi decisionali in materia di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, in linea con la logica di trasparenza e accessibilità del ministero.

Ciò consentirà un accesso semplificato e di intuibile approccio. Il nuovo portale, infatti, vuole fornire in formato aperto e di agevole consultazione i principali dati, informazioni, atti e corredo documentale delle aree di intervento, programmazione e monitoraggio delle bonifiche ambientali, disponibili attraverso pochi click e con la possibilità di navigare in formato tabellare e secondo una distribuzione territoriale.

I dati e i report della Direzione saranno aggiornati costantemente. Attraverso l’homepage e cliccando sul pulsante di interesse, si accederà all’anagrafe dei Siti di interesse nazionale (Sin) da bonificare (riferimenti normativi, localizzazione geografica, perimetrazione). Le altre pagine sono dedicate alla ricerca nell’archivio dati su tutti i Sin, alla banca dati normativa, alle attività istituzionali della Direzione, all’amianto, ai siti orfani, alle indicazioni operative per la presentazione delle istanze da parte dei proponenti (attraverso una modulistica scaricabile, già codificata con specifici recenti decreti direttoriali), nonché alle indicazioni e alla modulistica per la presentazione di osservazioni e istanze di accesso agli atti (la documentazione sarà presentata dai proponenti esclusivamente in formato elettronico – via Pec o supporto digitale – nell’ottica di perseguire l’innovazione digitale della PA).

Il portale sarà dunque uno spazio aperto e trasparente per conoscere meglio le azioni del ministero per le bonifiche sull’intero territorio nazionale.

Consiglio di Stato, proroga concessioni demaniali non oltre il 31 dicembre 2023

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con le sentenze n. 1718 del 9 novembre 2021.