Scissione dei pagamenti 2022, elenchi aggiornati al 20 ottobre 2021

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato gli elenchi per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ai sensi del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18 gennaio 2018 , dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Non sono incluse, pertanto, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sul sito ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale.

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta.

La maggiorazione per lavoro straordinario festivo per i lavoratori turnisti

La Corte di Cassazione, con ordinanza 02 novembre 2021, n. 31114, ha ribadito il proprio orientamento (Cass. 27.9.2016, n. 18942) secondo cui i lavoratori turnisti, quali devono qualificarsi i vigili urbani, hanno diritto al solo compenso di cui all’art. 22 comma 5, del CCNL 14.9.2000 per il comparto Regioni ed Autonomie locali, che remunera il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione delle spese per le consultazioni elettorali dell’anno 2021

Con la Circolare n. 89/2021, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti in merito alla rendicontazione delle spese per le consultazioni elettorali 2021. Gli Enti interessati al voto dovranno redigere apposita rendicontazione, entro e non oltre 4 mesi dalla data delle consultazioni, da trasmettere, con modalità telematica, alle Prefetture competenti, indicando, per ciascuna tipologia, la spesa sostenuta:
1) per le spese di sanificazione dei seggi, entro il limite del contributo assegnato;
2) per le spese dei componenti dei seggi elettorali, distinte per sezioni ospedaliere Covid-19 e seggi speciali Covid-19;
3) per le spese per l’invio delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero.

I comuni interessati alle consultazioni suppletive per l’elezione della Camera dei Deputati nei due collegi uninominali 12-Siena della XII Circoscrizione Toscana e 11- Roma
Quartiere Primavalle della XV circoscrizione Lazio 1, dovranno rendicontare, entro il termine di cui sopra ed in aggiunta alle predette spese, quelle relative alle consultazioni medesime, avendo a riguardo le disposizioni già impartite in occasione delle elezioni politiche dell’anno 2018.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consultazioni elettorali 2021, Riparto fondo sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale

La Direzione Centrale della Finanza Locale, con apposito comunicato, rende noto che con decreto del 30 ottobre 2021 del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo con dotazione di 11.438.910 euro istituito dall’articolo 4 del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144, per l’anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell’anno 2021, specificati nell’allegato 1 “nota metodologica“, secondo gli importi indicati nell’allegato 2 “riparto del fondo”.

Ai fini del riparto del fondo, si è attribuito a ciascun comune un importo determinato con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire e, per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento. Si è inoltre, tenuto conto di ulteriori correttivi:
a) per i comuni potenzialmente interessati al turno di ballottaggio sono state raddoppiate il numero delle sezioni;
b) per i comuni fino a 5 sezioni si è attribuito un importo minimo di 500 euro per sezione (es. 500 euro per una sezione, 1.000 euro per due sezioni e così sino a 2.500 euro per 5 sezioni).
c) si è, infine, attribuito un importo minimo di euro 2.500 per i comuni che pur avendo un numero di sezioni maggiore di 5 risultavano avere, considerati i criteri sopra
descritti, un contributo inferiore a tale importo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, disciplina periodo transitorio per l’erogazione degli incentivi tecnici

L’art. 5, comma 10 del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 121, in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, prevede che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applichi agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure poste a base di gara siano state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche se eseguite prima della entrata in vigore del predetto regolamento, precisando che i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
In sede di rilascio dei pareri al Ministero dei beni culturali e al Ministero della giustizia, il Consiglio di Stato ha evidenziato come i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici siano stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016 e ha rappresentato la necessità di un intervento legislativo finalizzato a regolamentare il periodo transitorio tra l’abrogazione del vecchio regolamento e l’entrata in vigore di quello previsto dall’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016.
Con la norma in esame, quindi, si è provveduto a colmare il vuoto normativo rilevato dal Consiglio di Stato, confermando la sopravvivenza delle regolamentazioni precedenti per tutti i casi in cui si verta su contratti relativi a gare bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo codice.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

L’economo non può disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità

La Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 212/2021, chiamata a pronunciarsi sulla regolarità dei conti resi dall’agente contabile per la gestione del servizio economato di un Comune, ha evidenziato che l’economo non possa disporre pagamenti utilizzando le eventuali giacenze del fondo economale della precedente annualità, essendo egli tenuto a versare in tesoreria le giacenze di fine esercizio.
In base all’art 153, comma 7, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), a tenore del quale “lo stesso regolamento prevede l’istituzione di un servizio di economato cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare”, il servizio economale è una gestione di sola cassa e non può in alcun modo generare poste in conto residui (cfr. Sez. Veneto n. 123/2019, Sez. Calabria, n. 371/2020, Sez. Molise, n. 11/2020). L’utilizzo, per più annualità, delle somme residui a fine anno e non restituite contrasta con il basilare principio che presiede alla corretta gestione economale, determinando così una inammissibile commistione tra le gestioni relative ad esercizi diversi, in violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità delle movimentazioni contabili.
Nel caso di specie, tra le numerose irregolarità rilevate, è emerso una impropria commistione tra diverse annualità, dovuta all’impiego, nell’esercizio successivo, del fondo cassa relativo all’esercizio precedente; il conto riporta, infatti, all’apertura della gestione, l’anticipazione residua a chiusura del precedente esercizio 2013 di € 1.912,28 e, al termine del 2014, un fondo cassa di € 728,88, la cui restituzione è stata poi formalizzata nell’esercizio successivo. L’improprio carattere di continuità tra i diversi esercizi impresso dall’economo alla gestione aveva anche consentito l’imputazione all’annualità 2014 di spese sostenute nel corso del 2015, come nel caso di alcuni buoni la cui documentazione fiscale giustificativa risulta emessa nel 2015.
Inoltre, è stato altresì rilevato che l’organo di revisione non abbia formulato dei rilievi su tale modo di operare né che l’ente locale abbia eseguito i dovuti controlli sull’utilizzo del fondo non avendo neanche provveduto, per l’esercizio di riferimento, all’approvazione del conto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION