MTR-2, Approvati da Arera gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2022-2025

Con determina direttoriale del 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ARERA, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025:

a) piano economico finanziario quadriennale di cui all’Allegato 1;
b) schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all’Allegato 2;
c) schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all’Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all’Allegato 4.

Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:
a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

ANCI, PinQua: pubblicato il decreto, entro il 5 dicembre invio cronoprogramma

È stato pubblicato il 4 novembre 2021, dopo la registrazione della Corte dei Conti, nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, il decreto 7 ottobre 2021, n. 383 con cui vengono assegnati 2,8 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e circa 20 milioni derivanti da residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua). Le risorse andranno a finanziare 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane e finalizzati a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani, migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati, spesso localizzati nelle periferie (vedi notizia dell’8 ottobre 2021)
Entro il 5 dicembre, ossia 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, i Comuni e le Città Metropolitane beneficiari dovranno trasmettere al Ministero il cronoprogramma e la documentazione dei singoli progetti utilizzando i modelli disponibili sul sito del Ministero.

DL Infrastrutture, approvato in via definitiva dal Senato

Con 190 voti favorevoli e 34 contrati, l’Assemblea, nella seduta del 4 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione definitiva, nel testo identico a quello licenziato dalla Camera, del ddl di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 121/2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” (A.S. 2437). Diverse le disposizioni contenute nel provvedimento per migliorare i servizi di trasporto, per agevolare gli investimenti in infrastrutture e accelerare le riforme previste dal Pnrr e per favorire lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto, con una forte impronta verso la sostenibilità sociale e ambientale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica

Con Avviso del 4 novembre 2021, pubblicato sul Portale del Tesoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha reso nota l’avvenuta pubblicazione delle Schede per la rilevazione dei dati relativi alla “revisione periodica” e al Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti.

Come noto, in applicazione “Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, le P.A. di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo Dlgs. n. 175/2016, sono chiamate ogni anno ad approvare entro il 31 dicembre il Provvedimento di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 e la relazione sull’attuazione del precedente “Piano di razionalizzazione” adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019.

I documenti approvati ai sensi dell’art. 20 del TUSP devono essere inviati alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP (istituita presso il Dipartimento del Tesoro ai sensi dell’art. 15 del TUSP) esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni, fermo restando l’obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP.

L’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo Partecipazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Via libera dal Consiglio dei ministri al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 4 novembre 2021, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.
Secondo quanto riportato nel comunicato del Governo, si tratta di uno dei principali obiettivi presi dal governo nel PNRR, con il quale si è impegnato ad affrontare – entro la fine dell’anno – norme sui seguenti settori:
– servizi pubblici locali;
– energia;
– trasporti;
– rifiuti;
– avvio di un’attività imprenditoriale;
– vigilanza del mercato.

Il disegno di legge ha dunque come finalità di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati e di garantire la tutela dei consumatori.
Il testo interviene sulla rimozione delle barriere all’entrata dei mercati, sui servizi pubblici locali, su energia e sostenibilità ambientale, sulla tutela della salute, sullo sviluppo delle infrastrutture digitali e sulla rimozione degli oneri e la parità di trattamento tra gli operatori.

Rimozione barriere in entrata
Trasparenza e mappatura delle concessioni

Il provvedimento prevede una delega al Governo per costituire un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni, al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori. Il decreto legislativo che ne seguirà dovrà, tra l’altro, definire l’ambito oggettivo della rilevazione includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva del bene pubblico; prevedere la piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore di un medesimo concessionario, di una società controllata dal concessionario o di un suo familiare diretto, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell’ente proprietario e, se diverso, dell’ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la persistenza in favore del medesimo soggetto delle concessioni e la proficuità dell’utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell’interesse pubblico.

Concessione dei servizi portuali
Il provvedimento prevede che le concessioni per la gestione dei porti siano affidate sulla base di procedure ad evidenza pubblica garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Le concessioni devono essere affidate, previa determinazione dei relativi canoni e pubblicazione di un avviso pubblico, sulla base di procedure concorrenziali.

Concessione di distribuzione del gas naturale
L’articolo introduce regole ulteriori di trasparenza e ritorno degli investimenti nelle procedure di affidamento del servizio di distribuzione del gas per favorire lo svolgimento delle gare. In particolare, si introducono incentivi in favore dell’ente locale al fine di procedere in maniera tempestiva allo svolgimento delle gare, soprattutto con riguardo alla valutazione economica delle reti e degli impianti di distribuzione.

Concessioni idroelettriche
Il testo stabilisce che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgono secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un’adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un’idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti. Il percorso di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche deve essere avviato entro il 31 dicembre 2022: decorso tale termine, il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili promuove l’esercizio dei poteri sostituivi.

Servizi pubblici locali e trasporti
Il Disegno di legge mira ad assicurare una maggiore qualità ed efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici locali, prevedendo una serie di norme finalizzate a definire un quadro regolatorio maggiormente coerente con i principi del diritto europeo. Particolare attenzione è posta al trasporto pubblico locale, anche non di linea.
In questa prospettiva si introducono norme finalizzate a:
– ridefinire la disciplina dei servizi pubblici locali, al fine di rafforzare la qualità e l’efficienza e razionalizzare il ricorso da parte degli enti locali allo strumento delle società in house, anche attraverso la previsione dell’obbligo di dimostrare, da parte degli enti medesimi, le ragioni del mancato ricorso al mercato, dei benefici della forma dell’in house dal punto di vista finanziario e della qualità dei servizi e dei risultati conseguiti nelle pregresse gestioni attraverso tale sistema di auto-produzione;
– ridefinire la disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea, anche al fine di adeguare l’assetto regolatorio alle innovative forme di mobilità;
– incentivare l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica;
– devolvere a procedure conciliative gestite dall’Autorità dei trasporti la definizione di controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori;
– rafforzare i controlli in sede di costituzione di nuove società in house da parte delle amministrazioni pubbliche.

Energia e sostenibilità ambientale
Sostenibilità ambientale – centraline elettriche

Il disegno di legge dà un impulso alla realizzazione della rete delle centraline elettriche. In particolare, l’articolo in questione detta criteri per la selezione degli operatori che si occuperanno dell’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica da parte degli enti locali e dei concessionari autostradali in modo che la scelta avvenga tramite procedure competitive trasparenti e non discriminatorie.

Servizi di gestione dei rifiuti
Si propone di promuovere l’introduzione di una maggiore concorrenza nella filiera di gestione dei rifiuti, in modo da favorire il perseguimento degli obiettivi conseguenti alla diffusione dell’economia circolare. In particolare, con riguardo alle utenze non domestiche, si riduce da cinque a due anni la durata minima degli accordi che le utenze non domestiche devono stipulare per la raccolta e l’avvio a recupero dei propri rifiuti al fine di favorire un maggiore dinamismo concorrenziale nell’offerta di tali servizi. Con riguardo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, si rafforzano gli standard qualitativi per l’erogazione delle attività di smaltimento e recupero attribuendo specifiche competenze regolatorie all’ARERA.

Tutela della Salute
Il disegno di legge interviene anche in materia di salute in diversi punti.
– agevola l’accesso all’accreditamento delle strutture sanitarie private e introduce criteri dinamici per la verifica periodica delle strutture private convenzionate;
– supera l’attuale obbligo per il titolare dell’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di detenere almeno il 90% dei medicinali in possesso di una AIC, riducendo il vincolo ad un assortimento idoneo a rispondere alle esigenze territoriali;
– elimina gli ostacoli all’ingresso sul mercato dei farmaci generici;
– incentiva le aziende farmaceutiche alla definizione del prezzo di rimborso (che è negoziato con AIFA), prevedendo che in caso di inerzia sia applicato l’allineamento al prezzo più basso.
– elimina la discrezionalità di individuazione dei dirigenti medici, prevedendo che essi siano selezionati da una commissione composta dal direttore sanitario dell’azienda interessata e da tre direttori di cui almeno due provenienti da diversa regione, assegnando l’incarico al candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto.

Comunicazioni elettroniche
Il provvedimento interviene anche su diversi punti relativi alla digitalizzazione. Per esempio, riguardo alla realizzazione di infrastrutture di nuova generazione la norma agevola i lavori per la realizzazione di infrastrutture fisiche consentendo il passaggio su reti già esistenti. La norma inserisce obblighi di coordinamento tra gestori di infrastrutture fisiche e operatori di rete per la realizzazione di reti di comunicazione ad alta velocità. Inoltre, introduce per i gestori di servizi di telefonia e comunicazioni elettroniche l’obbligo di acquisire il consenso espresso per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi, compresi sms e mms.

 

Effettuati i pagamenti dei contributi agli investimenti per i Comuni sciolti per mafia

La Direzione centrale della Finanza Locale, con comunicato del 3 novembre 2021, rende noto che le risorse che incrementano il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n.205, finalizzato alla realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attribuite con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale del 26 ottobre 2021, sono state erogate con decreto dirigenziale del 28 ottobre 2021.

Ciascun Comune che beneficia dell’assegnazione del contributo in esame è tenuto, ai sensi dell’articolo 158 del predetto legislativo n.267 del 2000, alla presentazione del rendiconto a questo Ministero entro il termine stabilito dal medesimo articolo. Il mancato rispetto di tale termine perentorio comporta l’obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house

In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisdizione sull’azione di responsabilità proposta nei confronti degli organi sociali per i danni arrecati al patrimonio della società spetta alla Corte dei conti soltanto se sussistono i seguenti requisiti, che consentono di qualificare l’ente come società in house providing:

a) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a soggetti privati;

b) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo tale che l’eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;

c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile.

Soltanto in presenza di tali condizioni, che devono sussistere contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore all’epoca cui risale la condotta illecita, la società può essere assimilata ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico, con il conseguente superamento della distinzione tra le rispettive personalità giuridiche e dell’autonomia patrimoniale della società, che ordinariamente escludono la configurabilità di un rapporto di servizio tra il socio pubblico ed i soggetti che hanno agito nella veste di organi sociali, nonché l’imputabilità al primo del pregiudizio arrecato al patrimonio della società. Tali principi sono stati sostanzialmente recepiti dall’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale, nel disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società a partecipazione pubblica, ha stabilito che gli stessi “sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali”, facendo tuttavia salva “la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.
La definizione di società in house ex art. 2, lett. o), del d.lgs. n. 175 del 2016, subordina l’operatività della predetta qualificazione alla configurabilità di un controllo analogo esercitato, in via alternativa, individualmente da un’amministrazione o congiuntamente da più amministrazioni, senza richiedere la coincidenza di queste ultime con tutte quelle titolari di una partecipazione al capitale sociale.

La configurabilità di una società a partecipazione pubblica come società in house, giustificandone l’assimilazione ad un’articolazione organizzativa interna dell’ente pubblico titolare della partecipazione sociale, cui è immanente il rapporto di servizio tra quest’ultimo e gli amministratori o i dipendenti della società, comporta il superamento della distinzione tra le rispettive sfere giuridiche e patrimoniali, consentendo di qualificare come danno erariale, cioè come pregiudizio arrecato direttamente al socio pubblico, quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti: a tali società non è quindi applicabile il principio, operante in tema di società di capitali e normalmente riferibile anche a quelle a partecipazione pubblica, secondo cui la distinzione tra la personalità giuridica della società e quella dei singoli soci e la piena autonomia patrimoniale della prima rispetto ai secondi non consentono di riferire al patrimonio del socio il danno che l’illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente arrecato al patrimonio dello ente.

Tale conclusione non si pone in contrasto con il disposto dell’art. 12, c.2, del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale si limita ad includere nella nozione di danno erariale anche il pregiudizio eventualmente arrecato al valore della partecipazione sociale dell’ente pubblico dalla condotta dei suoi rappresentanti o comunque delle persone fisiche titolari del potere di decidere per esso, il quale, incidendo direttamente sul patrimonio del socio pubblico, costituisce un danno distinto ed ulteriore rispetto a quello subìto dal patrimonio della società per effetto della mala gestio degli amministratori o dei dipendenti della stessa. Pertanto, nessun rilievo può dunque assumere la circostanza che nel caso di specie, la ricorrente non abbia rivestito la qualifica di rappresentante della Regione, risultando sufficiente, ai fini della configurabilità del danno erariale, che nella gestione dei fondi assegnati alla società in house ella abbia agito in qualità di dipendente della società, il cui pregiudizio è stato allegato a sostegno della pretesa risarcitoria. È quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Uniti Civili, ordinanza del 1/10/2021 n. 26738.

Anpr: certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini a partire dal 15 novembre

A partire dal 15 novembre i cittadini italiani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati:
● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

Per accedere al portale https://www.anpr.interno.it/ è necessaria la propria identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

Il progetto Anpr è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. Permette ai dati di dialogare, evitando duplicazioni di documenti, garantendo maggiore certezza del dato anagrafico e tutelando i dati personali dei cittadini.

Ad oggi, ANPR raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7794 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. L’Anagrafe nazionale, che include l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) pari a 5 milioni di persone, coinvolge oltre 57 milioni di residenti in Italia e sarà ultimata nel corso del 2021 (Fonte Min. Interno).

Corte dei conti, calcolo incentivi tecnici in presenza di varianti

La Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 43/2021/PAR, in risposta ad una richiesta di parere in merito alle modalità di calcolo degli incentivi per funzioni tecniche in caso di varianti, ha evidenziato come da una lettura attenta della giurisprudenza in materia di incentivi per funzioni tecniche e, in particolare, quella che si è espressa sulle varianti emerge che, avuto riguardo alla struttura bifasica degli incentivi in questione tra regolamento e contrattazione, la verifica della legittimità delle erogazioni, la parametrazione delle eventuali riduzioni nonché in generale la loro disciplina rientrano nello spazio riservato alle amministrazioni. Un tanto vale anche per la modulazione (e rimodulazione) degli importi e delle risorse destinate all’appalto, entro la cornice prestabilita dalla norma, in ragione della variabilità delle circostanze, delle tipologie di appalto nonché delle varianti che implica valutazioni in fatto secondo canoni di logicità, congruenza e ragionevolezza da riferirsi a fattispecie concrete cui la Corte è estranea. Per tali motivi i giudici contabili si sono limitati a rilevare che i ricalcoli vanno correlati all’importo della perizia di variante (Sez. Piemonte n. 8/2014 e 97/2014 cit.) o, con formulazione in parte diversa ma di simile contenuto, al nuovo importo a base di gara (Sez. Puglia n. 162/2018 cit.), dunque in relazione alle maggiori risorse stanziate per l’appalto. Pertanto è rimessa all’Ente locale la definizione della remunerazione dell’incentivo in presenza di varianti in esito alla rigorosa valutazione dell’effettiva situazione e relativa legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione riservata alla propria competenza. La giurisprudenza contabile, nell’affermare la non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi, ha voluto sottolineare che i due aspetti possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza. Diversamente, potrà ammettersi lo ius variandi in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica nella considerazione che non costituisce oggetto di incentivazione qualsiasi generica partecipazione del personale assegnato alla stazione appaltante, bensì lo svolgimento di specifiche funzioni tecniche da parte del medesimo (Sez. Controllo Lombardia n. 29/2021).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION