TARSU sull’immobile destinato a Bed and Breakfast

La superficie di un terrazzo pertinenziale destinata a ricezione turistica è soggetta al pagamento della TARSU. A tale conclusione è giunta la CTR ligure, con sentenza del 20/09/2021 n. 708, ribaltando l’esito della decisione dei giudici di primo grado. La Commissione tributaria provinciale aveva, infatti, ritenuto che l’occasionalità e la marginalità dell’attività di bed and breakfast svolta sulla superficie del terrazzo non mutava la naturale destinazione dell’immobile a civile abitazione.
I giudici rammentano che, secondo l’art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso. adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Peraltro, il regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 507/1993, riprende sostanzialmente, all’art. 7, comma 3, la suddetta disposizione.
L’esclusione disposta dalla CTP si fonda sul carattere accessorio, rispetto a civile abitazione, della superficie in questione. Tale destinazione non può essere accettata per un immobile di proprietà di una S.n.c., che per definizione non può che operare come società commerciale e che, in base alla medesima dichiarazione di inizio attività, ha destinato l’abitazione, cui è accessoria l’area di cui si discute, a tale scopo. Area che, essendo una terrazza, è tipicamente impiegata quale luogo di ristoro e di riposo negli immobili destinati a ricezione turistica.
La superficie, oggetto di attività di carattere commerciale da parte di una società, peraltro dimostrata tramite dichiarazione di inizio attività, non può in alcun caso essere esente dal pagamento della TARSU.

Trasporto pubblico locale: raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Unificata

Via libera, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), al riparto tra le Regioni di 3,6 miliardi di euro per interventi di sviluppo e potenziamento del trasporto rapido di massa (metropolitane, filobus e tramvie) e all’assegnazione di 836 milioni di euro per lo sviluppo delle ferrovie regionali. Gli schemi di due decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, sono stati approvati oggi dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti territoriali).

La Conferenza Unificata ha anche dato l’intesa ad altri importanti decreti che riguardano il trasporto pubblico locale (Tpl). In particolare, 1,3 miliardi sono stati assegnati alle città metropolitane e ai Comuni con più di 100.000 abitanti per l’acquisto di autobus e mezzi non inquinanti, mentre 185 milioni sono destinati alla manutenzione straordinaria dei sistemi di trasporto rapido di massa (Trm). Approvata anche la ripartizione di 450 milioni per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale per far fronte alle nuove esigenze durante la crisi pandemica e di 700 milioni come compensazione per i minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020-2021 a causa dell’emergenza sanitaria.

Lo schema di decreto per il potenziamento di metropolitane, filobus e tranvie, che attua il Pnrr, ripartisce complessivamente 3,6 miliardi di cui 2,2 miliardi per nuovi interventi nel settore (1,2 miliardi al Centro-Nord e un miliardo al Sud) e circa 1,4 miliardi per interventi che erano già finanziati a legislazione vigente (673 milioni al Centro Nord e 726 milioni al Sud). I Comuni e gli altri soggetti beneficiari del finanziamento si impegnano a concludere i lavori entro il 2026 e ad inserire nelle gare di appalto disposizioni che garantiscano il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (‘Do no significant harm’ – DNSH).

Lo schema di decreto sulle ferrovie regionali, anch’esso attuativo del Pnrr, ripartisce 836 milioni di euro dei 936 milioni previsti dal Piano per il potenziamento delle linee regionali, visto che gli altri 100 milioni sono già stati destinati dal Contratto di Programma tra Mims e Rfi a linee precisamente individuate. Gli interventi previsti dovranno essere realizzati rispettando un preciso cronoprogramma previsto nel Pnrr e, anche in questo caso, assicurando il rispetto del principio di non arrecare danni significativi all’ambiente e di contribuire alla transizione ecologica e digitale.

Nell’ambito del ‘Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile’, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole al decreto direttoriale sull’erogazione, la rendicontazione e il monitoraggio di complessivi 1,3 miliardi di euro destinati alle Città Metropolitane e ai Comuni sopra i 100.000 abitanti per il rinnovo del parco autobus e l’acquisto di nuovi mezzi su gomma ‘green’, ad alimentazione elettrica, a idrogeno o metano e il potenziamento delle relative infrastrutture.

A sostegno delle aziende del trasporto pubblico locale (Tpl) penalizzate dalle restrizioni indotte dalla pandemia, la Conferenza Unificata ha dato l’intesa allo schema di decreto che ripartisce 700 milioni di euro a compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020-2021, come evidenziati dalla banca dati dell’Osservatorio sulle politiche del Tpl. Ulteriori 200 milioni saranno ripartiti entro il 31 dicembre 2021 per venire incontro alle aziende che forniranno i dati entro il 5 novembre 2021.

Sempre a sostegno del trasporto pubblico locale, la Conferenza Unificata ha dato l’intesa allo schema di decreto che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome 450 milioni di euro per i servizi aggiuntivi messi a disposizione nella seconda parte del 2021 per tenere conto delle esigenze conseguenti alla crisi pandemica e per le attività di sanificazione. Questa cifra si aggiunge ai 195 milioni di euro assegnati ad agosto a saldo dei servizi aggiuntivi programmati per i primi sei mesi dell’anno e come anticipazione per i servizi aggiuntivi forniti da luglio a dicembre.

La Conferenza Unificata ha infine dato l’intesa al decreto che proroga dal 4 agosto 2021 al primo gennaio 2023 l’adozione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (fonte MIMS).

DL Infrastrutture, trasparenza per le procedure semplificate di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

L’ articolo 16-ter del DDL di conversione in legge del D.L. 121/2021, modifica il comma 3 dell’art. 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 al fine di inserirvi la previsione in base alla quale le stazioni appaltanti, ai soli fini di trasparenza, danno evidenza nei rispettivi siti web istituzionali dell’avvio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dal medesimo comma nel quadro delle semplificazioni introdotte in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC.
Come noto, l’articolo 48 del DL 77/2021 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea.
È previsto che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del
2016 (codice degli appalti). L e stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all’articolo 63 per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
La novella normativa di cui all’art. 16-ter  prevede che, al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti diano evidenza dell’avvio delle procedure negoziate  mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

DL Infrastrutture, Utilizzo proventi da CDS per province e città metropolitane

Il comma 6-decies dell’art. 1 del DDL di conversione in legge del DL n. 121/2021, inserito  dalla Camera dei deputati, abroga il comma 3-bis dell’articolo 18 del decreto-legge n. 50 del 2017 (Legge n. 96/2017) che per gli anni dal 2017 al 2022 consente alle province e città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, di poter utilizzare le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada, comprese quelle relative all’eccesso di velocità rilevato con autovelox e dispositivi analoghi, per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali. Pertanto, con l’entrata in vigore  della legge di conversione del decreto, Province e Città metropolitane dovranno procedere all’utilizzo delle sanzioni per violazioni al codice della strada secondo la normativa vigente, di cui agli artt. 208, comma 1 e 142, comma 12-ter del codice, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base alla disposizione ora abrogata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Infrastrutture, Disposizioni in materia di protezione civile nelle isole minori

L’art. 13-ter del DDL di conversione in legge del DL n. 121/2021 (c.d. Decreto Infrastrutture), ora all’esame del Senato per la definitiva conversione in legge, prevede che i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio abbiano sede uno o più comuni, per l’esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile, possono, anche congiuntamente, istituire un apposito organismo consultivo per l’esercizio delle loro attribuzioni in materia.
I sindaci, nell’ambito dell’organismo consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere supportati nelle attività di protezione civile da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attività di protezione civile di competenza comunale nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci. Inoltre, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione competente.
I sindaci, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le autorità di protezione civile nazionale e regionale e le locali autorità marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare ovvero contingentare l’accesso alle isole, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacità di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION