Questionario Corte dei conti sul bilancio consolidato 2020, confermato lo schema istruttorio per il 2019

La Sezione delle autonomie comunica che, in riferimento agli adempimenti relativi alle linee d’indirizzo per i controlli sul bilancio consolidato degli enti territoriali per l’esercizio 2020, in assenza di modifiche normative in materia, non procederà a deliberare nuove linee guida e conferma lo schema istruttorio deliberato per l’esercizio 2019, nonché le indicazioni già rese con le precedenti deliberazioni nn. 18/2019/INPR e 16/2020/INPR.

Allo scopo di fornire supporto operativo ai revisori dei conti degli enti territoriali e alle Sezioni regionali di controllo, è disponibile sul sistema Con.Te. (Contabilità Territoriale) l’aggiornamento del file excel relativo al questionario precedente, che dovrà essere trasmesso tramite il medesimo applicativo entro il 30 novembre 2021, salvo diverso termine eventualmente stabilito dalle Sezioni regionali per gli Enti territoriali di rispettiva competenza.

A tale riguardo, occorre entrare nel sito della Corte dei conti, accedere all’area “Servizi” e selezionare il link al portale “FITNET” (Finanza Territoriale Network) per poi autenticarsi, con le proprie credenziali SPID di secondo livello, al sistema “Con.Te.”, da cui scaricare il questionario dal box “Utilità: Schemi\Modelli” presente nella homepage.

Gli utenti sprovvisti di un “profilo” sui sistemi FITNET saranno automaticamente indirizzati ad una pagina di profilazione per l’accreditamento. Il questionario, una volta compilato, potrà essere caricato sul sistema “Con.Te” utilizzando la funzione “Invio Documenti” presente nel menù “Documenti”. Le istruzioni operative sono disponibili sull’applicativo “Con.Te”.

La Sezione ricorda che permane in capo ai revisori dei conti l’onere di verificare la corretta alimentazione del sistema gestionale BDAP e delle altre banche dati contenenti le informazioni necessarie per l’esercizio delle funzioni di controllo e referto sulla finanza territoriale.

Al fine di verificare la coerenza dei dati presenti in BDAP con quanto risultante dai documenti formalmente approvati, i revisori potranno registrarsi nell’applicativo BDAP – Bilanci Armonizzati per visualizzare tutti i documenti contabili dell’ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR) sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente link “Nuova Registrazione” presente nella Home page di BDAP: https://bdap-operatori.mef.gov.it/Pagine/Richiesta%20di%20Accesso.aspx

Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all’utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce “Supporto” all’interno della Home page. Anche sul Portale “FITNET” della Corte dei conti è disponibile una sintetica guida operativa per effettuare la registrazione.

IFEL, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali

IFEL ha pubblicato una nota sui termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020 (c.d. Decreto Cura Italia). Si tratta di disposizioni non dettate specificatamente per i tributi comunali, ma che riguardano anche gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. La scelta del legislatore, da un lato, può determinare alcuni dubbi interpretativi, ma, dall’altro lato, impone un coordinamento interpretativo tra i vari soggetti destinatari delle disposizioni, sicché si dovrà tener conto anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, oltre che di quelle dettate dal Dipartimento delle finanze. La nota intende fornire un supporto nella comprensione delle disposizioni normative, fornendo anche uno schema temporale della ripresa degli atti, in conseguenza delle sospensioni finora previste.
L’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, prevede la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Tale sospensione determina lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione, anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.
Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’art. 67, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni.
In merito ai termini di notifica delle ingiunzioni di pagamento, l’articolo 68 del DL n. 18/2020, sospende i termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019, e termina al 31 agosto 2021, per un periodo di 542 giorni. Le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023 – secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021. Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Principio di invarianza finanziaria per il rimborso delle spese legali agli amministratori locali

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 17/SEZAUT/2021/QMIG), nel pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 154/2021/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 va valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese per assicurare i propri amministratori e per rimborsare, nei casi previsti dalla legge, le loro spese legali, di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.
La Sezione regionale di controllo per il Veneto, a seguito di richiesta di parere formulata dal Comune, ha rimesso all’esame della Sezione delle autonomie il seguente quesito: «se il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 vada valutato in relazione alle spese di funzionamento da rapportare al rendiconto relativo al precedente esercizio, oppure in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente dell’Ente».
Il Comune aveva chiesto alla Sezione veneta un parere in merito alla condivisibilità dell’indirizzo, espresso da ultimo dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3887 del 2020, secondo cui il rimborso delle spese legali è un diritto soggettivo e spetta, pertanto, all’amministratore a prescindere dall’invarianza finanziaria o se, piuttosto, si ritenga che tale spesa sia non obbligatoria e, dunque, non rimborsabile qualora incida sull’invarianza finanziaria. In questo secondo caso aveva chiesto un chiarimento «su come debbano determinarsi le eventuali “compensazioni interne” ovvero se nell’ambito dello stesso aggregato finanziario delle spese di funzionamento dell’ente o con riferimento all’intero bilancio finanziario». La Sezione remittente, rilevando l’esistenza di due orientamenti differenti in ordine alla individuazione del parametro da considerare ai fini della verifica del rispetto del vincolo, ha chiesto alla Sezione delle autonomie di pronunciarsi in merito ai due orientamenti rilevati. Secondo un orientamento, infatti, l’invarianza finanziaria andrebbe verificata con riferimento all’ammontare delle spese di funzionamento sostenute nel precedente esercizio, mentre secondo l’altro orientamento l’invarianza sarebbe soddisfatta ogni qualvolta la nuova spesa trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie, così da non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DDL Bilancio 2022, Proroga sospensione del sistema di tesoreria unica mista fino al 31 dicembre 2025

L’art. 164 del ddl bilancio 2022, licenziato dal Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 ottobre scorso, estende fino al 31 dicembre 2025 il periodo di sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984.
Il prolungamento della sospensione del sistema misto di tesoreria– originariamente previsto fino alla data del 31 dicembre 2014 dall’articolo 35, comma 8, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi prorogato al 31 dicembre 2017 dall’articolo 1, comma 395 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e attualmente prorogato al 31 dicembre 2021 – comporta che le entrate proprie degli enti sopracitati rimangano depositate per altri 4 anni presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.
Si ricorda che il sistema di tesoreria unica previsto dalla legge n. 720/1984 – che obbliga gli enti locali a depositare tutte le loro disponibilità liquide in apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato – costituito negli anni ’80 con la legge n. 720/1984, rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell’indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell’intero settore una maggiore trasparenza mediante un’organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.
Con l’accelerazione del processo di rafforzamento dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, manifestatosi a partire dal 1997 con l’istituzione dell’IRAP, si è imposta l’esigenza un progressivo superamento del sistema di tesoreria unica. Per tali enti è stato, dunque, definito – con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) – un nuovo sistema di tesoreria definito come “misto”, secondo il quale le entrate proprie dell’ente (acquisite in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) sono escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario.
L’applicazione del sistema c.d. “misto”, inizialmente limitato soltanto ad alcune fattispecie di enti locali e alle regioni ordinarie, è stato esteso a decorrere dal 1999 alle Università statali, con la legge n. 449/1997 (articolo 51, comma 3), poi, dal 2007 alle Autorità portuali, ai sensi della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 988) e infine, con l’articolo 77-quater del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, a tutte le regioni, a tutti gli enti locali e agli enti del settore sanitario.
La proroga della sospensione del regime di unica mista si correla con le esigenze di controllo e di contenimento della finanza pubblica.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Nota Anci-Ifel sulla disciplina del canone “Reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica”

È stata pubblicata da Anci – Ifel una nota interpretativa sulla nuova disciplina del canone “Reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica”. Introdotta dal dl 77/2021, la normativa prevede un canone forfetario di 800 euro per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica. La nota offre delle linee di approfondimento per un’applicazione consapevole delle nuove previsioni.
Il comma 5-ter dell’art. 40 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto il nuovo comma, l’831-bis, alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell’articolo 1, della legge citata (ovvero alle occupazioni che comunque riguardano suolo pubblico), sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 (che prevede la possibilità di variare il gettito del canone istituito ai sensi del comma 816 attraverso la modifica delle tariffe) e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il versamento del canone è effettuato il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di pagamenti con modalità informatiche di cui all’articolo 5 del codice dell’amministrazione digitale.
La nuova disposizione costituisce una sostanziale ed ingiustificata detassazione degli impianti in questione e comporta una significativa perdita di gettito per i Comuni, con evidenti disparità rispetto ad impianti siti su aree private, in quanto la determinazione del canone viene fissata con legge e sottratta al potere regolamentare dell’ente sul quale insiste l’impianto impedendone eventuali modulazioni.